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I clandestini si sposano a San Marino

Per adesso sono poche coppie, ma potrebbe nascere un nuovo business - Per aggirare il decreto sulla sicurezza entrato da poco in vigore, che impedisce alle coppie miste di convolare a giuste nozze se lo straniero non è in possesso di regolare permesso di soggiorno, queste adesso si recano nella Repubblica di San Marino, dove la legge è molto più elastica di quella attuale italiana. Potrebbe essere una soluzione per i matrimoni a rischio per mancanza del permesso di soggiorno di uno degli sposi. Secondo il quotidiano di Rimini, “il Corriere Romagna”, si tratterebbe per ora di un fenomeno solo riminese, con almeno quattro coppie miste che da Palazzo Garampi hanno trasferito la loro pratica a San Marino, in quanto ci si po’ sposare senza permesso di soggiorno. Lo straniero cioè non deve produrre nè documentazione attestante la regolarità del soggiorno, nè nulla osta al matrimonio: una semplice comunicazione consolare porta alla vidimazione automatica delle nozze. In caso di cittadino straniero, viene richiesto un nulla osta all’autorità consolare o diplomatica del paese di origine, quindi, i partner stranieri potranno avviare l'iter per ottenere la nazionalità esattamente come accadeva prima - si legge nell'articolo - i matrimoni celebrati all'estero non subiscono infatti variazioni normative.

ALCUNI RIFERIMENTI NORMATIVI

COMMA 15. - ARTICOLO 1 – LEGGE 94/2009
All'articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano». Così nella Circolare n° 11001 del 05/08/2009 Lo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia deve esibire - oltre al nulla osta dell'autorità competente nel proprio paese - un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano (comma 15).

Così nella circolare 19 del 07/08/2009
2. L'articolo 1, comma 15 integra l'articolo 116 del codice civile, rubricato "Matrimonio dello straniero nella Repubblica".
Si riporta il testo del primo comma dell'art. 116 c.c., con le modifiche introdotte, evidenziando in corsivo la parte aggiunta dalla nuova norma: " Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano".
Pertanto dall'entrata in vigore della legge in esame, il matrimonio dello straniero (extracomunitario) è subordinato alla condizione che lo stesso sia regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.
Tale condizione deve sussistere all'atto della pubblicazione e al momento della celebrazione del matrimonio.
In assenza della suddetta condizione l'ufficiale dello stato civile non può compiere gli atti richiesti.

I documenti che attestano la regolarità del soggiorno sono:
permesso di soggiorno;
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione.
Per i soggiorni di breve durata, disciplinati dalla legge 28 maggio 2007, n.68 non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi.
In tali ipotesi la regolarità del soggiorno del nubendo può essere attestata dall'impronta del timbro Schengen apposto sul documento di viaggio dall'Autorità di frontiera o dalla copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero, dalla copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive.


Per contrarre matrimonio lo straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dovrà esibire:
a) il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico per l'immigrazione;
b) la domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata allo Sportello unico per l'immigrazione;
c) la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.

Per contrarre matrimonio lo straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare dovrà esibire:
a) il visto d'ingresso;
b) la copia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico dell'immigrazione;
c) la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.

Per contrarre matrimonio lo straniero in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno dovrà esibire:
a) la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
b) il permesso da rinnovare, al fine di verificare che la presentazione dell'istanza sia avvenuta nei termini di legge.

Il matrimonio dello straniero in Italia

Il matrimonio del cittadino italiano presso il consolato straniero

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Lunedì, 24 Agosto 2009 - a.p.


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