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Tetto del 30% a scuola. Dubbi e perplessità

'Sono stranieri i figli di immigrati nati in Italia?' - La circolare che la direzione generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha inviato a tutti i Dirigenti scolastici della regione laziale ha lasciato non poche perplessità soprattutto da parte del Presidente del VI Municipio di Roma, Giammarco Palmieri, che ha chiesto direttamente al Ministro dell'Istruzione, Gelmini se "è corretto interpretare di non considerare 'stranieri' i bambini figli di migranti nati in Italia e prevedere deroghe al tetto del 30% per gli alunni figli di stranieri dotati di sufficiente competenza nella lingua italiana" anche e soprattutto per l'imminente scadenza delle iscrizioni al Primo Ciclo della scuola dell’obbligo.

Secondo le constatazioni del MIUR, infatti, "l’elevata concentrazione nelle scuole e nelle classi di alunni con situazioni di scolarizzazione e livelli di padronanza e produzione della lingua italiana fortemente differenziati possa costituire un oggettivo fattore di rischio di insuccesso formativo per tutti gli alunni, compresi gli stranieri", ha indotto l'Ufficio Scolastico della Regione Lazio “ad assumere misure atte ad orientare i flussi delle nuove iscrizioni degli alunni con cittadinanza non italiana tra le varie istituzioni scolastiche al fine di riequilibrare situazioni fortemente critiche e a ripartire, nell’ambito della medesima istituzione scolastica, detti alunni tra le classi, con il medesimo obiettivo”.

Pertanto sono state inviate le seguenti disposizioni:

1)Il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso territorio;
2)Il limite del 30% entra in vigore dall’anno scolastico 2010/2011 in modo graduale, soltanto nelle prime classi per tutti gli ordini e gradi scolastici;
3)Il limite del 30% può essere innalzato, con determinazione del Direttore generale dell’USR, a fronte della presenza di alunni stranieri già in possesso di adeguate competenze linguistiche (come può accadere nel caso di quelli nati in Italia);
4)Il limite del 30% può di contro venire ridotto, sempre con determinazione del Direttore generale dell’USR, a fronte della presenza di alunni stranieri per i quali risulta, all’atto dell'iscrizione, una padronanza della lingua italiana non ancora adeguata ad una compiuta partecipazione all’attività didattica.

Ulteriori perplessità sono state sollevate perchè, come espresso nella circolare n. 2220 del 3 febbraio 2010, è stata data carta bianca ai Dirigenti Scolastici sulla flessibilità del tetto del 30% che comunque riguarda solamente le prime classi per tutti gli ordini e gradi scolastici. Saranno infatti loro a predisporre e a valutare eventuali deroghe sull'accertamento della lingua italiana anche grazie ad iniziative di alfabetizzazione linguistica.

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Martedì, 16 Febbraio 2010 - a.p.


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