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La presentazione della domanda di rinnovo del soggiorno scaduto da oltre 60 giorni non consente l’espulsione automatica dello straniero

Il giudice di pace di Terni ha annullato l’espulsione dello straniero - Il Giudice di pace di Terni con provvedimento del 30 ottobre 2010, ha annullato l’espulsione di un cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio, ma che aveva presentato istanza di rinnovo oltre il termite previsto dalla scadenza (60 gg). Il giudice ha dato ragione allo studente straniero applicando la sentenza della Corte di Cassazione 7892 del 20-5-2003 , ed ha stabilito che l’espulsione non è automatica in caso di ritardo nel rinnovo del permesso di soggiorno avvenuto oltre i 60 giorni dalla scadenza, quando l’interessato possa dimostrare il mantenimento dei requisiti utili a prolungare il suo diritto di soggiorno, ricordando che il mancato rinnovo nei termini di legge è una circostanza meno grave dell’assenza di richiesta di rinnovo.
Decreto del 30 ottobre 2010 Giudi di pace di Terni.

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Martedì, 9 Novembre 2010 - a.p.


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