Niente espulsione al clandestino che deve accudire il figlio minore
Lo ha confermato la prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 2647 del 3 febbraio 3 febbraio 2011 - La prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n.2647 del 3 febbraio 3 febbraio 2011, ha stabilito che il clandestino può rimanere in Italia per prendersi cura del figlio minore se il rimpatrio del genitore può determinare gravi danni al bambino.
Per evitare che il minore possa subire danni, la Corte ha autorizzato la temporanea permanenza in Italia del familiare del minore, precisando infine, che la permanenza non sia di lunga durata e che non può assumere carattere di stabilità.
Sentenza del 3 febbraio 2011
Venerdì, 4 Febbraio 2011 - a.p.