Reddito minimo degli imprenditori agricoli per l'assunzione di un lavoratore domestico
La dimostrazione del reddito non sarà esclusivamente ricondotta al reddito agrario - Con la circolare n. 549 del 11 febbraio 2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fa luce sul reddito minimo degli imprenditori agricoli per l'assunzione di lavoratori domestici extracomunitari. E' risaputo che spesso non viene raggiunta la soglia minima di reddito richiesta dall' art. 1-ter della legge 102/2009 e per questo, per la dimostrazione del reddito potrà essere non esclusivamente ricondotta al reddito agrario, ma anche ad altri indici di ricchezza.
L'imprenditore agricolo potrà dunque presentare per il raggiungimento della soglia minima anche i dati risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume di affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenendo conto anche dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori.
La circolare fa anche presente che nell'ipotesi di cittadini titolari di redditi esenti (es. pensioni di guerra o borse di studio per dottorato di ricerca), la capacità economica richiesta ai fini dell'emersione potrà essere certificata dalle attestazioni rilasciate dagli enti erogatori.
Si parla anche di reddito minimo per l'assunzione di cittadini extracomunitari coinvolti nei vari decreti flussi. Infatti, questo tipo di concetto di reddito, sarà anche applicato a tutti i datori di lavoro che sceglieranno di assumere un lavoratore domestico all'interno delle quote previste dai decreti di programmazione dei flussi d'ingresso.
Vedi la circolare n. 549 del 11 febbraio 2011 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Lunedì, 21 Febbraio 2011 - a.p.