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Nulla l'espulsione anche se si ritira in ritardo il permesso di soggiorno

Il cittadino del Senegal era ben integrato nella comunità - Il ricorso al Giudice di Pace di Ravenna è partito da un cittadino senegalese che, essendo già in possesso dì regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato in scadenza nel febbraio 2009, non ha mai ritirato il suo nuovo permesso di soggiorno. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che venisse richiesto nuovamente il rinnovo, la pratica è stata archiviata di diritto. Pertanto in quella condizione il cittadino del Senegal non poteva permanere sul territorio nazionale perchè considerato clandestino, essendo in possesso di un permesso di soggiorno scaduto.

La sentenza n. 30 del Giudice di Pace di Ravenna ha evidenziato che "non ottemperare nei termini di legge alla richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno, non costituisce presupposto di diritto per procedere all'automatica espulsione che, per contro, potrà essere disposta soltanto qualora siano venuti meno anche i presupposti oggettìvi al rinnovo stesso". Ciò vuol dire che anche se sono trascorsi i sessanta giorni è possibile comunque richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno.

Inoltre non è stato nemmeno interpellato lo straniero, così come recita la direttiva CE n. 115/2008, concordando ad esempio le modalità e i tempi per un eventuale allontanamento volontario, ma è stato solamente intimato allo straniero di lasciare il Territorio Nazionale entro i quindici giorni successivi alla notifica del decreto di espulsione.

A rafforzare ancora di più la tesi del ricorso è stata la condizione sociale ed economica del ragazzo. Integrato nella nostra società da anni, svolge regolare lavoro subordinato ed è in possesso di regolari documenti identificativi e fiscali.

La sentenza del Giudice di Pace di Ravenna ha dunque dato ordine di revocare il provvedimento dell'espulsione e ha condannato l'Amministrazione a pagare le spese processuali.

Vedi la sentenza n. 30 del Giudice di Pace di Ravenna del 25 marzo 2011

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Venerdì, 1 Aprile 2011 - a.p.


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