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Firmato il decreto per il rilascio del permesso temporaneo per i cittadini stranieri affluiti dai Paesi nordafricani

Misure di protezione temporanea per i cittadini stranieri affluiti dai Paesi nordafricani - Il 12 febbraio 2011 è stato dichiarato sino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale, in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.
Il decreto del 5 aprile 2011, firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministeri, definisce le misure umanitarie di protezione temporanea in favore di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011.

Gli stranieri arrivati prima della mezzanotte del 5 aprile, vengono accolti in strutture di primo soccorso. Il questore, verificata la provenienza e la nazionalità degli interessati, rilascia un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi.

Il permesso di soggiorno non può essere rilasciato allo straniero che si trova in una delle seguenti condizioni:

a) sia entrato nel territorio nazionale prima del 1° gennaio 2001 o successivamente alla data del 5 aprile 2011;

b) appartenga ad una delle categorie socialmente pericolose;

c) sia destinatario di un provvedimento di espulsione ancora efficace, notificato prima del 1° gennaio 2011;

d) risulta denunciato per uno dei reati di cui agli articolo 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che escluda il reato o la responsabilità dell’interessato, ovvero risulta applicata una misura di prevenzione, ovvero sia stato condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei predetti reati, con esclusione delle denunce e condanne per i reati di cui agli articoli 13, comma 13, e 14 comma 5-ter e quater, del decreto legislativo n. 286 del 25.7.1998

Lo straniero titolare del citato permesso, munito di un documento di viaggio, può circolare liberamente nei Paesi dell’Unione europea, in base all’Accordo di Schengen del 14 giugno 1995 e della normativa europea.

Come ottenere il permesso di soggiorno temporaneo:

- la richiesta del permesso deve essere presentata entro il termine di 8 giorni dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

- il rilascio è a titolo gratuito e la consegna avviene con specifiche procedure d’urgenza;

- gli stranieri che hanno fatto ingresso dal 1° gennaio 2011 che rientrano in questa fattispecie, già titolari di permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo, possono chiedere la conversione del permesso per motivi umanitari;

- al richiedente la protezione internazionale può essere rilasciato il permesso di soggiorno solo previa presentazione di rinuncia all’istanza di riconoscimento della protezione internazione o se la medesima istanza è stata rigettata;

- il rilascio del permesso temporaneo non preclude la presentazione dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale;

- nei confronti dello straniero, al quale non è stato rilasciato o è stato revocato il permesso si soggiorno temporaneo, è disposto il respingimento o l’espulsione. L’espulsione è disposta con accompagnamento immediato alla frontiera, qualora, dall’esame del singolo caso, emerge il rischio che l’interessato possa sottrarsi all’effettivo rimpatrio.

Aggiornato al 9 aprile 2011

Nella gazzetta ufficiale nr. 81 dell'8 aprile 2011 è stato pubblicato il D.P.C.M. del 5 aprile 2011 inerente
"Misure di protezione temporanea per i cittadini stranieri afflusiti dai Paesi nordafricani".

Le Questure potranno procedere al rilascio del permesso temporaneo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c-ter del D.P.R. 394/99.
Per i cittadini stranieri privi di documento di identità, è altresì autorizzato il rilascio di un titolo di viaggio a titolo gratuito.


Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 aprile 2011

Circolare del 8 aprile 2011

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Sabato, 9 Aprile 2011 - a.p.


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