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Permessi temporanei, oggi termine ultimo di presentazione delle domande

Si potrà viaggiare in tutti i paesi dell'Unione Europea insieme ad un documento di viaggio - Il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 aprile 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 aprile 2011 diventerà una data storica. Questo permette di ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari elettronico della durata di sei mesi ed oggi scade il termine ultimo per la presentazione delle domande.

Come si ottiene?

Ai fini del rilascio è necessario che l'immigrato sia appartenente ai paesi del Nord Africa e che l'ingresso sul territorio nazionale sia avvenuto tra il 1 gennaio e la mezzanotte del 5 aprile 2011. Naturalmente faranno fede le banche dati di Eurodac e SDI che i vari uffici immigrazione di tutte le Questure d'Italia controlleranno per l'accertamento, oppure ogni altra documentazione fornita dallo straniero.

Le misure di protezione temporanee vengono anche estese anche agli stranieri - appartenenti al Nord Africa - trattenuti nei CIE, anche se in attesa di un provvedimento di rimpatrio già adottato.

Chi non lo può ottenere?

In base al decreto in questione ci sono alcuni stranieri che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:

- è entrato prima del 1 gennaio 2011 o dopo la mezzanotte del 5 aprile 2011;
- appartiene alle categorie di persone socialemente pericolose;
- è destinatario di un provvedimento di espulsione notificato prima del 1 gennaio 2011;
- è stato denunciato per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice penale.

Con questo permesso è possibile viaggiare in tutta l'Europa?

CI sono ancora fasi contrastanti in merito a questa situazione, ma la natura del documento - protezione umanitaria, anche se rilasciato in maniera temporanea - dovrebbe consentire all'interessato, assieme ad un documento di viaggio (passaporto,...) la libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea, così come previsto dall'accordo di Schengen del 1995. E' necessario dunque il rilascio anche del titolo di viaggio per stranieri che le Questure dovranno rilasciare.

Devo pagare qualcosa?

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari in forma elettronica e il titolo di viaggio per stranieri sono completamente gratutiti.

Fino a quando è possibile fare richiesta?

Oggi 16 aprile 2011 è il termine ultimo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno in base al Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 aprile 2011.

Misure umanitarie di protezione temporanea. Normativa e circolari

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 aprile 2011

DPCM del 7 aprile 2011 "Dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale."

Circolare n. 2990 dell'8 aprile 2011
"Misure umanitarie di protezione temporanea per le rilevanti esigenze connesse all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africani, DPCM del 5 aprile 2011”

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione Civile n. 3933 del 13 aprile 2011
"Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza umanitaria legata all'afflusso di cittadini dal Nord Africa"

Le norme di riferimento richiamate nel DPCM in favore di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa:

Art. 20 del D.lgs. n. 286/98
Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011
Dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa

Art. 5 del D.lgs. n. 286/98
Permesso di soggiorno

Art. 11 c.1 lett. c-ter del D.lgs. n. 286/98
Rilascio del permesso di soggiorno

Art. 9 c.6 del DPR n. 394/99
- Richiesta del permesso di soggiorno

Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985

Art. 10 del D.lgs. n. 286/98
Respingimento

Art. 13 del D.lgs. n. 286/98
Espulsione amministrativa

Art. 45 del D.lgs. n. 286/98
Fondo nazionale per le politiche migratorie



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Sabato, 16 Aprile 2011 - a.p.


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