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Iscrizione degli stranieri nell'anagrafe della popolazione residente

Proposta di legge del deputato Luciano Dussin – Relazione di accompagnamento - La legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante disposizioni in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, e il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, disciplinano, tra l'altro, la procedura da seguire per l'iscrizione dello straniero nell'anagrafe della popolazione residente. Lo straniero, una volta iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, nel caso in cui debba procedere alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, ha quale unico obbligo l'onere di presentare, entro sessanta giorni, una dichiarazione di dimora abituale nel comune, corredata del permesso di soggiorno e dell'istanza di rinnovo.

Lo straniero, una volta iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, è legittimato, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a richiedere la carta d'identità, la cui durata di validità è totalmente «slegata» dalla durata del permesso di soggiorno: infatti oggi essa ha una validità di dieci anni.

Con la presente proposta di legge si intende interviene sulla normativa riguardante il rilascio della carta d'identità, prevedendo, per gli stranieri, che la durata di validità della carta d'identità sia «indissolubilmente» legata a quella del permesso di soggiorno. Ciò consente alle Forze di polizia, che svolgono attività di controllo e di prevenzione del territorio, di «percepire», con immediatezza, se la persona straniera fermata sia legalmente soggiornante nel territorio dello Stato.

La presente proposta di legge, infatti, ha come obiettivo quello di dare ulteriori strumenti agli organi di pubblica sicurezza allo scopo di consentire un maggiore controllo e una più costante vigilanza del territorio. Tali controllo e vigilanza si esercitano anche attraverso la repressione di ogni tipo di utilizzo illegittimo da parte dello straniero dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Pertanto, si stabilisce che lo straniero, allo scadere dell'iscrizione nell'anagrafe, stante la scadenza del permesso di soggiorno, e trascorsi sessanta giorni, in caso di inerzia, ove cioè non abbia proceduto a un rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel comune, sia cancellato d'ufficio.
La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente non avverrà più impegnando risorse e mezzi ai fini del «rintraccio» o della «notifica» del provvedimento di cancellazione, ma sarà effettuata d'ufficio, per effetto del decorso del termine stabilito. Con questa modifica è lo straniero che si deve rendere parte diligente nel procedimento amministrativo, avendo altresì l'onere di comprovare ogni sei mesi la pendenza del procedimento amministrativo di rinnovo del permesso di soggiorno.

Proposta di Legge

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Domenica, 24 Aprile 2011 - a.p.


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