Giovedì, 18 Luglio 2024| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Dal 13 maggio 2011 al via le comunicazioni obbligatorie per i datori di lavoro

Il contratto di soggiorno dovrà essere inviato insieme alle comunicazioni obbligatorie - E' del 13 maggio 2011 la circolare n. 3666 del Ministero dell'Interno che introduce il sistema delle comunicazioni obbligatorie in caso di instaurazione, variazione e cessazione di un rapporto di lavoro, rivolto anche ai rapporti di lavoro con cittadini non comunitari. Il sistema sarà telematico e, per il momento, non sostituirà il modello Q.

Come sappiamo, il modello Q altro non è che il contratto di soggiorno, che il datore di lavoro deve trasmettere qualora venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro con un cittadino extracomunitario, indicando anche la sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero e assumendo l'impegno al pagamento delle spese di ritorno dello stesso nel Paese di provenienza.

Le tipologie di comunicazione obbligatorie saranno le seguenti:

Unificato Lav E' il modulo mediante il quale tutti i datori di lavoro pubblici e privati, di qualsiasi settore (ad eccezione delle Agenzie per il lavoro relativamente ai rapporti di somministrazione) adempiono all'obbligo di comunicazione dell'assunzione dei lavoratori, della proroga, trasformazione e cessazione dei relativi rapporti di lavoro, direttamente o tramite i soggetti abilitati.
Unificato Somm E' il modulo mediante il quale le agenzie per il lavoro adempiono all'obbligo di comunicazione relativo a tutte le tipologie di rapporti di somministrazione.
Unificato VARDatori Il modulo viene utilizzato per le seguenti comunicazioni: - trasferimento d'azienda per fusione - cessione di ramo d'azienda - cessione di contratto - Variazione della ragione sociale del datore di lavoro - trasferimento d'azienda per cessione.


E' importante sapere, infine, che il modello Q per il momento non verrà soppresso, ma anzi dovrà essere inviato unitamente alla comunicazione obbligatoria.

ATTENZIONE: Come recita l'art. 22 del Testo Unico dell'Immigrazione, "Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, e' punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione e' competente il prefetto".

Leggi la circolare n. 3666 del 13 maggio 2011



Sostieni le nostre iniziative con almeno 1 € - Inserisci l'importo » €



Venerdì, 20 Maggio 2011 - a.p.


Per inserire un commento, devi essere registrato. Registrati oppure inserisci username e password in alto.