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Niente espulsione per detenuto che non ritira permesso soggiorno

In ballo difetto di comunicazione e violazione dei diritti del fanciullo - La corte di Cassazione ha deciso di accettare il ricorso presentato da un cittadino marocchino detenuto nel carcere di Perugia che non aveva ritirato il precedente permesso di soggiorno in tempo e non ne aveva richiesto il rinnovo. L'uomo è sposato con una cittadina italiana e dalla loro unione è nata una bambina, anch'essa di nazionalità italiana. Il ricorso è basato su alcuni punti interessanti.

Il primo riguarda la comunicazione da parte della Pubblica Amministrazione che non ne ha mai dato notizia, dell'invito a ritirare il documento. Per la Cassazione infatti, è stato violato art. 11 n. 2-bis DPR 349/1999 disciplinante le modalità di comunicazione all'interessato dei provvedimenti adottati in favore degli stranieri extracomunitari. A rafforzare la sua posizione è la circostanza che lo stesso era detenuto in carcere, e quindi impossibilitato al ritiro del documento, nonchè alla presentazione del rinnovo dello stesso. In quest'ultimo caso, molte sentenza hanno stabilito che non vi è un termine repentorio.

Inoltre, il cittadino originario del Marocco, vive in Italia da 20 anni, e qui vivono i suoi genitori e tutta la sua famiglia, nonchè la sua bambina. Ebbene, "il rapporto padre-figlia per la crescita dell'affettività della minore ed un provvedimento amministrativo (di polizia) non può violare diritti soggettivi di rilevanza costituzionale, altresì tutelati da convenzioni internazionali di diritti universali, ratificate dal nostro Stato". L'espulsione viola dunque gli artt. 3, 7 e 8 della convenzione internazionale firmata il 20 novembre 1989 a New York sui diritti del fanciullo, convenzione ratificata dal nostro Paese con L. 27 maggio 1991 n. 176;

La Cassazione ha dunque annullato l'ordinanza e ha rinviato per nuovo esame al Tribuanale di Sorveglianza.

Vedi la sentenza n. 20143 del 20 maggio 2011 Corte Cassazione




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Lunedì, 6 Giugno 2011 - a.p.


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