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Niente permesso anche se c'è la promessa di assunzione

Reddito non sufficiente e documentazione presentata in ritardo - Il possesso di un reddito minimo è indispensabile per il sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare e di fatto costituisce "un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno", perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3246 del 30 maggio 2011.

Il ricorso è stato presentato da un cittadino extracomunitario che si era visto rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno per mancanza dei requisiti del reddito. Infatti, in base agli artt. 4 e 5 del Testo Unico sull'Immigrazione, oltre a presentare entro 60 giorni dalla scadenza, la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, deve essere comunque corredata dall' "effettiva sussistenza di sufficienti mezzi di sostentamento per l'intero periodo di durata del permesso in scadenza", per non gravare sul pubblico erario come beneficiari di assegno sociale in quanto indigenti.

Dopo vari accertamenti effettuati alla Banca dati dell'Anagrafe Tributaria è emerso che dal 2001 non percepiva alcun reddito, ma che comunque aveva un libretto "prestito sociale" presso la Cooperativa Adriatica, ma che non specificare da dove provenissero le somme in modo da poterne valutare la liceità.

Non basta infine, una promessa d'assunzione fatta su carta non intestata da parte di una ditta di Bologna, presentata dopo cinque mesi della scadenza del permesso di soggiorno e comunque "non suffragata da alcuna persuasiva documentazione atta a comprovare l'effettiva assunzione".

Vedi la sentenza n. 3246 del 30 maggio 2011 Consiglio di Stato



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Lunedì, 6 Giugno 2011 - a.p.


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