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Straniero irregolarmente soggiornante, rimane la punizione dell'ammenda

Dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Con l'ordinanza del 14 gennaio 2010, il Giudice di Pace di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), cioè quello riguardante la punizione con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro nel caso in cui lo straniero sia entrato in Italia eludendo i controlli di frontiera.

Fermo restando comunque che "resta al legislatore un generale potere di regolare la materia dell'immigrazione, in correlazione ai molteplici interessi pubblici da essa coinvolti ed ai gravi problemi connessi a flussi migratori incontrollati", "in ogni caso dovrebbe essere rispettato il limite insuperabile di osservanza dei principi fondamentali del sistema penale stabiliti dalla Costituzione".

Infatti secondo l'ordinanza l'articolo specificato andrebbe a violare gli artt. 2, 3, 25 e 27 della Costituzione.

Secondo il Giudice di Pace la predetta legge è "in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza illegale nello Stato italiano", inoltre sarebbe una "fattispecie penale discriminatoria, perché fondata su particolari condizioni personali e sociali, anziché su fatti e comportamenti riconducibili alla volontà del soggetto attivo, in quanto la nuova fattispecie incriminatrice sanzionerebbe solo apparentemente una condotta".

Infine, l'espulsione amministrativa, da considerarsi a tutti gli effetti come la pena prevista per la contravvenzione in esame, non può avere reali e concreti effetti rieducativi, infatti anche se lo straniero si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine stabilito e "senza giustificato motivo", non ci sono le condizioni che si "ritrovano nella nuova figura criminosa".

La Corte Costituzionale ha perciò deciso dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Vedi la sentenza n. 193 del 8 giugno 2011 della Corte Costituzionale


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Lunedì, 27 Giugno 2011 - a.p.


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