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Assunzioni di irregolari, il colpevole è l'amministratore unico

Condannato manager d'azienda anche se delle assunzioni si occupava un dipendente - Con la sentenza n. 25615 del 27 giugno 2011 la sezione prima penale dell Corte di Cassazione, ha condannato l'amministratore unico di una società per aver assunto cittadini extracomunitari non in regola con il permesso di soggiorno e quindi irregolari.

La Corte ha stabilito che qualora in un'azienda venga accertata l'assunzione di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno, la responsabilità penale che ne consegue è riconducibile alla figura dell'amministratore unico anche se ad occuparsi delle assunzioni è stato, per specifico incarico, un dipendente.

Nel caso di specie, un manager d'azienda è stato condannato con sentenza penale dai giudici di merito per avere occupato alle proprie dipendenze, in qualità di amministratore unico, otto lavoratori sprovvisti di permesso di soggiorno; è stato ritenuto colpevole, come datore di lavoro, del reato previsto dall'art. 22, comma 12 del DLgs. 286/1998, e condannato alla pena di quattro mesi di arresto e 28.000 euro di ammenda.

L'amministratore unico ha proposto ricorso contro la decisione, lamentando un'erronea interpretazione della citata norma, in particolare con riferimento alla nozione di datore di lavoro. Per la difesa, il datore di lavoro da punire è colui che provvede all'assunzione del lavoratore extracomunitario senza permesso di soggiorno, e dal momento che l'imputato in realtà non si occupava di assunzioni, ma di altre attività nell'ambito aziendale, per la difesa è evidente che tale responsabilità non potesse essere a lui ricondotta.

Quindi, in sintesi, il datore di lavoro è colui che procede alla stipulazione del rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario, non assumendo alcuna rilevanza la posizione eventualmente rivestita dal soggetto in una determinata azienda nel cui ambito l'attività lavorativa deve essere svolta. Infatti la Corte ha evidenziato come l'art. 22 comma 12 del DLgs. 286/1998 mette in risalto "chi occupa alle proprie dipendenze" intendendo con questi termini una condotta che palesemente fa riferimento all’occupazione lavorativa nella sua totalità, e che può realizzarsi con l’assunzione, ma non soltanto con essa.

Per la Suprema Corte, tale argomentazione è inammissibile, in quanto del tutto incoerente con il sistema normativo di riferimento.

Vedi la sentenza n. 25615 del 27 giugno 2011 Corte di Cassazione


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Giovedì, 30 Giugno 2011 - a.p.


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