Per il rimpatrio volontario pronti 200euro a persona
L'ordinanza n. 2958 del presidente del Consiglio dei ministri è stata pubblicata in gazzetta ufficiale il 22 agosto 2011 - Con ordinanza n. 3958 del 10 agosto 2011 del Presidente del Consiglio dei Ministeri, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 194 del 22 agosto 2011, è stato emanato il provvedimento che prevede il rimpatrio volontario degli extracomunitari giunti in Italia dal 1° gennaio 2011 e assistiti della struttura del Commissario delegato. Gli stranieri giunti da tale data che vorranno rimpatriare, dovranno presentare una istanza e riceveranno un contributo di duecento euro a testa e il biglietto aereo di sola andata per un massimo di 600 migranti.
Chi può richiedere il contributo per il rimpatrio volontario:
- dai
richiedenti protezione internazionale;dai richiedenti protezione internazionale denegati
fino alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso;
- dai titolari di protezione internazionale che rinunciano allo status;
- dagli immigrati in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011;
- dagli immigrati in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
L'immigrato ammesso alla procedura di rimpatrio potra' essere ammesso una sola volta e non potra' beneficiare di altri programmi di rimpatrio volontario e assistito.
Al fine di evadere in tempi brevi le richieste delle domande di protezione internazionale presentate dagli extracomunitari sbarcati in quest’ultimo periodo, l’ordinanza prevede inoltre, l’istituzione di ulteriori cinque sezioni nell’ambito delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale che opereranno fino al 31 dicembre 2011.
Ordinanza nr. 3958 del Presidente del consiglio dei Ministri
Mercoledì, 24 Agosto 2011 - a.p.