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Conversione del permesso di soggiorno da studio ad attesa occupazione

Circolare esplicativa del Ministero dell’Interno - La circolare n. 6786 del 5 settembre 2011 emanata dal Ministero dell’Interno, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla conversione del permesso di soggiorno da studio ad attesa occupazione. Non rientrano in questa fattispecie gli studenti  gli studenti stranieri che concludono proficuamente gli studi universitari e non accedono a dottorati o master universitari di secondo livello. Pertanto, per i neolaureati disoccupati  è necessario che vi sia una modifica legislativa per ottenere il proseguo del soggiorno.
Rimane possibile per questi solo la conversione del permesso solo in presenza di un contratto di lavoro, in quanto possono presentare in ogni momento dell’anno la relativa istanza al di fuori delle quote. 

La circolare chiarisce che a  differenza di questi, gli stranieri che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, possono essere iscritti  nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, possono chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro."
Studenti stranieri. Rilascio del permesso di un soggiorno per attesa occupazione
Istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro.
Conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, in caso di contratto cd. a progetto (art. 61 e seguenti del D.Lgs. 27612003)


Studenti stranieri. Rilascio del permesso di un soggiorno per attesa occupazione


Istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro.


Conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, in caso di contratto cd. a progetto (art. 61 e seguenti del D.Lgs. 27612003)


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Mercoledì, 14 Settembre 2011 - a.p.


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