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Guida pratica - L'uscita dal territorio dello Stato

L'allontanamento del cittadino straniero può avvenire attraverso: - L'espulsione amministrativa:

disposta dal Ministro dell'Interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, oppure disposta dal Prefetto nei casi di cittadini che non hanno il permesso di soggiorno oppure appartengono ad associazioni criminali o sono dediti a traffici illeciti.

L'espulsione amministrativa viene sempre disposta con un decreto motivato, immediatamente esecutivo. Può essere sospesa solo quando l'interessato è sottoposto a procedimento penale e l'autorità giudiziaria nega il nulla osta all'espulsione per esigenze processuali.

Contro il decreto è possibile fare ricorso entro 60 giorni, anche tramite la Rappresentanza diplomatica o consolare nel Paese d'origine, rivolgendosi al Tribunale in composizione monocratica, che dovrà decidere entro 20 giorni.

L'espulsione viene sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Questa misura è sostituta dalla semplice intimazione a lasciare il territorio entro 15 giorni, per coloro che si sono trattenuti nel nostro Paese senza rinnovare il permesso di soggiorno nei 60 giorni successivi alla scadenza. Viene disposto comunque l'accompagnamento immediato alla frontiera, nel caso vi sia la possibilità che essi si sottraggano all'ordine di lasciare il Paese.

Se non è possibile rimpatriare un cittadino espulso, a causa delle sue condizioni di salute o per indisponibilità di un mezzo di trasporto idoneo o per ulteriori accertamenti sulla sua identità, il questore può disporre il suo trasferimento in un Centro di Permanenza Temporanea, dandone informazione al Tribunale in composizione monocratica. Quest'ultimo dovrà convalidare il trasferimento entro le 48 ore successive.

Il cittadino espulso sarà trattenuto nel Centro per 30 giorni, prorogabili per altri 30 qualora dovessero permanere gli impedimenti all'espulsione. Trascorsi i termini, se il questore lo dispone, dovrà lasciare l'Italia entro 5 giorni, pena l'arresto da sei mesi a un anno e l'esecuzione di un nuovo procedimento di espulsione. Se il cittadino espulso dovesse ritornare nel territorio, rischierà l'arresto da uno a quattro anni.

L' espulsione a titolo di misura di sicurezza, disposta dal Giudice nei confronti di cittadini extracomunitari condannati per uno dei delitti previsti dagli artt. 380 e 381 del Codice di Procedura Penale e per i quali sia stato previsto un provvedimento di custodia cautelare o una condanna a pena detentiva. Al termine della custodia o della detenzione, il cittadino verrà espulso.

L' espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione, disposta dal Giudice nei confronti di cittadini stranieri condannati a una pena detentiva inferiore a due anni, per i quali non ricorrano le condizioni per la sospensione condizionale della pena. L'espulsione è disposta anche nei confronti di cittadini detenuti che devono scontare una pena, anche residua, inferiore ai due anni, con un decreto motivato del magistrato di sorveglianza.

In entrambi i casi, la pena detentiva viene sostituita con un'espulsione della durata di almeno cinque anni, eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera. La pena viene considerata estinta allo scadere dei dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione.



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Sabato, 26 Maggio 2007 - a.p.


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