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Protezione civile, ecco la procedura a seguito degli esiti della Commissione nei centri d'emergenza

Il testo è stato concordato nell'ambito del Comitato di Coordinamento di cui all'art. 1, comma 2 dell'opcm n. 3933/2011 - La circolare del 1 ottobre scorso emanata dal Dipartimento della Protezione Civile ha definito la procedura di gestione degli immigrati che sono ospitati all'interno dei vari centri d'emergenza a seguito delle decisioni delle Commissioni Territoriali.

Sono stati evidenziati tre casi che si possono verificare:

1) Parere favorevole della Commissione Territoriale
In questo caso la Questura notificherà allo straniero l'esito positivo del colloquio con la Commissione Territoriale e contemporaneamente ne dà comunicazione al Soggetto Attuatore e all'Ente Gestore ove lo stesso è ospitato. L'immigrato verrà ospitato all'interno del centro anche dopo la consegna del permesso di soggiorno e fino al termine dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale.

2) Parere negativo della Commissione Territoriale - nessuna richiesta di ricorso contro il rigetto
Questo è un caso molto remoto, perchè come ben sappiamo, praticamente la maggiorparte degli stranieri faranno ricorso nel caso in cui sia negativo il parere della Commissione Territoriale. Anche in questo caso sarà la competente Questura a notificare il diniego e se entro i termini di legge (30 giorni dalla notifica) l'immigrato non presenterà ricorso, sarà condotto dalle forze dell'ordine che notificheranno il relativo decreto di espulsione dandone comunicazione al Soggetto Attuatore e all'Ente gestore. A questo punto la situazione dell'immigrato dovrà essere "gestita" dalla Questura.

3) Parere negativo della Commissione Territoriale - presentazione del ricorso contro il rigetto
Dopo che all'immigrato sarà notificato il diniego della Commissione Territoriale ed effettuerà ricorso contro la decisione di quest'ultimo entro i canonici 30 giorni, potrà rimanere all'interno del centro compatibilmente con la vigenza dello stato emergenziale, fino alla conclusione di tutti i gradi di giudizio.

Immigrazione.bizVedi la circolare del 1 ottobre 2011 della Protezione Civile



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Martedì, 8 Novembre 2011 - a.p.


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