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Accolto il ricorso di un cittadino rom che non poteva accedere ai suoi rilievi dattiloscopici

L'Autorità di Pubblica Sicurezza può precludere l'accesso solo ai soggetti pericolosi - La sentenza n. 9194 del 23 novembre 2011 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha messo in evidenza come sia illeggittimo il diniego dell'Amministrazione nei confronti di un cittadino italiano di etnia rom che aveva chiesto l'accesso agli atti relativi ai propri rilievi dattiloscopici ed ottenerne una copia.

Il giovane aveva chiesto di accertare il proprio diritto di accedere ai rilievi dattiloscopici avvenuti a seguito in occasione dello sgombero di un campo nomadi. Dopo due richieste, non ha ottenuta nessuna risposta e si è rivolto al Tar, facendo ricorso per il silenzio dell'Amministrazione, che ha deciso favorevolmente nei confronti del giovane rom.

E' risaputo infatti che l'Autorità di Pubblica Sicurezza può disporre rilievi segnaletici solo nei confronti di persone pericolose o sospette o nei confronti di coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la loro identità. L’appartenenza etnica di una persona all’etnia rom e/o la sua sistemazione in un insediamento irregolare non può di certo costituire di per sé un indice di pericolosità sociale, come recentemente riconosciuto dalla sentenza TAR Lazio n. 6352/2009 e da quella del Consiglio di Stato n. 6050/2011.

ll Tar ha dunque accolto il suo ricorso per il fatto che l'accesso può essere precluso solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla legge medesima.

immigrazione.bizVedi la sentenza n. 9194 del 23 novembre 2011 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

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Venerdì, 2 Dicembre 2011 - a.p.


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