Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
Lo ha stabilito la Corte di giustizia Europea - Con la sentenza del 6 dicembre 2011, la Corte di giustizia Ue è stata chiamata a pronunciarsi sul caso di un immigrato clandestino armeno che nel giugno del 2011 è stato oggetto di un decreto di "riaccompagnamento coattivo alla frontiera", nonché di un provvedimento di detenzione per soggiorno irregolare.
La Corte ha deciso che una corretta applicazione della direttiva esclude che, nel corso della procedura di rimpatrio, l'immigrato clandestino venga incarcerato, poiché questa sanzione impedisce di fatto l'esecuzione del rimpatrio e quindi il raggiungimento del fine ultimo della stessa direttiva Ue.
Ha inoltre ricordato che in assenza di partenza volontaria, la direttiva ‘rimpatri’ obbliga gli Stati membri a procedere all’allontanamento forzato applicando misure che siano il meno possibile coercitive. Solo quando l’allontanamento rischia di essere compromesso, lo Stato membro puo’ ricorrere al trattenimento dell’interessato, per una durata che non puo’ mai superare i 18 mesi.
Sentenza Corte di Giustizia UE
Mercoledì, 7 Dicembre 2011 - a.p.
baghtoul |
12/12/11 |
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