Gli immigrati potranno lavorare anche in attesa del rinnovo del permesso
Facilitato lo svolgimento dell'attività lavorativa per gli stranieri - Il Decreto-Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 coinvolge in prima persona gli immigrati. Infatti l'art. 40 andrà a modificare l'art. 5 del Testo unico sull'immigrazione, che riguarda lo svolgimento dell'attività lavorativa anche nel caso in cui il cittadino extracomunitario è in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.
La novità risiede non nel fatto che la Questura competente deve rilasciare il permesso di soggiorno entro venti giorni dalla richiesta, ma nel caso in cui per qualsiasi motivo non fosse possibile, il lavoratore straniero potrà comunque svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza.
L'attività lavorativa può svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno (Il "modello Q" è stato da poco sostituito dal "modello UniLav"), secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso e ciè entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
Attendiamo comunque la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per l'entrata in vigore e la conversione in legge. Vedi il Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201
Venerdì, 9 Dicembre 2011 - a.p.