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Dal 30 gennaio nuova tassa sui permessi di soggiorno

Il contributo riguarderà quasi 5 milioni di stranieri e l'importo sarà fino a 200 euro - La crisi economica italiana si ripercuote anche sugli immigrati che dal 30 gennaio 2012 dovranno versare un contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. Oltre alle solite tasse come i 14, 62 euro per la marca da bollo da apporre all’istanza, ai 27, 50 euro per il rilascio del titolo di soggiorno in formato elettronico, ed ai 30 euro per la spedizione della raccomandata a poste italiane, gli stranieri maggiorenni che dovranno richiedere il rilascio o il rinnovo dl permesso di soggiorno dovranno sborsare fino a 200 euro.

Ecco come sono suddivisi i contributi:

1) Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
2) Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
3) Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per gli stranieri extracomunitari che hanno fatto ingresso per lavoro in casi particolari, come ad esempio dirigenti aziendali, personale altamente specializzato, professori universitari e traduttori e interpreti, etc, così come stabilito dall'art. 27 del Testo Unico sull'immigrazione.

Il decreto del 6 ottobre 2011 precede comunque dei soggetti che non dovranno versare il contributo:

1) cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di eta' inferiore ai 18 anni e quelli che hanno fatto ingresso con ricongiungimento familiare, in base all'art. 29, comma 1, lett b) del Testo Unico sull'immigrazione, cioè figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati;
2) cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche e i loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 1, del Testo Unico sull'immigrazione;
3) cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria e per motivi umanitari;
4) cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

Decreto 6 ottobre 2011 pubblicato in G.U. n. 304 del 31-12-2011


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Lunedì, 2 Gennaio 2012 - a.p.


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