Diniego visto per motivi di turismo, giustificato anche se non presente nel SIS
Sono reali i presupposti per accordare la misura cautelare richiesta - Il Regolamento CE 562/2006 riguarda l'ingresso negli Stati Europei di alcuni cittadini che non devono essere considerati una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non deve essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi.
L'ordinanza n. 1232 del 27 marzo 2012 del Consiglio di Stato è basata principalmente su questo regolamento, perchè un cittadino extracomunitario ha fatto richiesta di ingresso per l'Italia per motivi di turismo, ma la domanda è stata rifiutata proprio sulla base della normativa UE.
Quindi, anche se il cittadino straniero non è presente all'interno della banca dati SIS costituita presso il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, può ottenere un diniego di ingresso anche per motivi di turismo, disposizione che trova applicazione nell’art. 4, co. 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
In definitiva, anche se “non è dimostrato il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile”, vi possono essere “i presupposti necessari per accordare la misura cautelare richiesta”.
Vedi la sentenza n. 1232 del 27 marzo 2012 del Consiglio di Stato
Lunedì, 30 Aprile 2012 - a.p.