Sanatoria 2012, solo gli irregolari possono parteciparvi?
Il Ministero non chiarisce la differenza tra la circolare e la direttiva Ue - Con la circolare n. 6410 del 27 luglio 2012 il Ministero dell'Interno indica le modifiche apportate dalle disposizioni contenute nella Direttiva 2009/52/CE, che vanno a modificare gli articoli 22 e 24 del Testo Unico sull'immigrazione e introducono, all’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, una disposizione transitoria finalizzata all’emersione di rapporti di lavoro irregolare.
Lo straniero da regolarizzare deve essere irregolarmente presente sul territorio italiano, così come indicato dalla circolare: “la dichiarazione di emersione deve essere presentata dai datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (9 agosto 2012) occupano alle proprie dipendenze da almeno tre mesi (dal 9 maggio 2012), e continuano ad occuparli alla data di presentazione della stessa dichiarazione di emersione, un lavoratore straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale”.
Così si fa credere che solo chi è in una condizione di irregolarità, può essere regolarizzato, mentre è in netto contrasto con la direttiva europea 2009/52/CE e dallo stesso art. 5 del d.lgs. 109/2012 che si riferisce a "lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011” senza alcuna specificazione circa la regolarità o meno di detta presenza.
Potrebbe infatti esistere la possibilità che molte istanze verranno rigettate perchè gli stranieri hanno il permesso di soggiorno o ne hanno chiesto il rinnovo. C'è infine da dire che la direttiva UE intende sanare la posizione lavorativa irregolare, e questo dovrebbe essere fatto indipendentemente se lo straniero sia in possesso o meno del permesso di soggiorno.
Lunedì, 13 Agosto 2012 - a.p.