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Regolarizzazione 2012. Incrementati i casi di prova della presenza in Italia

Il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato - Dopo l'interpretazione del Ministero Ricciardi, adesso arriva anche il parere dall'Avvocatura Generale dello Stato che stila una serie di documenti utili ai fini dell'attestazione della presenza del straniero sul territorio nazionale almeno alla data del 31-12-2011.

La lista di esempi di documentazione da ritenere valida.

- certificazione medica proveniente da struttura pubblica
- certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore
- tessere nominative dei mezzi pubblici
- certificazioni provenienti dalle forze pubbliche quali sanzioni stradali, amministrative, multe di ogni genere, ecc.
- titolarità di schede telefoniche di operatori italiani (quali Tim, Vodafone, Wind, 3 ecc…)
- centri di accoglienza e\o di ricovero autorizzati o anche religiosi


L'Avvocatura specifica che trattasi di documentazione che, pur non provenendo da un'amministrazione pubblica, è comunque rilasciata da soggetti che erogano servizi e\o intrattengono relazioni di carattere lato sensu pubblici, e ciò indipendentemente dalla condizione di regolarità dell'utente.

Altro punto chiarito riguarda la documentzione rilasciata da autorità pubbliche non nazionali che svolgono attività istituzionale in Italia o nel territorio Schengen:

1) - passaporto del lavoratore recante il timbro Schengen di altro Paese, apposto in data antecedente al 31-12-2011;
      perchè, quindi, il suddetto documento sia idoneo a sostenere l'istanza di emersione è necessario che sia accompagnato anche da una documentazione che,  
      per l'appunto, provi la presenza dello straniero al 31-12-2011, proprio nel territorio italiano: documentazione che ben può essere rappresentata da qualunque 
      certificazione rilasciata da un organismo pubblico, come sopra chiarito

2) - documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, sempre in data antecedente al 31-12-2011.

Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato


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Giovedì, 4 Ottobre 2012 - a.p.

 Nocciola

04/10/12 

Salve, sulla base di quanto detto in questo articolo, potrebbero essere validi anche:
- documenti emessi the studi medici privati?
- lettere ricevute tramite poste italiane o poste private?
- ricevute di spedizione (soldi/oggetti)?

Se la ratio è “Stranieri, con posizione di irregolarità nel territorio nazionale e che pertanto, difficilmente possono vantare contatti e (quindi) documentazione rilasciata the un’amministrazione o the un ente pubblico” si legge nel parere. E già questa sembra un’implicita bacchettata alla scelta di far certificare the un “organismo pubblico” anche I documenti the me citati dovrebbero valere. o no?

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