Sanatoria 2012, permesso di soggiorno anche se il datore di lavoro rinuncia
Sarà concesso un permesso per attesa occupazione a chi ha presentato in tempo la domanda - Si allargano ulteriormente le maglie per la sanatoria del 2012, dove la partecipazione di migliaia di datori di lavoro che hanno avuto la volontà di "mettere in regola" i propri dipendenti è stata resa vana da vari cavilli articolati nella legislazione e che quindi ha visto rigettate un terzo delle domande presentate. A quasi nove mesi di distanza, il Ministero dell'Interno fa marcia indietro perchè capisce che alcuni condizioni per la partecipazione era davvero proibitive e rilascia la circolare congiunta con il Ministero del Lavoro n. 4417 in cui viene specificato che verrà comunque rilasciato un permesso di soggiorno per "attesa occupazione" per gli stranieri che hanno partecipato alla cosiddetta "sanatoria", ma si sono visti rifiutare la domanda perchè il datore di lavoro non ha voluto completare l'iter burocratico o per altri motivi di forza maggiore. Stessa sorte per l'archiviazione degli eventuali procedimenti penali ed amministrativi a carico del lavoratore immigrato. Sarà infatti concesso loro anche questo beneficio.
La data ultima per la presentazione delle domande per la partecipazione alla sanatoria era il 15 ottobre 2012 e quest'ultima, così come disposto dal decreto legislativo n. 109/2012, si rivolgeva ai datori di lavoro che alla data del 9 agosto 2012 avevano alle proprie dipendenze irregolarmente, da almeno tre mesi, lavoratori stranieri presenti in Italia almeno dal 31 dicembre 2011. La prova della presenza entro quest'ultima data è stato "teatro" di varie interpretazioni e anche in questo caso nel corso dei mesi, il Ministero dell'Interno ha preferito aumentare la lista delle documentazioni da ritenersi valide ai fini della regolarizzazione.
A corredo della domanda si doveva anche versare un contributo una tantum di 1.000 euro in aggiunta ai costi contributivi correlati al rapporto lavorativo sanato per un minimo di sei mesi. Alla fine, si è giunti alla conclusione rilasciare un permesso di soggiorno per "attesa occupazione" al posto di archiviare la domanda per cause imputabili al datore di lavoro. Il rigetto verrà dunque comunicato al lavoratore che verrà anche convocato presso lo Sportello Unico competente per territorio.
Requisito fondamentale per la buona riuscita dell'operazione è aver provveduto in tempo a versare la quota di 1.000 euro previsti dal dlgs n. 109/2012, mentre è caduta definitivamente la questione dell'idoneità alloggiativa che veniva considerata ostativa alla regolarizzazione. Questa potrà essere sostituita da una semplice "richiesta di certificazione dell’idoneità alloggiativa".
Vedi la circolare n. 4417 del luglio 2013 del Ministero dell'Interno
Vedi lo Speciale Sanatoria 2012
Venerdì, 26 Luglio 2013 - a.p.