Modifiche sull'immigrazione: ecco il nuovo permesso UE per lungo soggiornanti
Minori restrizioni di rilascio per chi è titolare di protezione internazionale e per i suoi familiari - Il primo grande passo verso una politica comune europea dell'immigrazione è stato fatto. La modifica di alcuni articoli del nostro Testo Unico sull'immigrazione è finalmente entrata in vigore e riguarda principalmente alcuni aspetti fondamentali: oltre alla modifica del nome da "permesso CE per lungo soggiornanti" a "permesso UE per lungo soggiornanti", ciò che è veramente importante riguarda i requisiti del suo rilascio; l'altra riguada la procedura unica di rilascio a livello europeo.
Andiamo con ordine. Con la modifica dell'articolo 9 del testo unico, ai titolari di protezione internazionale e ai suoi familiari non sarà più richiesta la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio quando faranno richiesta di rilascio del nuovo permesso UE per lungo soggiornanti, ma dovranno comunque indicare un luogo di residenza ma soprattutto rimane invariato l'aspetto che riguarda la dimostrazione del reddito che in ogni caso non deve essere inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale che viene aumentato in caso di familiari.
Per gli stranieri titolari di protezione internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità secondo il famoso decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la disponibilita' di un alloggio concesso a titolo gratuito da parte di qualsiasi ente privato o pubblico, concorrerà a fare reddito nella misura del quindici per cento del relativo importo.
Altro aspetto da non sottovalutare riguarda la modifica del periodo valido per il rilascio del permesso Ue per lungo soggiornanti. Precedentemente infatti, i cinque anni richiesti iniziavano da quando la protezione internazionale veniva riconosciuta, da oggi invece, il calcolo del periodo di soggiorno è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.
Con la modifica dell'articolo 9-bis invece, si introduce di fatto una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro. Per i titolari di protezione espulsi, per esempio da uno stato Membro, potranno essere accolti dallo stato europeo che gli ha concesso la protezione.
Vedi l'articolo 9 e l'articolo 9-bis del Testo unico sull'Immigrazione modificati
Martedì, 11 Marzo 2014 - Andrea Parisi