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Nuovi contributi sui permessi di soggiorno

Il decreto del ministero delle finanze - Sulla gazzetta ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2017 è stato pubblicato il decreto del 5 maggio 2017 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con cui viene rideterminato il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il decreto è entrato in vigore in vigore il 9 giugno 2017, ha stabilito che gli stranieri di eta' superiore ad anni diciotto debbano pagare il seguente contributo:

a) Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;

b) Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;

c) Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di  soggiorno  ai  sensi  degli articoli 27, comma 1, lettera a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27-sexies, comma 2 del decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.286 e successive modificazioni e integrazioni.

Rimane invariato  il costo di 30,46 euro per la produzione del permesso di soggiorno elettronico, anche per i minori, che va aggiunto all’importo del contributo. I casi di esclusione dal pagamento del solo contributo, non anche del costo del pse di 30,46 euro, sono previsti all’art.3 del decreto del 6 ottobre 2011, e successive modificazioni:
a) cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;
b) cittadini stranieri di cui all’art. 29, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ossia figli minori al seguito dei familiari;
c) cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonché i loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
d) cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
e) cittadini stranieri richiedenti l’aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità ; cittadini stranieri richiedenti il duplicato del permesso di soggiorno in corso di validità .

Come disposto dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, il contributo è dovuto anche laddove le istanze siano state presentate in data anteriore al 9 giugno e siano in fase istruttoria oppure siano state definite ma in attesa di produzione del permesso di soggiorno elettronico a cura del Poligrafico o della mera consegna del titolo allo straniero.

Decreto del 5 maggio 2017 Ministero dell'Economia e delle Finanze (GU n.131 del 8-6-2017)


Decreto 6 ottobre 2011 (GU n. 304 del 31-12-2011 )



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Martedì, 13 Giugno 2017 - Andrea Parisi


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