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Guida pratica - L'integrazione

Sportello Unico per l'Immigrazione - L'assunzione dei lavoratori stranieri e il ricongiungimento familiare

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, istituito presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, è un ufficio decentrato e polifunzionale in grado di gestire in modo semplice e veloce tutte le pratiche per l’ingresso in Italia dei lavoratori stranieri e dei loro familiari.

Gli Sportelli Unici per l’Immigrazione sono competenti a ricevere le istanze per:

L’assunzione dei lavoratori stranieri

Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore straniero residente all’estero, a tempo determinato o indeterminato, inoltra la richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico, utilizzando l’apposita modulistica.

L’istanza può essere presentata in alternativa:

- allo Sportello Unico della provincia di residenza del datore di lavoro

- allo Sportello Unico della provincia ove ha sede legale l’impresa

- allo Sportello Unico della provincia ove avrà luogo la prestazione dell’attività lavorativa.

Lo Sportello Unico competente al rilascio del nulla osta al lavoro è, comunque, quello del luogo in cui verrà svolta l’attività lavorativa; pertanto, lo Sportello Unico ricevente, ove diverso, trasmette la richiesta a quello competente, dandone comunicazione al datore di lavoro.

Il ricongiungimento familiare degli stranieri

I cittadini stranieri in possesso di un titolo di soggiorno per motivi familiari hanno diritto a richiedere il ricongiungimento familiare, purché in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall’art. 29 del T.U.
Se, infatti, lo straniero in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo può esercitare il diritto all’unità familiare, lo stesso diritto deve essere riconosciuto al titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari a cui è consentito lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo.
Per quanto concerne il ricongiungimento familiare di stranieri già presenti sul territorio nazionale, trattandosi di conversione di un titolo di soggiorno già posseduto la materia resta di competenza della Questura.

Come stabilito dal Ministero degli Affari Esteri, la richiesta di validazione della documentazione da produrre a supporto delle richieste di ricongiungimento familiare (o per familiare al seguito), può essere presentata agli Uffici Visti delle nostre Rappresentanze Diplomatiche, oltre che dai diretti interessati, anche da terzi incaricati, senza alcuna limitazione.

I moduli per la presentazione delle domande si trovano sul sito del Ministero dell’Interno.

A partire dall'11 dicembre 2006, inoltre, è attiva una nuova procedura per il rilascio e il rinnovo del permesso e della carta di soggiorno che ha ridefinito i compiti dello sportello unico.



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Sabato, 26 Maggio 2007 - a.p.


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