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Guida pratica - L'integrazione

Lavoro - I diritti del lavoratore straniero. L'articolo 4 della nostra Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Esso viene garantito anche al cittadino straniero che risiede regolarmente in Italia e desidera lavorare nel nostro Paese.

Il nostro ordinamento infatti assicura al lavoratore straniero lo stesso trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale previsto per i lavoratori italiani. Come qualsiasi cittadino, anche il lavoratore di un altro Paese può stipulare ogni tipo di contratto di lavoro riconosciuto per legge (contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato, contratto di formazione-lavoro, contratto domestico, apprendistato, part-time verticale e orizzontale). Ha diritto a ricevere una pensione e in caso di malattia, gravidanza e maternità, può usufruire delle prestazioni economiche previste dall'Inps.

Tra i diritti riconosciuti figurano quindi:

Trattamento di fine rapporto (Tfr). Il lavoratore straniero ha diritto a ricevere una liquidazione, cioè una somma in denaro prevista per tutti i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro in seguito a licenziamento o dimissioni e il cui ammontare è rapportato alla durata effettiva della prestazione offerta.

Indennità di disoccupazione. Il lavoratore straniero ha diritto a ricevere un contributo economico che sostituisce il suo salario nel caso di disoccupazione involontaria, purchè risulti iscritto nelle liste del collocamento e abbia versato almeno un anno di contributi negli ultimi due anni.

Diritto ad iscriversi a un sindacato. Numerose associazioni sindacali in Italia hanno istituito servizi appositi dedicati agli immigrati e promuovono un'attività di formazione sindacale a loro rivolta. Spesso queste associazioni concludono accordi con i sindacati dei Paesi d'origine per dare vita a progetti di cooperazione, e progettano iniziative contro l'intolleranza e il lavoro nero.

Diritto ad iscriversi nelle liste del collocamento obbligatorio. Questo diritto viene riconosciuto a tutti i lavoratori stranieri invalidi, che possono iscriversi nelle apposite liste presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

Le principali istituzioni a cui può rivolgersi il lavoratore straniero in Italia sono:

- i Centri per l'impiego presso la Provincia, prima denominati Uffici di collocamento, che erogano servizi di consulenza e informazione per i lavoratori e per le imprese al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

- gli Sportelli Territoriali comunali, che offrono soprattutto servizi amministrativi come iscrizioni, certificazioni, ecc.;

- gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (Urp), che hanno sede presso tutti gli uffici pubblici e che svolgono un'attività d'informazione all'utenza e di accesso ai documenti amministrativi;

- il Sistema Informativo Lavoro, che raccoglie tutte le offerte di lavoro provenienti dalla rete dei principali Comuni italiani.

Per il lavoratore extracomunitario, è inoltre possibile fare riferimento alle varie sedi e agenzie locali dell'Inps e al Servizio Ispettivo presso la Provincia, che offre risoluzioni ai principali problemi del lavoro.

La normativa italiana sull'immigrazione prevede inoltre alcune misure specifiche che intendono contrastare il fenomeno del lavoro irregolare. Un esempio sono la reclusione da tre mesi a un anno e una sanzione di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato, previste dal Testo Unico sull'Immigrazione per il datore di lavoro che assume un immigrato privo di permesso di soggiorno o con permesso annullato, revocato o scaduto.

Altro caso regolato dalla legge è quello dei cittadini stranieri sottoposti a pena detentiva, che possono essere avviati a esperienze lavorative alternative al carcere.

La normativa sull'immigrazione prevede infine alcune misure di regolamentazione degli ingressi dei lavoratori immigrati, che vengono ogni anno stabilite con il decreto flussi emanato dal Governo.



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Sabato, 26 Maggio 2007 - a.p.


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