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Guida pratica - L'integrazione

Famiglia - Diritto all'unità familiare - Il diritto all'unità familiare è uno dei diritti fondamentali dell'individuo, riconosciuto anche dall'art. 29 della nostra Costituzione.

Al fine di riconoscere questo diritto anche al cittadino immigrato, presso il Dipartimento per le Politiche Sociali e Previdenziali del ministero del Lavoro, è stato predisposto un servizio di assistenza e informazione rivolto ai cittadini stranieri e italiani, che prende il nome di Servizio Famiglia. Sono state introdotte inoltre alcune misure a tutela del nucleo familiare.

Misure di sostegno economico alla famiglia. Tra le principali misure di sostegno economico alla famiglia previste dall'ordinamento italiano, figura l'assegno di maternità per madri lavoratrici, che viene concesso dai Comuni ed erogato dall'Inps a tutte le cittadine italiane, comunitarie e straniere che non beneficiano di altre forme di indennità per la maternità. E' possibile ricevere questo contributo su presentazione di una domanda al proprio Comune di residenza, entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso del minore. Condizione essenziale per ricevere questo assegno è il possesso della carta di soggiorno.

Altra misura di sostegno economico è l'assegno di maternità concesso dall'Inps a favore di cittadine italiane o straniere in possesso della carta di soggiorno, per le quali siano stati versati contributi per la tutela della maternità.

Matrimonio. Il cittadino immigrato che desidera sposarsi, al pari dei cittadini italiani, deve innanzittutto comunicare la propria decisione al Comune di residenza, prestando anche un giuramento di fronte all'Ufficiale di Stato Civile. In questo modo, dopo la pubblicazione sull'albo comunale prescritta dalla legge, potrà ritirare il certificato di avvenuta pubblicazione, cioè un nulla osta al matrimonio che dovrà essere consegnato al Parroco, nel caso di cerimonia religiosa, o all'Ufficiale di Stato Civile del Comune, nel caso di rito civile.

Al momento del giuramento, gli sposi devono essere accompagnati da due testimoni maggiorenni che, se stranieri, devono esibire il permesso di soggiorno valido. Se lo richiedono, possono avvalersi anche di un interprete. Nel caso di sposi minorenni di età compresa fra sedici e diciotto anni, è necessario presentare anche un decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori.

Il cittadino straniero deve inoltre presentare un nulla osta al matrimonio rilasciato dal Consolato o dall'Ambasciata del proprio Paese; se è cittadino di uno Stato non comunitario, dovrà anche autenticare la firma del Console o dell'Ambasciatore presso la Prefettura. Se è invece un cittadino cui è riconosciuto lo status di rifugiato, dovrà avere un nulla osta rilasciato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Acnur). Se residente in Italia, dovrà infine esibire un certificato di residenza e di stato libero.

Dopo la celebrazione del matrimonio, la normativa italiana prevede che gli sposi si trovino automaticamente in regime di comunione dei beni, a meno che non diano comunicazione diversa al momento della cerimonia o davanti a un notaio.

Separazione e divorzio. Vale la stessa normativa prevista per i cittadini italiani. I cittadini stranieri che intendono far riconoscere provvedimenti di separazione e divorzio rilasciati all'estero, devono far tradurre e legalizzare tali documenti dall'autorità diplomatico-consolare del proprio Paese. Sarà poi l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza in Italia a verificare che il provvedimento risponda ai requisiti di legge e ad iscrivere l'atto nei registri del Comune.



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Sabato, 26 Maggio 2007 - a.p.


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