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Guida pratica - L'integrazione

I diritti dei minori immigrati - Il diritto all'unità familiare è uno dei diritti fondamentali riconosciuto anche dall'art. 29 della Costituzione Italiana. Nel suo ambito, la salvaguardia del supremo interesse del minore, come anche raccomandato dalla Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo (New York, 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con L. 176, del 27 maggio 1991) assume un rilievo fondamentale.

Organo destinato a tutelare i diritti dei minori immigrati in Italia e a vigilare sulle modalità del loro soggiorno è il Comitato per i Minori Stranieri, istituito presso la Direzione Generale per l'Immigrazione del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tale organo, composto sia da rappresentanti delle istituzioni che da membri delle principali organizzazioni operanti nel settore dell'infanzia, coordina tutte le amministrazioni coinvolte nell'assistenza al minore straniero e assume decisioni per tutti i casi di minori accolti e di minori non accompagnati che giungono nel nostro Paese.

Minori accolti. Tra i compiti del Comitato per i Minori Stranieri, figura quello di valutare tutte le richieste di ingresso rivolte da enti, associazioni o famiglie italiane a minori stranieri, nell'ambito di programmi di accoglienza a fini turistico-solidaristici o nell'ambito di progetti di affidamento temporaneo.

Prima di rilasciare il nulla osta all'ingresso dei minori, il Comitato è tenuto ad accertare, sulla base di criteri predeterminati, la serietà e l'affidabilità di coloro che rivolgono la richiesta e deve assicurarsi della validità dell'iniziativa proposta. Deve inoltre verificare che i minori abbiano compiuto almeno sei anni d'età. Dopo aver valutato la richiesta, il Comitato stila l'elenco dei minori accolti nell'ambito dell'iniziativa oppure dispone le misure per il loro rimpatrio.

Minori non accompagnati. Altro compito del Comitato per i Minori Stranieri è censire e farsi carico dei minori che giungono nel nostro Paese non accompagnati. In questo caso, il Comitato accerta lo status del minore in questione e collabora con amministrazioni pubbliche ed organismi nazionali ed internazionali alla ricerca dei suoi familiari nel Paese d'origine o in Paesi terzi.

Sulla base delle informazioni raccolte, il Comitato può disporre il rimpatrio assistito del minore o il suo inserimento in Italia. In attesa della decisione, il minore riceve un permesso di soggiorno per minore età, che non può comunque essere convertito in permesso di lavoro o di studio al compimento dei diciotto anni.

In ogni caso è vietato espellere un minore, a meno che non sia giunto accompagnato da uno o da entrambi i genitori.

Disposizioni concernenti i minori affidati o non accompagnati al compimento della maggiore età. Al compimento della maggiore età ai minori affidati può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Tale permesso, semprechè non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, può essere rilasciato anche ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.



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Sabato, 26 Maggio 2007 - a.p.


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