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Guida pratica - L'integrazione

Istruzione - Obbligo scolastico - L'ordinamento italiano prevede che l'istruzione sia obbligatoria e gratuita. Ai minori stranieri che risiedono in Italia, anche senza regolare permesso di soggiorno, viene perciò garantito il diritto allo studio.

In particolare, i minori stranieri possono essere iscritti ad un istituto scolastico anche se privi dei documenti d'identità. Possono inoltre usufruire di programmi individuali che li aiutano nello studio della lingua italiana e frequentare classi non corrispondenti alla loro età anagrafica.

Iscrizione alla scuola dell'obbligo. Per gli alunni stranieri l'iscrizione può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno scolastico. Se il minore non supera i tre anni di età, deve essere iscritto all'asilo nido, dietro pagamento di un contributo finanziario; in questo caso, la domanda di iscrizione è rivolta al Comune di residenza che provvederà a stilare una graduatoria delle domande. Se il minore invece ha un'età compresa fra tre e cinque anni, dovrà essere iscritto alla scuola materna rivolgendo la domanda alla Direzione Didattica o al Comune (se scuola comunale). Al momento dell'iscrizione l'alunno straniero deve presentare:

il documento di identità

il certificato di nascita tradotto dalle autorità consolari

lo stato di famiglia

il permesso di soggiorno dell'alunno

il permesso di soggiorno o il passaporto del genitore

i documenti scolastici relativi agli studi precedenti, tradotti dalle autorità consolari, oppure la dichiarazione (autocertificazione) del genitore dell'alunno, attestante la classe e il tipo di istituto frequentato

il certificato delle vaccinazioni obbligatorie

I minori stranieri senza documentazione anagrafica o con documentazione irregolare o incompleta sono iscritti, ma con riserva. Tale iscrizione non è un requisito per regolarizzare la presenza del minore o dei suoi genitori sul territorio italiano. Comunque l'iscrizione con riserva non impedisce il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole. Anche i minori non accompagnati godono di tutti i diritti fondamentali e le istituzioni italiane attuano il suo inserimento scolastico.

Servizi collegati alla scuola dell'obbligo. Sono servizi collegati alla scuola dell'obbligo le forme di assistenza a favore delle famiglie con pochi mezzi e le attività educative, ricreative e sportive organizzate al di fuori dell'orario scolastico, inserite all'interno di una rete di servizi di sicurezza sociale predisposti per i minori e le loro famiglie.

L'università. Le Università, nella loro autonomia, nei limiti delle loro disponibilità finanziarie e in modo conforme a quanto previsto dagli orientamenti dell'Unione Europea (in particolare per quanto riguarda la quota di studenti stranieri da inserire) promuovono l'accesso degli stranieri ai corsi universitari. Ogni anno le Università dichiarano la loro disponibilità di posti e il Ministero degli Affari Esteri, in accordo con il Ministero dell'Istruzione e dell'Università e delle Ricerca e con il Ministero dell'Interno, stabilisce il numero massimo dei visti d'ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero.

Possono accedere all'Università gli stranieri:

titolari di: carta di soggiorno

di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
per lavoro autonomo,
per motivi familiari,
per asilo politico,
per motivo umanitario,
per motivi religiosi

regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia

Il diritto allo studio viene garantito anche ai cittadini stranieri adulti.



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Sabato, 26 Maggio 2007 - a.p.


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