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Guida pratica - L'integrazione

Partecipazione civile e politica - L'art. 18 della Costituzione Italiana garantisce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente. Questo diritto viene ovviamente riconosciuto anche ai cittadini stranieri, che possono associarsi tra loro e partecipare alla vita pubblica del nostro Paese.

Non a caso, in molte realtà locali sono nate numerose associazioni di categoria, sindacati, comitati di quartieri e altre organizzazioni che, riunendo cittadini provenienti da altri Paesi, intendono difendere gli interessi e promuovere le tradizioni linguistiche e culturali delle persone immigrate.

In alcuni Comuni inoltre, tra le iniziative che promuovono la partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica, è stata istituita la figura del Consigliere Aggiunto. Questa figura, anche se non ha diritto di voto, rappresenta gli interessi delle comunità straniere all'interno dei Consigli comunali e viene eletta direttamente dai cittadini immigrati.

Azioni contro la discriminazione. I cittadini stranieri che si ritengono vittime di comportamenti discriminatori possono ricorrere, anche personalmente, al giudice civile e richiedere un risarcimento. Dopo i dovuti accertamenti, il giudice emette un'ordinanza con cui accogliere o rigettare il ricorso presentato. Nel caso la richiesta venga accolta, il giudice può ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio, obbligando a un risarcimento del danno morale o materiale causato. La decisione del giudice può essere impugnata entro dieci giorni.

Nel caso di discriminazioni sul posto di lavoro, il ricorso può essere presentato da organizzazioni sindacali. Se autrici del comportamento discriminatorio sono imprese che usufruiscono di contributi statali o a contratto con Amministrazioni Pubbliche, può essere disposta la revoca dei benefici e l'esclusione da appalti pubblici e altre future agevolazioni.



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Sabato, 26 Maggio 2007 - a.p.


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