Lavoro dipendente stagionale
Cos'è il decreto flussi e come fare richiesta di ingresso per un cittadino straniero?
Ogni anno il governo emana il decreto flussi che stabilisce la quota di extracomunitari che possono
regolarmente entrare in Italia ed instaurare un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con un
privato o con un'azienda.
Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, o le associazioni di categoria,
che vogliano assumere un un cittadino extraUe residente all'estero devono presentare una richiesta di
autorizzazione al lavoro allo Sportello Unico per l'immigrazione ove l'azienda ha sede legale oppure dove
lo straniero effettuerà il lavoro, utilizzando gli appositi moduli predisposti con il decreto flussi.
Quale attività è stagionale?
I settori che interessano le quote di lavoro subordinato stagionale sono
esclusivamente il settore agricolo e il settore turistico.
Nell'ambito turistico sono stati superati i limiti legati al periodo di inattività di un
azienda ma prevalgono le motivazioni del datore di lavoro quali ad esempio ragioni di carattere tecnico,
produttivo e organizzativo o sostitutivo. Il decreto flussi stagionale riserva, usualmente,
delle quote a cittadini provenienti da alcuni Stati con i quali l'Italia ha stipulato particolari accordi bilaterali,
(es. Serbia, Montenegro, Bosnia Erzegovina, ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto).
Prima di inviare la domanda occorre quindi verificare se siano state riservate quote ai cittadini provenienti
dal Paese di appartenenza del lavoratore che si vuole assumere come solo chi non appartiene a queste nazionalità ma
è già stato titolare di un permesso per lavoro stagionale nell'anno precedente, potrà essere autorizzato ad
entrare per esercitare attività lavorativa.
Quanto dura il rapporto di lavoro?
Il rapporto di lavoro può avere una durata minimo di venti giorni e massimo di 9 mesi.
La procedura
Il datore di lavoro inoltra richiesta allo Sportello Unico, utilizzando l'apposita modulistica allegata o
specificata nello stesso decreto flussi, inviandola tramite gli uffici postali abilitati.
Lo Sportello Unico procede direttamente alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione al lavoro.
La procedura seguita nel lavoro stagionale è la stessa prevista per il lavoro subordinato generale,
anche se sono previste semplificazioni in ordine ai tempi di rilascio (20 giorni al posto di 40) e in merito ad alcune
verifiche interne (non è previsto il controllo del Centro per l'Impiego sulla eventuale disponibilità di lavoratori già
presenti in Italia).
Acquisiti i pareri positivi della Direzione Provinciale del lavoro e della Questura, lo Sportello Unico rilascia il nulla
osta che consegna al datore di lavoro (che contestualmente firma il contratto di soggiorno per lavoro), previa richiesta di
appuntamento, e invia telematicamente alla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di residenza del lavoratore.
Il nullaosta al lavoro stagionale, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo
da svolgere presso diversi datori di lavoro, ha validità da 20 giorni ad un massimo di nove mesi decorrenti dalla data
di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il datore di lavoro invia in originale il nulla osta al lavoratore che deve
essere presentato presso la rappresentanza diplomatica italiana, per la richiesta del visto d'ingresso, insieme al
passaporto in corso di validità. Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia il lavoratore straniero deve recarsi presso
lo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto e richiedere il permesso di soggiorno.
Caso particolare: nulla osta pluriennale
Dopo il secondo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, il datore di lavoro può richiedere allo Sportello Unico
per l'immigrazione, in favore del lavoratore straniero, anche il rilascio di un nullaosta al lavoro stagionale pluriennale.
La richiesta viene formulata sull'apposito modulo indicando i due precedenti periodi lavorativi per attività stagionale.
La richiesta di nulla osta al lavoro pluriennale che è valida per un periodo massimo di 3 anni, può essere fatta dal datore
di lavoro a favore di un lavoratore straniero che ha prestato per due anni di seguito un'attività di lavoro stagionale in Italia,
con dimostrazione dell'avvenuto rientro del lavoratore straniero nel Paese di origine al termine dei precedenti periodi di lavoro
stagionale. Il rilascio di tale nulla osta avviene nei limiti delle quote di ingresso previste per lavoro stagionale.
Il nulla osta pluriennale deve contenere l'indicazione del periodo di validità per ciascuno dei tre anni,
il quale - trattandosi di impieghi ripetitivi - dovrà necessariamente corrispondere alla validità indicata nel permesso di
soggiorno stagionale relativo all'ultimo anno. Sulla base del nulla osta viene rilasciato allo straniero un unico
permesso di soggiorno per lavoro stagionale pluriennale, il quale non lo esonera però dal richiedere annualmente il
visto di ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiano all'estero.
I visti per le annualità successive alla prima vengono rilasciati dall'autorità diplomatico-consolare dietro
esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmesso dal datore di lavoro al
lavoratore extracomunitario ed in copia allo sportello unico per l'immigrazione.
Il Permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale consente di svolgere l'attività per la quale è
stato rilasciato il nulla osta e pertanto non consente di svolgere attività autonoma o subordinata.
Diritto di precedenza nell'anno successivo
Il lavoratore stagionale, se ha rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno rientrando,
ad esempio, nel proprio Stato alla scadenza del permesso di soggiorno, ha diritto di precedenza per il
rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso
Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale.
Conversione del permesso di soggiorno
Allo straniero che entra per lavoro stagionale il secondo anno consecutivo, e che durante il primo anno abbia rispettato
tutti i termini di legge, potrà essere offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale potrà però essere convertito in un permesso per motivi di
lavoro subordinato non stagionale solo nell'ambito delle quote previste nel decreto flussi.
La richiesta di conversione deve essere presentata direttamente dal lavoratore allo Sportello Unico utilizzando
l'apposito modulo con lettera raccomandata A/R.
Alla domanda va allegato:
a) copia del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità;
b) proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale redatta
sul modello Q sottoscritto dal solo datore di lavoro;
c) copia di valido documento d'identità del datore di lavoro;
d) copia del passaporto del richiedente in corso di validità, con i visti d'ingresso per lavoro
stagionale e timbro d'uscita dal territorio nazionale.
Lo Sportello Unico verifica la sussistenza della quota e la regolarità delle condizioni contrattuali applicate.
Si precisa che in caso di contratto a tempo parziale, lo stesso non può essere inferiore a 20 ore settimanali e
la retribuzione non inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato.
Nel caso di parere positivo viene rilasciata l'attestazione di quota libera che deve essere successivamente
allegata alla richiesta di conversione del permesso di soggiorno da presentare in Questura attraverso la
spedizione del kit dagli uffici postali abilitati.