Prima assunzione dei lavoratori stranieri
Cosa deve fare il datore di lavoro?
Per assumere lavoratori non comunitari residenti all’estero è necessario presentare domanda di nulla osta allo
Sportello Unico per l'Immigrazione della provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale l'impresa
o di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa, nell'ambito delle quote previste dall’apposito "Decreto Flussi"
che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare
sul territorio nazionale.
Nel caso in cui già si conosca il lavoratore da assumere, bisogna presentare allo Sportello Unico:
• richiesta nominativa di nullaosta al lavoro;
• documentazione che certifichi l’esistenza di idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero,
secondo le regole previste dalle leggi di ciascuna Regione;
• proposta di contratto di soggiorno contenente, oltre agli elementi essenziali dell'accordo, il tuo impegno al
pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza;
• la tua dichiarazione di impegno a comunicare allo Sportello Unico le variazioni concernenti il rapporto di
lavoro (cessazione del rapporto, cambio sede, ecc.).
Se non si conosce direttamente il lavoratore puoi richiedere, presentando la documentazione sopra indicata, il nullaosta
al lavoro per una o più persone iscritte nelle apposite liste costituite presso le rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane in quei Paesi che hanno sottoscritto con l'Italia specifici accordi bilaterali in materia.
Queste liste, distinte per Paesi di origine, contengono un elenco di nominativi con le generalità complete,
la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito
(stagionale, a tempo determinato o indeterminato), nonché l'indicazione del programma formativo svolto e
del rispettivo settore di impiego di destinazione.
I FASE
Lo Sportello Unico, per consentire al locale Centro per l'Impiego (CPI) di dare la dovuta pubblicità delle
richieste di lavoro nei confronti dei lavoratori già iscritti nelle liste di collocamento, le diffonde, per via
telematica, agli altri CPI territoriali (CPI) e le rende altresì pubbliche sul sito Internet o con ogni altro mezzo
possibile.
Lo Sportello Unico, nel termine massimo di 40 giorni dalla presentazione della richiesta:
• acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero dei motivi
ostativi al rilascio del nulla osta;
• acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi
contrattuali e della capienza reddituale del datore.
In caso di parere negativo di anche di uno solo di questi Uffici, lo Sportello rigetta l'istanza.
In caso di parere favorevole:
• convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e per la firma del contratto;
• trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari.
Inoltre il nullaosta al lavoro subordinato ha validità pari a 6 mesi dalla data del rilascio, durante i quali il lavoratore
dovranno richiedere il visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero.
II FASE
Il lavoratore straniero, ricevuto il nullaosta che il datore di lavoro avrà avuto cura di fargli avere, deve
richiedere un appuntamento con l'Ambasciata o il Consolato italiano presso il proprio Paese di origine.
Quest'ultima, alla quale nel contempo è stata trasmessa per via telematica la documentazione comprensiva del
relativo nullaosta, comunica al cittadino straniero la proposta di contratto e rilascia il visto d'ingresso entro
30 giorni, dandone comunicazione al Ministero dell’Interno, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
all'INPS ed all'INAIL.
Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il lavoratore si deve recare presso lo Sportello che ha rilasciato il nullaosta
per sottoscrivere il contratto di soggiorno e presentare la richiesta di permesso di soggiorno altrimenti è
considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale.
III FASE
Una volta presentatosi il lavoratore, lo Sportello:
• verifica il visto rilasciato dall'Autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore;
• consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale;
• provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il contratto di soggiorno;
• consegna il modulo di richiesta di permesso di soggiorno e ne inoltra i dati alla Questura competente.
IV FASE
Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il lavoratore deve poi recarsi presso un Ufficio Postale; lì troverà
apposito Kit che dovrà essere compilato, sottoscritto e spedito alla Questura competente insieme alla richiesta
di soggiorno rilasciatagli dallo Sportello Unico.
La Questura comunicherà, all'indirizzo indicato nella domanda, la data della convocazione
presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente procederà ad una ulteriore
comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.