Come ottenere la fideiussione e l'assicurazione sanitaria per il rilascio del visto
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Il visto è l'autorizzazione concessa allo straniero per l'ingresso nel territorio della Repubblica Italiana ed è rilasciato dall'Autorità Consolare competente.
E' stampato su carta adesiva ed è necessario applicarlo sul passaporto del richiedente.
Le diverse tipologie di visto e la durata
Il visto può essere di tipo individuale è rilasciato al singolo richiedente ed apposto su un
passaporto individuale - o collettivo è rilasciato ad un gruppo di stranieri, aventi tutti la stessa cittadinanza
del Paese di emissione del passaporto, a condizione che il documento sia espressamente e formalmente
riconosciuto dall'Italia.
Il visto collettivo non può avere durata superiore a 30 giorni.
Ai sensi della Istruzione Consolare Comune Schengen, i visti sono divisi in:
1. Visti Schengen Uniformi (VSU), validi per il territorio dell'insieme delle Parti contraenti,
rilasciati per:
* Transito Aeroportuale (tipo A);
* Transito (tipo B);
* soggiorni di breve durata, o di viaggio, (tipo C) fino a 90 giorni, con uno o più ingressi.
A personalità di rilievo o a persone favorevolmente note, che necessitino di visti con regolare frequenza
ed offrano le garanzie necessarie, la normativa Schengen consente, in via eccezionale, il rilascio di
visti di tipo C che, pur permettendo di soggiornare fino a 90 giorni per ogni semestre, valgono per
uno (C1), due (C2), tre (C3) o cinque anni (C5).
2. Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL), validi soltanto per lo Stato Schengen la cui
Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente
indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen.
Costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, ammessa soltanto per motivi umanitari,
di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali.
Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero ma, in pochi particolari casi,
rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare quando pur non in presenza di tutte
le condizioni prescritte per il rilascio del Visto Uniforme, questa ritenga opportuno concedere
ugualmente un visto per i motivi descritti, ovvero in presenza di un documento di viaggio non
riconosciuto valido, per particolari ragione d'urgenza, o in caso di necessità .
3. Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN), validi solo per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D),
con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto, e
per l'eventuale transito - per non più di cinque giorni - attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.
4. Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" aventi anche valore di visto per soggiorni di
breve durata (VDC).
La domanda di visto deve essere presentata, per iscritto, su apposito modulo in unico esemplare,
compilato in ogni sua parte, sottoscritto dallo straniero e corredato di una foto formato tessera.
Lo straniero che richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla Rappresentanza diplomatico-consolare
personalmente, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno.
Al modulo di domanda lo straniero deve allegare un documento di viaggio valido, su cui sia
materialmente possibile apporre il visto e, ove richiesta, la documentazione giustificativa.
Allo straniero è richiesto obbligatoriamente di attestare:
* la finalità del viaggio (turismo, etc..);
* i mezzi di trasporto e di ritorno (presentazione biglietti aerei andata/ritorno);
* i mezzi di sostentamento durante il viaggio ed il soggiorno (polizza fidejussoria, crediti bancari);
* le condizioni di alloggio (lettera di invito).
Valutata la ricevibilità della domanda di visto sulla scorta della documentazione prodotta dal richiedente e
di quanto appreso nel corso dell'intervista di norma diretta e personale - la Rappresentanza provvede
ai prescritti controlli preventivi di sicurezza, consultando in via informatica o telematica
tramite la rete mondiale visti, l'elenco degli stranieri non ammissibili nello Spazio Schengen.
I termini per il rilascio del visto d'ingresso sono stati definiti dall'art. 5, c. 8 del DPR del 31.8.1999, n. 394
(modificato dal D.P.R. 334/2004), il quale stabilisce che la Rappresentanza diplomatico-consolare, valutata la
ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese
le verifiche preventive di sicurezza, rilasci il visto entro 90 giorni dalla richiesta (30 gg. per lavoro subordinato,
120 per lavoro autonomo).
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, cc. 2 e 3 del D.M. del 3 marzo 1997, n. 171, tali termini potranno
non essere rispettati qualora si rendessero necessari accertamenti, verifiche ed acquisizione di dati,
documenti e valutazioni di Autorità straniere.
Con il visto turistico non è possibile effettuare attività lavorativa.
E' altresì importante che dal Maggio del 2007 non è più necessario richiedere in questura il permesso di soggiorno
per motivi turistici, ma bisogna comunque comunicare alla Questura compentente il proprio ingresso in Italia
entro 8 giorni.
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