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Legge n. 563 del 29 dicembre 1995

Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia

Decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente:

Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia

(Disposizioni rilevanti)

Art. 1

1. A decorrere dal 1° luglio 1995 e fino al 31 ottobre 1995, i prefetti delle province della regione Puglia sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare per lo svolgimento di attività di controllo della frontiera marittima per esigenze connesse con il fenomeno dell'immigrazione clandestina nelle medesime province. Al personale militare impiegato nelle predette attività sono attribuite le funzioni e le indennità rispettivamente previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, con l'osservanza delle modalità indicate dai medesimi articoli e dall'articolo 2 dello stesso decreto.

Art. 2

1. Per far fronte a situazioni di emergenza connesse con le attività di controllo indicate all'articolo 1 e che coinvolgono gruppi di stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di identificazione o espulsione è autorizzata, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa di lire tre miliardi, da destinarsi anche alla istituzione, a cura del Ministero dell'interno, sentita la regione Puglia, di tre centri dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi per le esigenze di prima assistenza a favore dei predetti gruppi di stranieri. Al relativo onere, da imputare ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1995, al capitolo 4295 del medesimo stato di previsione e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono effettuati con le stesse modalità e con le risorse ivi indicate per fronteggiare situazioni di emergenza che si verificano in altre aree del territorio nazionale. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzo e di erogazione dei fondi per l'attuazione degli interventi straordinari di cui al comma 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.

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Venerdì, 29 Dicembre 1995