Decreto legge contro lo sfruttamento della manodopera immigrata
Grave sfruttamento dell’attività lavorativa
«Disposizioni penali contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa e interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale.»
1. Dopo l’articolo 603 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 603-bis. - (Grave sfruttamento dell’attività lavorativa). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque recluti lavoratori, ovvero ne organizzi l’attività lavorativa, sottoponendo gli stessi a grave sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, anche non continuative, esercitate nei confronti del lavoratore sottoposto a condizioni lavorative caratterizzate da gravi violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale, connesso alla organizzazione e gestione delle prestazioni, degradante, è punito con la reclusione da tre a otto anni, nonché con la multa di euro 9.000 per ogni persona reclutata o occupata. La pena è aumentata se tra le persone reclutate o occupate di cui al precedente periodo vi sono minori degli anni diciotto o stranieri irregolarmente soggiornanti.
La condanna per il delitto di cui al primo comma comporta:
a) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, per il periodo di un anno;
b) la perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, finanziamento, premio, restituzione e sostegno regionale, delle province autonome, nazionale e comunitario per l’anno o la campagna a cui si riferisce l’illecito accertato e la revoca dei suddetti benefici già concessi per il medesimo anno o campagna. Nel settore agricolo si applicano, a tale fine, l’articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, e l’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1986, n. 898;
c) ove si accerti l’occupazione di almeno un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale, la sospensione delle attività dell’unità produttiva interessata per un mese, con esclusione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame».
2. All’articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, le parole: «e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-quinquies e delitto di grave sfruttamento dell’attività lavorativa previsto dall’articolo 603-bis».
(Disciplina sanzionatoria)
1. All’articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3000 a 5000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori.»;
b) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell’intermediazione abusiva di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di euro 7.000 per ogni lavoratore impiegato.
12-ter. Il luogo di lavoro ove sia occupato il lavoratore straniero che versi nelle condizioni di cui al comma 12-bis può essere sottoposto al sequestro preventivo di cui all’articolo 321 del codice di procedura penale».
2. La condanna per il delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, comporta le pene accessorie di cui all’articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale, introdotto dall’articolo 1 della presente legge.
3. All’articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «e 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «600-quinquies e 603-bis»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La sanzione pecuniaria di cui alla lettera c) del comma 1 si applica all’ente anche in relazione al delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
c) al comma 2, dopo le parole: «lettere a) e b),» sono inserite le seguenti: «e nel comma 1-bis»;
d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per i delitti di cui all’articolo 603-bis del codice penale e di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è esclusa in ogni caso dall’ambito delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, la sospensione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame».
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni concernenti un rapporto di lavoro che riguardi un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante sono raddoppiate.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Mercoledì, 13 Giugno 2007