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Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (GU Serie Generale n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ord.n. 53)

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
  Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei  servizi  per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in  materia  di  riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva  e di tutela e conciliazione delle  esigenze  di  cura,  di  vita  e  di lavoro;
  Visto l'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 183 del 2014 che delega  il  Governo  ad  adottare  uno  o  piu'  decreti  legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per  il lavoro e di politiche attive;
  Visto l'articolo 1, comma 4, lettera g), della citata legge n.  183 del   2014   recante   il   criterio   di   delega   relativo    alla razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti  in materia di inserimento mirato delle persone con  disabilita'  di  cui alla legge 12 marzo 1999,  n.  68,  e  degli  altri  soggetti  aventi diritto  al  collocamento  obbligatorio,   al   fine   di   favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato  del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;
  Visto l'articolo 1, comma 4, lettere z) e aa) della citata legge n. 183 del 2014 recanti i criteri di delega relativi alla valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro  e  il monitoraggio delle prestazioni erogate e all'integrazione del sistema informativo con la raccolta  sistematica  dei  dati  disponibili  nel collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone  pratiche  di inclusione lavorativa delle persone con disabilita' e agli ausili  ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;
  Visto l'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 183 del 2014 che delega il Governo ad adottare uno  o  piu'  decreti  legislativi  per introdurre disposizioni di semplificazione e razionalizzazione  delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e  imprese,  allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e  razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione  dei  rapporti  di  lavoro nonche' in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
  Visto l'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 183 del 2014 che stabilisce i principi e criteri direttivi a  cui  deve  attenersi  il Governo nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,  comma  5, tra i quali la revisione del regime  delle  sanzioni,  tenendo  conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo  da  favorire l'immediata  eliminazione  degli  effetti  della  condotta  illecita, nonche' la valorizzazione  degli  istituti  di  tipo  premiale  e  la previsione di modalita' semplificate per garantire data certa nonche' l'autenticita' della manifestazione di  volonta'  del  lavoratore  in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.  183, lettera f) recante il criterio  di  delega  relativo  alla  revisione della disciplina dei controlli a  distanza  sugli  impianti  e  sugli strumenti di lavoro,  tenendo  conto  dell'evoluzione  tecnologica  e contemperando le esigenze produttive  ed  organizzative  dell'impresa con la tutela della dignita' e della riservatezza del lavoratore;
  Visto l'articolo 1, comma 9, lettere  e)  ed  l),  della  legge  10 dicembre  2014,  n.  183,  recanti  i  criteri  di  delega   relativi all'eventuale  riconoscimento,  compatibilmente  con  il  diritto  ai riposi  settimanali  ed  alle   ferie   annuali   retribuite,   della possibilita' di  cessione  fra  lavoratori  dipendenti  dello  stesso datore di lavoro di tutti o parte dei  giorni  di  riposo  aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo  nazionale  in  favore  del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per  le  particolari  condizioni  di  salute  e  alla semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parita' e  pari  opportunita'  nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di  azioni positive;
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  e  successive modificazioni, recante  attuazione  dell'articolo  1  della  legge  3 agosto 2007, n. 123, in  materia  di  tutela  della  salute  e  della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.  198,  recante  il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo  28  agosto 1997, n. 281, nella riunione del 30 luglio 2015;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 4 settembre 2015;
  Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di concerto, per  le  parti  di  competenza,  con  il  Ministro  per  la semplificazione  e   la   pubblica   amministrazione,   il   Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro  dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute;
 
Emana
il seguente decreto legislativo:

...omissis...

Art. 22
 
Modifica di disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale

 
  1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
  «3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresi' la sanzione amministrativa pecuniaria:
  a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
  b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
  c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di  effettivo lavoro.
  3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione la  procedura  di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni.
  3-ter. Nel caso di cui al comma  3-bis, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonche' il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e' fornita entro il termine di centoventi giorni dalla  notifica del relativo verbale.
  3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in eta' non lavorativa.
  3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, non trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonche' le sanzioni di cui all'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
  2. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) la lettera b) e' abrogata;
  b) alla lettera d), l'alinea e' sostituito dal seguente: «d) il trenta per cento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonche' delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive  modificazioni, ed i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati:».
  3. I maggiori introiti derivanti dall'incremento  delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive, previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 145 del 2013, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento alle violazioni commesse prima della  predetta  data, continuano ad essere versati ad appositocapitolo dell'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle destinazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), n. 1) e 2), del  medesimo decreto-legge.
  4. All'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 4, lettera c), le parole «1.950 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro» e le parole «3.250 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.200 euro»;
  b) al comma 5, lettera b), le parole «3.250 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.200 euro»;
  c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
  «5-bis. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca e' altresi' concessa subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, e' versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.».
  5. All'articolo 39  del decreto-legge 25 giugno  2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  «7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro.
Ai fini del primo periodo, la nozione  di omessa  registrazione  si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualita' o quantita' della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17  della legge 24 novembre 1981, n.  689, e' la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente.».
  6. All'articolo 82 del decreto del Presidente della  Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, il secondo comma e' sostituito dal seguente:  
  «Il  datore  di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 1.500 a 9.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro».
  7. All'articolo 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  «Salvo che il fatto costituisca reato, in caso  di  mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelleregistrazioni apposte su  detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro adempia agli obblighi di cui agli articoli precedenti attraverso la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro, non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo ed il datore di lavoro e' sanzionabile esclusivamente ai sensi dell'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.».
 
          Note all'art. 22:
              Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge  22  febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge  23 aprile   2002,   n.   73,   e   successive   modificazioni, (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e  di  lavoro irregolare), come modificato dal presente decreto:
              "Art. 3. Modifiche  alle  disposizioni  in  materia  di lavoro irregolare.
              1. Alla legge 18 ottobre 2001,  n.  383,  e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) all'articolo 1:
              1) al  comma  1,  le  parole:  «30  giugno  2002»  sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2002»;
              2) al comma 2, dopo  le  parole:  «Per  il  periodo  di imposta» sono inserite le seguenti: «successivo a quello»;
              3) al comma 2, lettera a), primo  periodo,  le  parole:
          «rispetto  a   quello   relativo   al   periodo   d'imposta precedente» sono sostituite  dalle  seguenti:  «rispetto  a quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente»;
              4) .;
              5) .;
              6) al comma 4, le parole:  «30  giugno  2002»,  ovunque ricorrono, sono sostituite  dalle  seguenti:  «30  novembre 2002»;
              7) .;
              8) .;
              b) .;
              c)  all'articolo  3,  comma  1,  le  parole:  «di   cui all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1 e  1-bis e degli altri modelli di dichiarazione».
              2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione prima della data di entrata  in  vigore  della legge di  conversione  del  presente  decreto  resta  ferma l'applicazione del  regime  di  incentivo  fiscale  per  il  periodo d'imposta in corso alla data di entrata  in  vigore della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi; per i medesimi soggetti si  applicano  le  disposizioni  di maggiore favore recate  dai  commi  2-bis,  2-ter  e  4-bis dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con il comma 1, lettera a), del presente articolo.
              3. Ferma restando l'applicazione  delle  sanzioni  gia' previste dalla normativa in vigore, in caso di  impiego  di lavoratori subordinati senza  preventiva  comunicazione  di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresi' la  sanzione  amministrativa pecuniaria:
              a) da euro 1.500 a euro 9.000  per  ciascun  lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
              b) da euro 3.000 a euro 18.000 per  ciascun  lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
              c) da euro 6.000 a euro 36.000 per  ciascun  lavoratore irregolare,  in  caso  di  impiego  del  lavoratore   oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
              3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma  3, fatta eccezione per le ipotesi di cui  al  comma  3-quater, trova  applicazione  la  procedura  di   diffida   di   cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,  n. 124, e successive modificazioni.
              3-ter. Nel caso di  cui  al  comma  3-bis,  la  diffida prevede, in relazione ai lavoratori  irregolari  ancora  in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui  risultino  regolarmente  occupati   per   un   periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un  contratto  di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  anche  a  tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non  superiore al cinquanta per cento dell'orario a  tempo  pieno,  o  con contratto  a  tempo  pieno  e  determinato  di  durata  non inferiore a tre mesi, nonche' il mantenimento  in  servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della  avvenuta  regolarizzazione  e  del  pagamento  delle sanzioni e  dei  contributi  e  premi  previsti,  ai  sensi dell'articolo 13,  comma  5,  del  decreto  legislativo  23  aprile 2004,  n.  124,  e'  fornita  entro  il  termine  di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale. 
              3-quater. Le sanzioni  sono  aumentate  del  venti  per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri  ai  sensi dell'articolo 22, comma  12,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, o di minori in eta' non lavorativa.
              3-quinquies. In caso di irrogazione della  sanzione  di cui al comma 3, non trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del  decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n.  276,  nonche'  le  sanzioni  di   cui all'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
              4.  Le  sanzioni  di  cui  al  comma  3   non   trovano applicazione  qualora,  dagli  adempimenti   di   carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi  comunque la volonta' di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione.
              5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al  comma  3  provvedono  gli  organi  di   vigilanza   che effettuano accertamenti  in  materia  di  lavoro,  fisco  e previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto  ai sensi dell'articolo 17 della legge  24  novembre  1981,  n. 689,   e'   la    Direzione    provinciale   del   lavoro territorialmente competente.".
              Si  riporta  l'articolo  13,  comma  5,  del  decreto legislativo  23  aprile  2004,   n.  124,   e   successive modificazioni (Razionalizzazione delle  funzioni  ispettive in materia di previdenza  sociale  e  di  lavoro, a  norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30):
              "Art.  13.  Accesso  ispettivo,  potere  di  diffida  e  verbalizzazione unica.
              5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all' articolo 14 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  e del ricorso di cui all'articolo 17  del  presente  decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove  da  parte  del  trasgressore  o dell'obbligato in solido non sia  stata  fornita  prova  al personale ispettivo dell'avvenuta  regolarizzazione  e  del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui  al comma  4  produce  gli  effetti   della   contestazione  e notificazione degli addebiti accertati  nei  confronti  del trasgressore e della persona obbligata in solido  ai  quali sia stato notificato.".
              Si  riporta  l'articolo  22,  comma  12,  del  decreto legislativo 25  luglio  1998  n.  286  (Testo  unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero):
              "Art. 22. Lavoro  subordinato  a  tempo determinato  e indeterminato (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9  e  11;  legge  8  agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)
              (Omissis).
              12.  Il  datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie dipendenze  lavoratori  stranieri  privi  del  permesso  di soggiorno previsto dal presente  articolo,  ovvero  il  cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il  rinnovo,  revocato  o  annullato,  e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni  e  con  la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.".
              Si riporta l'articolo 19,  commi  2  e  3,  del  citato decreto legislativo 276 del 2003:
              "Art. 19. Sanzioni amministrative
              (Omissis).
              2. La violazione degli  obblighi  di  cui  all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000,  n. 181, cosi' come modificato dall'articolo  6,  comma  1  del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a  1.500  euro per ogni lavoratore interessato.
              3. La violazione degli  obblighi  di  cui  all'articolo 4-bis, commi 5 e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo  19  dicembre  2002,  n.  297,  di  cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge  1°  ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, cosi' come sostituito  dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002, e di cui all'articolo 21, comma 1, della  legge  24  aprile 1949, n. 264, cosi' come sostituito dall'articolo 6,  comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, e'  punita  con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.".
              Si riporta l'articolo 39 del  citato  decreto-legge  n. 112 del 2008, come modificato dal presente decreto.
              " Art. 39. Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
              1. Il datore di lavoro privato, con la sola  esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere  il libro unico del lavoro nel  quale  sono  iscritti  tutti i lavoratori  subordinati,  i  collaboratori   coordinati  e continuativi e gli associati in partecipazione con  apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere  indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove  ricorrano,  la qualifica e il livello, la retribuzione base,  l'anzianita' di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative. 
              2. Nel libro unico del lavoro  deve  essere  effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o  in  natura corrisposte o gestite dal datore  di  lavoro,  compresi  le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i  dati  relativi agli  assegni per  il  nucleo  familiare,  le  prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a  titolo  di  premio o  per  prestazioni  di  lavoro straordinario devono essere indicate  specificatamente.  Il libro  unico  del  lavoro  deve   altresi' contenere  un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato,  nonche'  l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal  lavoro,  anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi  in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione  fissa o a giornata intera o a periodi superiori e' annotata  solo la giornata di presenza al lavoro.
              3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati  di  cui  ai  commi  1  e  2,  per  ciascun  mese   di riferimento, entro la fine del mese successivo.
              4.  Il  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente decreto, le modalita' e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro  e  disciplina  il  relativo  regime transitorio.
              5.  Con  la  consegna  al  lavoratore  di  copia  delle scritturazioni effettuate nel libro  unico  del  lavoro  il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge  5 gennaio 1953, n. 4.
              6. La violazione dell'obbligo di istituzione  e  tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 e' punita  con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500  euro. L'omessa esibizione agli  organi  di  vigilanza  del  libro unico del lavoro  e'  punita  con  la  sanzione  pecuniaria amministrativa da 200 a  2.000  euro.  I  soggetti  di  cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio  1979, n. 12, che,  senza  giustificato  motivo,  non  ottemperino entro  quindici  giorni  alla  richiesta  degli  organi  di vigilanza di esibire la  documentazione  in  loro  possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da  250  a  2000 euro. In caso di  recidiva  della  violazione  la  sanzione varia da 500 a 3000 euro.
              7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e  3 che   determina   differenti    trattamenti    retributivi, previdenziali  o  fiscali  e'  punita   con   la   sanzione amministrativa pecuniaria  da  150  a  1.500  euro.  Se  la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori  ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da  500  a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu'  di  dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici  mesi  la sanzione va da 1.000  a  6.000  euro.  Ai  fini  del  primo periodo, la nozione di omessa  registrazione  si  riferisce alle scritture complessivamente  omesse  e  non  a  ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualita' o quantita' della prestazione lavorativa effettivamente  resa o   alle   somme   effettivamente   erogate.   La   mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100  a  600  euro.  Alla  contestazione  delle  sanzioni amministrative di cui  al  presente  comma  provvedono  gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in  materia di lavoro e previdenza. Autorita' competente a ricevere  il   rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24  novembre 1981, n. 689,  e'  la  Direzione  territoriale  del  lavoro territorialmente competente.
              8. Il primo periodo dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno 1965, n. 1124 e' sostituito dal  seguente:  «Se  ai  lavori sono addette le persone  indicate  dall'articolo  4,  primo comma, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche  artigiano, qualora non siano oggetto di  comunicazione  preventiva  di instaurazione del rapporto di lavoro  di  cui  all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  28  novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto  assicuratore nominativamente,   prima  dell'inizio  dell'attivita' lavorativa, indicando altresi' il  trattamento  retributivo ove previsto».
              9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877  sono  apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 2, e'  abrogato  il comma 3; b) nell'articolo 3, i commi da 1  a  4  e  6  sono abrogati, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro che faccia eseguire  lavoro  al  di  fuori  della propria azienda e' obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori  esterni  alla  unita' produttiva, nonche' la misura della retribuzione nel  libro unico del lavoro»; c) nell'articolo 10, i commi da  2  a  4 sono abrogati, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico  del  lavoro deve contenere anche  le  date  e  le  ore  di  consegna  e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro  eseguito, la specificazione  della  quantita'  e  della  qualita'  di esso»; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole «e  10,  primo  comma»,  al comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma».
              10. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto sono abrogati, fermo restando quanto  previsto  dal decreto di cui al comma 4:
              a) l'articolo 134  del  regolamento  di  cui  al  regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
              b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
              c) gli articoli 39 e 41  del  testo  unico  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,  n. 797;
              d)  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24 settembre 1963, n. 2053;
              e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del testo unico di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno  1965, n. 1124;
              f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
              g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
              h) il regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
              i) l'articolo 9-quater  del  decreto-legge  1°  ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla  legge  28 novembre 1996, n. 608;
              j)  il  comma  1178  dell'articolo  1  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296;
              k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002; 
              l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
              m) i commi 32, lettera d), 38,  45,  47,  48,  49,  50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
              n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della  legge  27  dicembre 2006, n. 296.
              11. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33,  34,  35, 36, 37, 38, 39, 40 del  decreto  legislativo  10  settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni. 
              12. Alla lettera h)  dell'articolo  55,  comma  4,  del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole  «degli articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresse.".
              Si riporta l'articolo 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145 convertito, con modificazioni, dalla  legge  21 febbraio 2014 n. 9 (Interventi urgenti di avvio  del  piano  "Destinazione Italia", per il  contenimento  delle  tariffe elettriche e  del  gas,  per  l'internazionalizzazione,  lo sviluppo  e  la  digitalizzazione  delle  imprese,  nonche' misure per la realizzazione  di  opere  pubbliche  ed  EXPO 2015.), come modificato dal presente decreto:
              "Art. 14. Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare
              1. Al fine di rafforzare l'attivita' di  contrasto  del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro   sono introdotte le seguenti disposizioni:
              a).
              b) (Abrogata).
              c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui  ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo  8 aprile  2003,  n.  66,  e  successive  modificazioni,   con esclusione  delle  sanzioni  previste  per  la   violazione dell'articolo   10,   comma   1,   del   medesimo   decreto legislativo, sono raddoppiati; le disposizioni di cui  alla presente  lettera  si  applicano  anche   alle   violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del presente decreto;
              d) il trenta  per  cento  dell'importo  delle  sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del  decreto-legge  22  febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla legge 23 aprile 2002, n. 73,  e  successive  modificazioni, nonche' delle somme  aggiuntive  di  cui  all'articolo  14, comma 4, lettera c), e comma  5,  lettera  b)  del  decreto legislativo  9   aprile   2008,   n.   81,   e   successive modificazioni,   ed   i   maggiori    introiti    derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera c)  sono versati ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio dello Stato per essere riassegnati:
              1) al Fondo sociale per occupazione  e  formazione,  di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
              2) ad apposito capitolo dello stato di  previsione  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel  limite massimo di 10 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno 2014, destinato a  misure,  da  definire  con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  finalizzate ad  una  piu'  efficiente   utilizzazione   del   personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore  efficacia,  anche  attraverso   interventi   di   carattere organizzativo, della  vigilanza  in  materia  di  lavoro  e legislazione  sociale,  nonche'   alla   realizzazione  di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.
              2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
              Si  riporta   l'articolo   14,   del   citato   decreto legislativo n. 81 del 2008, come  modificato  dal  presente decreto:
              "Art. 14. Disposizioni  per  il  contrasto  del  lavoro irregolare e per la tutela della  salute  e  sicurezza  dei lavoratori
              1. Al fine di far cessare il  pericolo  per  la  tutela della salute e la  sicurezza  dei  lavoratori,  nonche'  di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso  e  irregolare, ferme  restando  le  attribuzioni  del   coordinatore   per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo  92,  comma  1, lettera e), gli  organi  di  vigilanza  del  Ministero  del lavoro, della salute e delle politiche  sociali,  anche  su segnalazione delle  amministrazioni  pubbliche  secondo  le rispettive competenze, possono  adottare  provvedimenti  di sospensione  in   relazione   alla   parte   dell'attivita' imprenditoriale   interessata   dalle   violazioni   quando riscontrano l'impiego di  personale  non  risultante  dalla documentazione obbligatoria in misura pari o  superiore  al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti  sul  luogo di lavoro, nonche' in caso di gravi e reiterate  violazioni in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza  sul lavoro individuate con decreto del  Ministero  del  lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell'interno e la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della  adozione  del  citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute  e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per   l'adozione  del  provvedimento  di  sospensione dell'attivita'  imprenditoriale  sono  quelle   individuate nell'Allegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una  violazione  oggetto  di prescrizione  dell'organo  di  vigilanza  ottemperata   dal contravventore o di una violazione accertata  con  sentenza definitiva, lo stesso  soggetto  commette  piu'  violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole  le violazioni  della  medesima  disposizione  e  quelle  di disposizioni diverse individuate, in attesa della  adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell'Allegato  I. L'adozione del provvedimento di sospensione  e'  comunicata all'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici  di lavori, servizi e  forniture  di  cui  all'articolo  6  del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per  gli  aspetti  di rispettiva competenza, al fine dell'adozione, da parte  del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  un provvedimento  interdittivo  alla  contrattazione  con   le pubbliche amministrazioni ed  alla  partecipazione  a  gare pubbliche. La durata del provvedimento e' pari alla  citata sospensione nel caso in cui la percentuale  dei  lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per  cento  del  totale  dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o  superiore al 50 per cento del  totale  dei  lavoratori  presenti  sul luogo di lavoro, ovvero  nei  casi  di  gravi  e  reiterate violazioni in  materia  di  tutela  della  salute  e  della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi  di  reiterazione  la durata e' incrementata di un  ulteriore  periodo  di  tempo pari al doppio della durata della  sospensione  e  comunque non superiore a due  anni;  nel  caso  di  reiterazione  la decorrenza del periodo di  interdizione  e'  successiva  al termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di non intervenuta revoca  del  provvedimento  di  sospensione entro quattro mesi  dalla  data  della  sua  emissione,  la durata del provvedimento e' pari a due  anni,  fatta  salva l'adozione  di  eventuali   successivi   provvedimenti   di rideterminazione della durata dell'interdizione  a  seguito dell'acquisizione  della  revoca  della   sospensione.   Le disposizioni del presente  comma  si  applicano  anche  con riferimento ai lavori nell'ambito dei  cantieri  edili.  Ai provvedimenti del presente articolo  non  si  applicano  le disposizioni di cui alla  legge  7  agosto  1990,  n.  241. Limitatamente alla sospensione dell'attivita'  di  impresa, all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi,  indicate  all'allegato  I,  provvede  il  comando provinciale   dei   vigili   del   fuoco   territorialmente competente.  Ove  gli  organi  di  vigilanza  o  le   altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni  in materia di prevenzione incendi, ne  danno  segnalazione  al competente Comando provinciale dei  Vigili  del  Fuoco,  il quale procede  ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2.
              2. I poteri e gli obblighi di cui al comma  1  spettano anche agli organi  di  vigilanza  delle  aziende  sanitarie locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della  disciplina  in  materia  di  tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui  al  comma 1. In materia  di  prevenzione  incendi  in  ragione  della competenza esclusiva del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  di  cui  all'articolo  46  trovano  applicazione  le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20  del  decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
              3. Il provvedimento di sospensione puo' essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.
              4. E' condizione per la  revoca  del  provvedimento  da parte dell'organo di vigilanza del  Ministero  del  lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1:
              a) la regolarizzazione dei  lavoratori  non  risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
       

 

Lunedì, 14 Settembre 2015