Direttiva del 7 marzo 2012 Ministero dell'Interno (G.U.- Serie Generale n. 96 del 24-4-2012)
Cittadinanza - Trasferimento ai Prefetti della competenza ad emanare i provvedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio
MINISTERO DELL'INTERNO
DIRETTIVA 7 marzo 2012
DIRETTIVA 7 marzo 2012
Ai sigg.ri prefetti Al sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento Al sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano Al sig. Presidente della Regione autonoma Valle D'Aosta
Oggetto: Cittadinanza - Trasferimento ai Prefetti della competenza ad emanare i provvedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio
Il consistente e perdurante afflusso di cittadini stranieri nel territorio nazionale ha prodotto, tra gli altri effetti, un sensibile incremento dei procedimenti di conferimento della cittadinanza sia per matrimonio che per residenza, assegnati dalla legge alla competenza dello Stato e, per esso, del Ministro dell'interno, a motivo della rilevanza degli interessi pubblici da tutelare, inerenti anche la sicurezza nazionale, e della consequenziale peculiarità degli adempimenti istruttori.
È ragionevole presumere che negli anni a venire il fenomeno tornerà a crescere, atteso che gli indicatori demografici e socio-economici relativi alla popolazione straniera residente nel territorio nazionale prefigurano uno scenario di rapido ampliamento della platea dei soggetti in possesso dei requisiti di legge necessari all'acquisto della cittadinanza italiana.
In altri termini, sono in aumento sino bifamiliari interamente composti da immigrati che presentano istanza di cittadinanza e sia i figli delle prime generazioni di immigrati giunti in Italia che, in questi anni, stanno conseguendo la maggiore età dopo il periodo ininterrotto di permanenza nel nostro Paese di 18 anni.
Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa, è giocoforza per l'Amministrazione dell'interno continuare a percorrere la strada della razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione e di massicci investimenti sulla tecnologia informatica e telematica, senza trascurare ogni altra innovazione possibile sotto il profilo organizzativo e delle procedure.
Nel quadro delle misure da attivare nell'immediato, sono da considerare oramai maturi i tempi perché la competenza ad emanare provvedimenti in questione, finora concentrata nell'autorità politica, transiti alla diligenza, in conformità alle disposizioni che regolano la separazione tra compiti di direzione politica e di direzione amministrativa.
Nessuna variazione di competenza è ipotizzabile in ordine ai decreti di concessione di cui all'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, caratterizzate da una valutazione discrezionale di opportunità che implica l'accertamento di un interesse pubblico accanto al riconoscimento dell'interesse privato delle richiedente allo status civitas. A tal punto il legislatore ha ravvisato in questo tipo di atti un'espressione della funzione politico-amministrativa da inserire nelle distretto nove di quelli che, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, debbono assumere la forma del decreto del Presidente della Repubblica.
Nulla osta, invece, a che i provvedimenti di acquisto o di diniego della cittadinanza jure matrimonii di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 91 siano trasferiti alla competenza della dirigenza amministrativa, trattandosi, con l'eccezione di cui si dirà in seguito, di atti privi di valutazione discrezionale e tanto più di valenza "politica", da emanarsi una volta accettate la sussistenza o meno dei requisiti prescritti (art. 5 della legge n. 91) e l'assenza o meno di determinate dai giudizi penali (art. 6 lett. a) e b), della medesima legge).
La competenza rimarrà in capo al Ministro dell'interno nella sola ipotesi di cui, durante l'istruttoria, vengono in considerazione ragioni inerenti alla sicurezza, della Repubblica (art. 6, lett.c), della legge n. 91).
E ciò innanzitutto perché, nella fattispecie, la preclusione all'acquisto della cittadinanza non è ancorata all'oggettività di una sentenza di condanna, come avviene per le altre cause preclusiva della cittadinanza jure matrimonii, ma ad un giudizio largamente discrezionale circa la compatibilità di atti, comportamenti ecc. dell'aspirante cittadino con interessi vitali della Nazione.
In secondo luogo perché durante l'istruttoria occorre chiamare in causa il Consiglio di Stato in sede consultiva. Come è noto, a termini di legge, il parere dell'alto Consesso deve essere richiesto dal Ministro dell'interno, ragion per cui il provvedimento finale, non importa se di accoglimento o di diniego, non può che ricadere nella sfera del Ministro medesimo. Sarebbe improprio, infatti, che fosse dirigente ad adottare l'atto finale, quando nella fase istruttoria è intervenuto il Ministro con atto rientrante nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.
Tale orientamento è conforme alle posizioni già espresse dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria e confermate in sede consultiva; lo si ritiene valido anche alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 94/2009 all'art. 5 della legge n. 91.
Tanto premesso, si dirama la seguente direttiva.
A) sono attribuiti alla competenza del prefetto l'accoglimento dell'istanza di acquisto della cittadinanza iure matrimonii presentata dal congedo straniero legalmente residente in Italia e la sua reiezione per motivi ostativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 della legge n. 91/1992.
Qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, l'organo competente conferire o delegare la cittadinanza e, invece, il Capo del Dipartimento per le libertà civili dell'immigrazione.
Il nuovo assetto di competenze opererà a decorrere dal 1 giugno 2012, , in modo da dare tempo alle SS.LL e al Dipartimento per le libertà civili dell'immigrazione di apportare le necessarie rimodulazione all'organizzazione degli uffici alle procedure in uso.
B) Con riferimento alle medesime istanze di cui al punto A), resta ferma la competenza del Ministro dell'interno ha delegare l'acquisto della cittadinanza per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi della lett. c.) dell'art. 6 della legge n. 91 ho ad accogliere l'istanza del Consiglio di Stato ritiene che le dette ragioni non sussistano.
C) il Dipartimento per le libertà civili dell'immigrazione sovraintenderà alla fase di transizione al nuovo assetto di competenze e costituirà il referente delle SS.LL. Per qualsiasi esigenza. In tale veste, emanerà le necessarie disposizioni attuative della presente direttiva e fornirà, anche attraverso incontri sul territorio in sede centrale, tutta la necessaria collaborazione per l'aggiornamento del personale delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo.
La presente direttiva ha come ratio l'ulteriore snellimento dei procedimenti di acquisto della cittadinanza iure matrimonii attraverso l'accorpamento nel Prefetto della responsabilità procedimentale e di quella provvedimentale dei medesimi.
Sotto un altro angolo visuale, essa costituisce parte sostanziale delle politiche di integrazione di quelli stranieri che, attraverso il vincolo coniugale, entrano a far parte a pieno titolo della comunità nazionale, con ciò assumendo l'impegno al rispetto, alla gestione e alla promozione di valori posti a fondamento della Repubblica italiana.
In tal senso, rafforzare la responsabilità complessiva del Prefetto nei procedimenti in questione e circostanza che qualifica ulteriormente tale figura il suo ruolo di rappresentante dello Stato sul territorio.
Si confida, quindi, che le SS.LL. dedichino particolare cura alla puntuale applicazione della direttiva nella sua diffusione a i Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di competenza.
Anna Maria Cancellieri
Registrato alla Corte dei Conti
addì, 4 aprile 2012
addì, 4 aprile 2012
Martedì, 24 Aprile 2012