Comunicazione unica per i rapporti di lavoro


Dall’11 gennaio 2008 in via telematica ai Centri per l’impiego

cinformi.it

I datori di lavoro dovranno fare un’unica comunicazione in caso di assunzione, cessazione, modificazione o proroga del rapporto di lavoro. La comunicazione unica obbligatoria deve essere fatta ai Servizi per l’impiego utilizzando esclusivamente il canale telematico disponibile su www.lavoro.gov.it/CO , ad esclusione del lavoro domestico che può essere anche cartaceo. Tale comunicazione è quindi valida anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della Denuncia nominativa degli assicurati all’Inail (DNA).

E’ quanto prevede il decreto interministeriale del 30 ottobre 2007 emanato in attuazione del nuovo sistema di comunicazioni obbligatorie per i rapporti di lavoro previsto dalla legge finanziaria 2007.

Per l’obbligo di invio telematico è stato comunque previsto un periodo transitorio che consente, fino al 29 febbraio, la possibilità di utilizzare il modulo cartaceo disponibile sul sito del ministero del Lavoro e presso i Servizi per l’impiego.

La comunicazione unica deve essere fatta anche per l’assunzione di colf e badanti. Per i datori di lavoro domestico tale comunicazione obbligatoria, da effettuarsi con l’apposito modulo, può essere inviata ai Servizi per l’impiego anche con strumenti diversi da quelli telematici, purché idonei a documentare la data certa di trasmissione. Per tali datori di lavoro, l’obbligo della DNA all’Inail è cessata l’11 gennaio scorso.

Nuove regole per i datori di lavoro domestico

Le comunicazioni potranno essere effettuate ai centri per l’impiego oltre che col sistema telematico anche attraverso i seguenti mezzi:

* consegna a mano, avendo cura di farsi rilasciare dall'Ufficio un protocollo contenente data di consegna e ufficio che lo rilascia;

* via fax, in questo caso bisogna conservare la ricevuta con l'indicazione della data di invio;

* raccomandata A/R.

Queste modalità saranno sempre valide, anche dopo il 1° marzo 2008. Per i datori di lavoro domestico, infatti, non c'è obbligo di comunicazione telematica e dunque non vale il periodo transitorio previsto per le altre tipologie di datori di lavoro.
I modelli per la comunicazione sono disponibili nell'apposita sezione del sito del ministero del lavoro; le informazioni da inserire nel modello sono quelle inserite nell'allegato D del Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007 sulle comunicazioni obbligatorie.