Osservazioni generali sul disegno di legge delega al governo per la modifica della disciplina dell'immigrazione (3° parte)


Approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 24 aprile 2007

Paolo Bonetti - Università di Milano

Il principio previsto al punto 2) appare condivisibile, anche se appare sostanzialmente assai poco innovativo, perché già oggi si potrebbe dare effettiva attuazione alla vigente normativa legislativa (artt. 15, comma 1-bis, e 49, comma 2-bis T.U.) che suggerisce all’autorità giudiziaria e all’amministrazione penitenziaria di collegarsi per tempo al Dipartimento della P.S. allorché si debba eseguire l’espulsione disposta dall’autorità giudiziaria nei confronti di un detenuto straniero.

Il principio al punto 4) è condivisibile in un’ottica di piena trasparenza della gestione quotidiana dei centri in cui lo straniero è trattenuto.

2.8. Osservazioni circa i principi e criteri direttivi previsti nella lett. i) “favorire l´inserimento civile e sociale dei minori stranieri, compresi quelli affidati e sottoposti a tutela, adeguando le disposizioni sul loro soggiorno”.

Assai condivisibili ed opportuni ai fini della tutela dei diritti dei minori sono i criteri e principi direttivi inclusi nella lettera i), salvo che per 2 punti specifici.

In primo luogo il punto 3) appare assai poco innovativo perché sostanzialmente riproduce ciò che già oggi l’art. 18, comma 6 T.U. consente.

In secondo luogo il punto 8) è incostituzionale per violazione della riserva di giurisdizione prevista dall’art. 13 Cost.: poiché il rimpatrio del minore ultraquattordicenne senza il suo consenso o del minore infraquattordicenne sarebbe ordinario esso deve essere adottato fin da subito dal giudice (e non convalidato ex post), con la presenza dell’interessato, del suo difensore e con l’assistenza di uno psicologico.

2.9. Osservazioni circa i principi e criteri direttivi previsti nella lett. l) “favorire il pieno inserimento dei cittadini stranieri legalmente soggiornanti”

Il principio generale contenuto nella lett. l) è condivisibile, ma esso è realizzato con criteri e principi direttivi assai contraddittori

Infatti il punto 1) appare piuttosto incomprensibile, poiché la parità di trattamento nell’accesso alle strutture sanitarie è già oggi prevista dagli artt. 34 e 35 T.U.

Invece il punto 2) deve essere valutato negativamente, perché forse involontariamente prevede in materia di misure assistenziali un trattamento identico a quello dei cittadini, ma addirittura più restrittivo rispetto a quello previsto dall’art. 41 T.U.

2.9. Osservazioni circa i principi e criteri direttivi previsti nella lett. m) “consentire interventi di carattere straordinario e temporaneo di accoglienza da parte degli enti locali per fronteggiare situazioni di emergenza”.

La norma è condivisibile ed opportuna, ma essa appare sostanzialmente poco innovativa, perché è presente nelle disposizioni del T.U.: essa è prevista in calce alla legge dalla stessa legge n. 189/2002 che ha abrogato analoga norma dall’art. 41 T.U.

2.10. Osservazioni circa la lett. n) aggiornare le disposizioni relative alla composizione ed alle funzioni della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie anche in relazione alla sua collocazione presso il Ministero della solidarietà sociale ed alla presidenza del Ministro della solidarietà sociale o di persona da lui delegata;

La norma è condivisibile ed opportuna, ma il ddl dovrebbe essere modificato prevedendo il diritto di chiedere che la Consulta sia chiamata a rendere noti i documenti in materia di immigrazione ed asilo, consistenti in disegni di legge, decreti-legge, regolamenti ecc. di iniziativa del Governo.

2.11. Osservazioni circa le lett. o) potenziare le misure dirette all´integrazione dei migranti, concepita come inclusione, interazione e scambio e non come coabitazione tra comunità separate, con particolare riguardo ai problemi delle seconde generazioni e delle donne anche attraverso la definizione della figura e delle funzioni dei mediatori culturali e p) prevedere ulteriori fonti di finanziamento del Fondo per l´inclusione sociale degli immigrati, tra i quali contributi volontari dei datori di lavoro e contributi, donazioni o cofinanziamenti disposti da privati, enti, organismi anche internazionali e dall´Unione Europea;

Si tratta di norme condivisibili, ma non si capisce in che cosa potrebbero consistere.

Manca la previsione della definizione del percorso di formazione universitaria del mediatore.

2.12 Osservazioni circa la lett. q) favorire una adeguata tutela delle vittime di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, delle vittime di tratta, delle vittime di violenza o grave sfruttamento e garantire il loro accesso ai diritti previsti dalla normativa vigente

Il principio e le sue attuazioni non sono assai condivisibili.

Tuttavia occorre aggiungere nel ddl la possibilità dell’estensione del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale previsto dall’art. 18 T.U. immigrazione ad altri stranieri che si trovino sul territorio dello Stato in condizione irregolare e che accettino di essere inseriti in un regolare ed approvato progetto di assistenza ed integrazione sociale, non limitando i reati di riferimento a quelli previsti dall’art. 380 c.p.p. o all’art. 3 Legge n. 75/58:

a) stranieri che hanno svolto attività di prostituzione in condizioni di sfruttamento;

b) stranieri che hanno svolto precedentemente attività di commercio in condizioni abusive;

c) giovani stranieri che per un lungo periodo hanno avuto la protezione in quanto minori e che non hanno più legami con il paese di origine e che non svolgano alcuna attività lavorativa;

d) lavoratori stranieri impiegati in condizioni illegali e di sfruttamento;

e) persone costrette a svolgere attività di accattonaggio

f) detenuti stranieri che non siano sottoposti ad espulsione a titolo di misura di sicurezza o di misura alternativa o sostitutiva alla detenzione

g) stranieri che abbiano svolto attività lavorative alle dipendenze di imprenditori e in condizioni illegali o di schiavitù.

In ogni caso si nutre timore piuttosto fondato che la vera volontà sia invece quella di introdurre delle restrizioni, ampliando sostanzialmente la possibilità di utilizzo di questa specie di espulsione che si chiama accompagnamento assistito, disposto da parte dal Comitato minori stranieri, riducendo a possibilità di ottenere un permesso di soggiorno da parte degli ex minorenni che siano stai beneficiari di interventi di tutela da parte degli enti locali.