Procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis”


La ricevuta della dichiarazione di presenza costituisce titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica

a.p.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 28 maggio 2007, n. 68, chi entra in Italia per soggiorni inferiori a tre mesi non deve più richiedere il permesso di soggiorno, ma deve effettuare una dichiarazione di presenza.

La circolare n. 32 emanata dal Ministero dell'Interno il 13 giugno 2007 spiega come gli stranieri che non provengono da Paesi dell’area Schengen formulano la dichiarazione di presenza all’Autorità di frontiera, al momento dell’ingresso, mentre gli stranieri che provengono dall’area Schengen dichiarano la propria presenza al Questore, entro otto giorni dall’ingresso.

Nel caso di persone che intendono iniziare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis”, la ricevuta della dichiarazione di presenza costituisce titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica.

Allo stesso modo, nel caso delle richieste di permesso di soggiorno per turismo, presentate precedentemente tramite gli Uffici Postali, la ricevuta di presentazione della istanza rilasciata dall’Ufficio Postale costituisce un documento valido per l’iscrizione anagrafica tesa al riacquisto della cittadinanza.