Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale


Lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla direttiva europea 2004/83/CE

ministero dell'interno

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta

La norma Ue ha inteso regolare a livello comunitario una materia fino a quel momento disciplinata esclusivamente dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951. Lo ha fatto assicurando, da un lato, criteri comuni per il riconoscimento della protezione umanitaria ed un livello minimo di prestazioni negli Stati membri; e, dall’altro, attribuendo un riconoscimento normativo comune al principio del “non refoulement”, che già vincola gli Stati membri, sulla base di accordi internazionali, a non espellere una persona, che, pur in assenza dei requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno se ritornasse nel Paese di origine.

In base alla direttiva l’extracomunitario fa una richiesta indistinta di protezione internazionale: sarà poi compito dell’autorità preposta all’esame della domanda accordare lo status di rifugiato, se le persecuzioni addotte dal ricorrente ricadono sotto le previsioni della Convenzione di Ginevra, oppure concedere la “protezione sussidiaria”, in considerazione delle gravi conseguenze del rimpatrio del richiedente, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Il decreto legislativo dà attuazione a questa normativa. Cosa cambia per il nostro ordinamento?

Per quanto riguarda lo status di rifugiato e i criteri per l’esame della domanda di protezione internazionale ci si limita, conformemente alla direttiva europea, a codificare principi mutuati dalla Convenzione di Ginevra e già obbligatori nel nostro ordinamento.

La novità è invece nel riconoscimento di uno status particolare, quello di “protetti sussidiari”, per coloro che, non avendo diritto allo status di rifugiati, non possono però essere rimpatriati in base al principio del “non refoulement” (oggi a questi soggetti viene riconosciuta la titolarità di un permesso di soggiorno e non uno status particolare).

Con il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, questi stranieri accedono a diritti come il ricongiungimento familiare o l’assistenza sociale per sé e per i propri familiari che li accompagnano (coniuge e figli).

Per quanto concerne i rifugiati, invece, il ricongiungimento familiare è già espressamente disciplinato dal testo unico in materia di immigrazione, così come pure l’assistenza sociale, che, tuttavia, il decreto estende ai familiari che lo accompagnano.

L’accesso al pubblico impiego è riconosciuto soltanto ai rifugiati, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell’Unione europea.

Ai titolari dello status di rifugiato è rilasciato un permesso di soggiorno di durata quinquennale, rinnovabile. Ai titolari dello status di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno triennale, rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che ne hanno giustificato il rilascio: tale permesso consente l’accesso allo studio e lo svolgimento di attività lavorativa ed è convertibile in permesso per lavoro.

Infine, il decreto estende agli stranieri già titolari di un permesso per motivi umanitari, rilasciato, nella vigenza della normativa attuale, a seguito di richiesta della Commissione territoriale, i benefici connessi allo status di protezione sussidiaria, sostituendo tale permesso, al momento del rinnovo, con quello per protezione sussidiaria.