Via alla nuova disciplina sui soggiorni brevi per visite, affari, turismo e studio - Dichiarazione di presenza


Il ministro Amato ha firmato il decreto che dà attuazione alla nuova disciplina in osservanza degli obblighi europei

a.p.

Soggiorni di breve durata. Gli stranieri che provengono dai paesi extraSchengen e quelli che alloggiano in alberghi, campeggi e simili sono esonerati dalla dichiarazione di presenza.

Il ministro Amato ha firmato, il decreto ministeriale con i criteri delle nuove procedure previste dalla disciplina dei soggiorni di breve durata introdotta dalla legge 68 del 28 maggio 2007, entrata in vigore il 2 giugno scorso ( vedi legge )

Dallo scorso 2 giugno pertanto, gli stranieri che provengono dall'area extraSchengen non solo non dovranno più presentare la richiesta di permesso di soggiorno breve, ma neppure la dichiarazione di presenza né alla polizia di frontiera, né, tanto meno, alla questura.

In questi casi, si è ritenuto che il timbro apposto sul passaporto a seguito di controllo da parte della Polizia di Frontiera possa considerarsi equivalente alla ricevuta della dichiarazione.

Rimane l'obbligo della dichiarazione, a carico degli stranieri extracomunitari che provengono da un paese dell'area Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Islanda e Norvegia). Per questi rimane l'obbligo della presentazione entro otto giorni in Questura o in Commissariato per compilare la dichiarazione di presenza utilizzando i moduli ufficiali.

Gli stranieri che provengono dall'area Schengen ed alloggiano presso un albergo o una struttura ricettiva tenuti alla compilazione delle schedine alloggiati come stabilito dall' art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (campeggi, villaggi turistici, proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali) sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione.

In tali casi, infatti, la"schedina alloggiati" è considerata equivalente alla dichiarazione di soggiorno.
In via definitiva la dichiarazione alla Questura dovrà essere presentata solo dagli stranieri che provengono dall'area Schengen e che non prendono alloggio presso una struttura ricettiva.

Importante per gli stranieri direttamente interessati:
si suggerisce comunque di richiedere una fotosopia della schedina ai gestori delle strutture ricettive per dimostrare in occasione di eventuali controlli di essere in regola con gli obbighi di legge.

1. Dichiarazione di presenza;