BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV | BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV |
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it |
[pic] | COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES |
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[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |
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Brussels, 6.6.2007
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Bruxelles, 6.6.2007
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COM(2007) 298 final
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COM(2007) 298 definitivo
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2007/0112 (CNS)
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2007/0112 (CNS)
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Proposal for a
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Proposta di
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COUNCIL DIRECTIVE
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
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amending Directive 2003/109/EC to extend its scope to beneficiaries of international protection
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che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale
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(presented by the Commission)
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(presentata dalla Commissione)
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EXPLANATORY MEMORANDUM
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RELAZIONE
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CONTEXT OF THE PROPOSAL |
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CONTESTO DELLA PROPOSTA |
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110 | Grounds for and objectives of the
proposal Refugees and beneficiaries of subsidiary protection
(hereinafter also “beneficiaries of international protection”) are
currently not entitled to long-term resident status under Council
Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of
third-country nationals who are long-term residents. The Council and the
Commission, acknowledging this gap, called in the Joint Statement of 8
May 2003 for the extension of Council Directive 2003/109/EC to cover
beneficiaries of international protection. This proposal is to give
effect to that statement by including beneficiaries of international
protection within the scope of Council Directive 2003/109/EC. |
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110 | Motivazione e obiettivi della proposta
I rifugiati e i beneficiari di protezione sussidiaria (di seguito
denominati anche "beneficiari di protezione internazionale") non possono
attualmente beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo
ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre
2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano
soggiornanti di lungo periodo. Riconoscendo questa lacuna, il Consiglio e
la Commissione, nella dichiarazione congiunta dell'8 maggio 2003, hanno
auspicato l'estensione della direttiva 2003/109/CE ai beneficiari di
protezione internazionale. La presente proposta è diretta a mettere in
atto tale dichiarazione includendo i beneficiari di protezione
internazionale nel campo di applicazione della suddetta direttiva. |
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120 | General context In the Commission's
proposal of 2001 for Council Directive 2003/109/EC[1], refugees could
qualify for long-term resident status after five years of legal and
continuous residence in a Member State. However, in the course of the
negotiations, it was decided to exclude refugees from the scope of the
Directive, and in the Joint Statement from the Council and the
Commission, made at the JHA Council of 8 May 2003, it was agreed that
the Commission would table a proposal for a Directive on the extension
of long-term resident status to refugees and persons under subsidiary
protection, taking into account the study on transfer of protection
status. |
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120 | Contesto generale La proposta
presentata dalla Commissione nel 2001 per l'adozione della futura
direttiva 2003/109/CE[1] prevedeva che i rifugiati potessero beneficiare
dello status di soggiornante di lungo periodo dopo cinque anni di
soggiorno legale e ininterrotto in uno Stato membro, senza dover
disporre di risorse stabili, regolari e sufficienti e di
un'assicurazione contro le malattie. Nel corso dei negoziati, tuttavia, è
stato deciso di escludere i rifugiati dal campo di applicazione della
direttiva e il Consiglio e la Commissione, nella dichiarazione congiunta
adottata dal Consiglio GAI l'8 maggio 2003, hanno stabilito che la
Commissione avrebbe presentato una proposta di direttiva per estendere
lo status di soggiornante di lungo periodo ai rifugiati e ai beneficiari
di protezione sussidiaria, tenendo conto dello studio sul trasferimento
dello status di protezione. |
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130 | Existing provisions in the area of the
proposal Long-term resident status, and the rights and benefits
attached to that status, are defined in Council Directive 2003/109/EC
which will apply also to beneficiaries of international protection
following the adoption of this proposal. According to Council Directive
2004/83/EC of 29 April 2004, beneficiaries of international protection
are third country nationals or stateless persons who have been granted
refugee or subsidiary protection status within the meaning of this
Directive. |
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130 | Disposizioni vigenti nel settore della
proposta Lo status di soggiornante di lungo periodo e i diritti e
benefici connessi sono definiti dalla direttiva 2003/109/CE, che a
seguito dell'adozione della presente proposta si applicherà anche ai
beneficiari di protezione internazionale. Ai sensi della direttiva
2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, sono beneficiari di
protezione internazionale i cittadini di paesi terzi o gli apolidi cui è
stato riconosciuto lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria
ai sensi della direttiva stessa. |
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140 | Consistency with other policies This
proposal is fully in line with the Tampere European Council Conclusions
of 1999 and the Hague programme of 2004 concerning the fair treatment of
third-country nationals. |
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140 | Coerenza con altre politiche La
proposta è pienamente in linea con le conclusioni del Consiglio europeo
di Tampere del 1999 e il programma dell'Aia del 2004 per quanto concerne
la parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi. |
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CONSULTATION OF INTERESTED PARTIES AND IMPACT ASSESSMENT |
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CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO |
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Consultation of interested parties |
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Consultazione delle parti interessate |
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211 | In 2004 the Commission services
informally discussed the broad outline of this proposal with the Member
States in the Committee on Immigration and Asylum (CIA) as well as in
two informal expert meetings. UNHCR, the European Council on Refugees
and Exiles (ECRE) as well as the Churches' Commission for Migrants in
Europe (CCME) were also informally consulted in 2004. A “study on
transfer of protection status in the EU, against the background of the
Common European Asylum System and the goal of a uniform status valid
throughout the Union for those granted asylum” was carried out by the
Danish Refugee Council, the Migration Policy Institute and the Institute
for Migration and Ethnic Studies' on behalf of the Commission. The
report of the study consists of three parts, describing the existing
legal framework, the practice of eleven Member States and one non-Member
State and future scenarios for a community mechanism for transfer of
protection. The researchers consulted eleven Member States, the UNHCR
and the Council of Europe (on the European Agreement on transfer of
responsibility). The final report, which was discussed with Member
States' experts, met with broad consensus. |
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211 | Nel 2004 i servizi della Commissione
hanno discusso, in via informale, le grandi linee della presente
proposta con gli Stati membri in sede di comitato per l'immigrazione e
l'asilo e nel corso di due riunioni informali di esperti. Nel 2004 sono
stati consultati informalmente anche l'ACNUR, il Consiglio europeo per i
rifugiati e gli esuli e la Commissione delle Chiese per i Migranti in
Europa. Il Consiglio danese per i rifugiati, l'Istituto per la politica
migratoria e l'Istituto per la migrazione e gli studi etnici hanno
realizzato, per conto della Commissione, uno studio sul trasferimento
dello status di protezione nell'UE nel contesto del regime europeo
comune in materia di asilo, nella prospettiva di istituire uno status
uniforme valido in tutta l'Unione per le persone alle quali è stato
riconosciuto il diritto di asilo. La relazione dello studio consta di
tre parti, in cui vengono descritti il quadro giuridico esistente, la
prassi in undici Stati membri e in uno Stato non membro e gli scenari
futuri per un meccanismo comunitario di trasferimento della protezione.
Gli studiosi hanno consultato undici Stati membri, l'ACNUR e il
Consiglio d'Europa (in merito all'accordo europeo sul trasferimento
della responsabilità). La relazione finale, discussa con gli esperti
degli Stati membri, ha ottenuto un ampio consenso. |
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212 | The parties consulted welcomed the
extension of the Directive to refugees. However, some Member States
expressed doubts as to the inclusion of beneficiaries of subsidiary
protection. The Commission decided nevertheless to include that group in
this proposal because it considers that the situations of all
third-country nationals who have resided for five years in the host
Member State should be covered (in addition the Joint Statement of May
2003 referred to both categories). Most parties consulted agreed with
the analysis in the study that the transfer of protection may occur even
before long-term resident status is acquired, which implies that
transfer of protection would merit a separate proposal. Most parties
consulted also agreed that a community mechanism on transfer of
protection implies mutual recognition of asylum decisions which in turn
requires a sufficient level of harmonisation of Member States' asylum
procedures. The Commission consequently decided not to include a
community mechanism for transfer of protection in this proposal. |
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212 | Le parti consultate hanno accolto
favorevolmente l'estensione della direttiva ai rifugiati. Alcuni Stati
membri, tuttavia, hanno espresso alcune riserve quanto all'inclusione
dei beneficiari di protezione sussidiaria. Nondimeno, la Commissione ha
deciso di includere tale gruppo nella proposta, ritenendo che questa
debba applicarsi alle situazioni di tutti i cittadini di paesi terzi che
abbiano soggiornato per cinque anni nello Stato membro ospitante
(peraltro la dichiarazione congiunta del maggio 2003 fa riferimento a
entrambe le categorie). La maggioranza delle parti consultate ha
concordato con l'analisi effettuata dallo studio, secondo cui il
trasferimento della protezione può avvenire anche prima
dell'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo, con la
conseguenza che il trasferimento della protezione meriterebbe una
proposta distinta. La maggioranza delle parti consultate ha inoltre
concordato sul fatto che un meccanismo comunitario di trasferimento
della protezione implica il riconoscimento reciproco delle decisioni in
materia di asilo, il che, a sua volta, richiede un livello sufficiente
di armonizzazione delle procedure di asilo negli Stati membri. La
Commissione, di conseguenza, ha deciso di non includere nella presente
proposta alcun meccanismo comunitario di trasferimento della protezione.
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LEGAL ELEMENTS OF THE PROPOSAL |
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ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |
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305 | AMENDING COUNCIL DIRECTIVE 2003/109/EC
The main aim of the proposal is to offer beneficiaries of international
protection legal certainty about their residence in a Member State and
rights which are comparable to those of EU nationals after 5 years of
legal residence, thus closing a gap left open by Directive 2004/83/EC.
This is done by deleting the exceptions to the scope of Directive
2003/109/EC concerning beneficiaries of international protection, while
taking into account, where necessary, their specific position as
compared to other third-country nationals. LONG-TERM RESIDENT STATUS IN A
FIRST MEMBER STATE Beneficiaries of international protection should be
able to acquire long-term resident status in the Member State which has
granted them protection subject to the same conditions as other
third-county nationals. Furthermore, beneficiaries of international
protection who obtain long-term resident status should enjoy fully the
rights and benefits attached to this status and should also be subject
to the restrictions and limitations of these rights and benefits
prescribed by Directive 2003/109/EC. However, as long as a long-term
resident remains a beneficiary of international protection under
Directive 2004/83/EC, his/her rights flowing from Directive 2004/83/EC
cannot be impeded by limitations set out in Directive 2003/109/EC. The
question of whether the beneficiaries of international protection who
are granted long-term resident status may still need international
protection or whether they are still entitled to international
protection status under Directive 2004/83/EC is outside the scope of the
present Directive. Nonetheless, the initial grant of protection also
requires ensuring respect for the principle of non-refoulement in the
event of withdrawal or loss of the long-term resident status in the
first Member State. RESIDENCE IN AND LONG-TERM RESIDENT STATUS IN A
SECOND MEMBER STATE Chapter III of Council Directive 2003/109/EC sets
out the conditions under which long-term residents may exercise their
right of residence in another Member State. These conditions should
apply in full to beneficiaries of international protection who have been
granted long-term residence. Beneficiaries of international protection
applying under Article 23 of Directive 2003/109/EC for long-term
resident status in a different Member State from that which granted them
international protection should also be obliged to comply with all
relevant conditions required by Directive 2003/109/EC . NO COMMUNITY
MECHANISM ON TRANSFER OF RESPONSIBILITY FOR PROTECTION UNDER THE AMENDED
DIRECTIVE 2003/109/EC This Directive only grants, under certain
conditions, the right to take up residence in a second Member State to
long-term residents, not to beneficiaries of international protection as
such (Directive 2004/83/EC does not grant such a right either).
Although taking up residence in a second Member State may result in some
cases in the transfer of responsibility for protection at a certain
moment in time, the issue is outside the scope of this Directive.
Although reliable statistics are not available, the study on transfer of
protection mentioned above illustrates that requests for transfer of
protection are rarely made. In practice, the differences in
interpretation by Member States of the existing legal provisions on
transfer of protection do not cause insurmountable problems. The study
also clarifies that transfer of protection is not inherently linked to a
long-term resident status for beneficiaries of international
protection, since a refugee can be allowed to reside in a second Member
State (for work or family reasons) even before having been granted
long-term resident status in a first Member State. Moreover, transfer of
protection implies the mutual recognition of asylum decisions between
Member States which in turn requires a level of harmonisation of the
Member States' asylum procedures which does not exist for the moment.
Consequently the proposal to amend Directive 2003/109/EC does not
include a mechanism for transfer of responsibility for protection under
community law. This implies that requests for transfer of responsibility
for protection remain governed by the 1951 Geneva convention and by the
European Agreement on transfer of responsibility for refugees concluded
in the framework of the Council of Europe, where applicable. ENSURING
THE RESPECT OF THE PRINCIPLE OF NON-REFOULEMENT BY THE SECOND MEMBER
STATE Since the proposal does not deal with the transfer of
responsibility for international protection, it is important to
safeguard the respect of the principle of non-refoulement in the second
Member State. This issue gains even more importance once a beneficiary
of international protection who has already obtained long-term resident
status in a Member State (the first Member State) is also granted
long-term residence status in another Member State (the second Member
State) after having resided there for 5 years. Consequently, it must be
ensured that the authorities of the second Member State are fully aware
that a long-term resident applying for residence in the territory of
that Member State was granted international protection in another Member
State. This should be ensured both in the case where long-term
residents who are beneficiaries of international protection have not yet
acquired a long-term resident status in the second Member State, as
well as in the case where they have already acquired a long-term
resident status in the second Member State. To this end, it is proposed
to provide in Article 8 that this information should be mentioned on the
long-term residence permit under the heading “remarks”. Although this
mention would not be in itself evidence that a person is at present a
beneficiary of international protection, it would guarantee that the
authorities of the second Member State are aware of the possibly
continuing need for international protection (the “international
protection background”) of the long-term resident concerned. Where a
long-term resident is granted the long-term resident status also in a
second Member State, this information should be reproduced in the
residence permit issued by this Member State, unless, following
consultation with the Member State which granted the protection status,
the second Member State establishes that in the meantime the status has
been withdrawn. For the cases where a long-term resident status has not
yet been granted in the second Member State, Article 22 of Directive
2003/109/EC should also be amended so that the removal from the second
Member State of long-term residents whose permits contain the remark
stating that they are beneficiaries of international protection in
another Member State - and who therefore may still have protection needs
- is possible only to the first Member State. For the case where a
long-term resident status was granted in the second Member State,
Article 12 should be amended so as to provide that where the authorities
of the second Member State consider the adoption of an expulsion
measure, they are obliged to consult the authorities of the Member State
which granted the protection to the person concerned. If this Member
State confirms that the person is still a beneficiary of international
protection, expulsion from the second Member State will only be possible
to the Member State which originally granted the protection to the
person concerned. However, both cases of readmission should be without
prejudice to the provisions of Article 21(2) of Directive 2004/83/EC,
regarding the exceptions to the protection from refoulement. |
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305 | MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2003/109/CE
DEL CONSIGLIO Obiettivo principale della proposta è garantire ai
beneficiari di protezione internazionale la certezza del diritto quanto
al loro soggiorno in uno Stato membro e offrire loro diritti comparabili
a quelli dei cittadini UE dopo cinque anni di soggiorno legale,
colmando così la lacuna generata dalla direttiva 2004/83/CE. Tale
obiettivo è perseguito sopprimendo dal campo di applicazione della
direttiva 2003/109/CE le eccezioni relative ai beneficiari di protezione
internazionale, tenendo conto, ove necessario, della loro situazione
specifica rispetto a quella di altri cittadini di paesi terzi. STATUS DI
SOGGIORNANTE DI LUNGO PERIODO IN UN PRIMO STATO MEMBRO I beneficiari di
protezione internazionale dovrebbero poter ottenere lo status di
soggiornante di lungo periodo nello Stato membro che ha riconosciuto
loro la protezione, alle stesse condizioni applicabili agli altri
cittadini di paesi terzi. Inoltre, i beneficiari di protezione
internazionale cui è stato conferito lo status di soggiornante di lungo
periodo dovrebbero beneficiare pienamente dei diritti e benefici
connessi a tale status ed essere soggetti alle restrizioni e limitazioni
di tali diritti e benefici previste dalla direttiva 2003/109/CE.
Tuttavia, finché un soggiornante di lungo periodo beneficia della
protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE,
l'esercizio dei diritti che questa gli conferisce non può essere
ostacolato dalle limitazioni della direttiva 2003/109/CE. La questione
di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale cui è stato
conferito lo status di soggiornante di lungo periodo possano avere
ancora bisogno di protezione internazionale o abbiano ancora diritto
allo status di protezione internazionale ai sensi della direttiva
2004/83/CE esula dal campo di applicazione della presente direttiva.
Ciononostante, la concessione iniziale della protezione implica il
rispetto del principio di non respingimento in caso di revoca o perdita
dello status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro.
SOGGIORNO E STATUS DI SOGGIORNANTE DI LUNGO PERIODO IN UN SECONDO STATO
MEMBRO Il capo III della direttiva 2003/109/CE fissa le condizioni in
base alle quali i soggiornanti di lungo periodo possono esercitare il
diritto di soggiorno in un altro Stato membro. Dette condizioni
dovrebbero applicarsi pienamente ai beneficiari di protezione
internazionale cui è stato conferito lo status di soggiornante di lungo
periodo. I beneficiari di protezione internazionale che, ai sensi
dell'articolo 23 della direttiva 2003/109/CE, chiedono il riconoscimento
dello status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro
diverso da quello in cui hanno ottenuto la protezione internazionale
dovrebbero essere tenuti anche a soddisfare tutte le pertinenti
condizioni previste dalla direttiva 2003/109/CE. LA DIRETTIVA
2003/109/CE MODIFICATA NON PREVEDE ALCUN MECCANISMO COMUNITARIO DI
TRASFERIMENTO DI RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI PROTEZIONE La direttiva
accorda, a determinate condizioni, il diritto di stabilirsi in un
secondo Stato membro solo ai soggiornanti di lungo periodo e non ai
beneficiari di protezione internazionale in quanto tali (nemmeno la
direttiva 2004/83/CE riconosce tale diritto). Sebbene in alcuni casi il
fatto di stabilirsi in un secondo Stato membro possa portare, ad un
certo momento, al trasferimento della responsabilità in materia di
protezione, questa questione esula dal campo di applicazione della
presente direttiva. Nonostante l'indisponibilità di statistiche
affidabili, dallo studio sul trasferimento dello status di protezione
summenzionato risulta che le domande di trasferimento della protezione
sono rare. Nella pratica, le differenze di interpretazione, da parte
degli Stati membri, della normativa vigente in materia di trasferimento
della protezione non causano problemi insormontabili. Lo studio ha
inoltre mostrato che il trasferimento non è di per sé connesso con lo
status di soggiornante di lungo periodo concesso ai beneficiari di
protezione internazionale, in quanto un rifugiato può essere autorizzato
a soggiornare in un secondo Stato membro (per lavoro o per motivi
familiari) anche prima di aver ottenuto lo status di soggiornante di
lungo periodo nel primo Stato membro. Il trasferimento della protezione,
inoltre, implica il riconoscimento reciproco tra Stati membri delle
decisioni in materia di asilo, il che, a sua volta, richiede un livello
di armonizzazione delle procedure di asilo degli Stati membri non ancora
raggiunto. Di conseguenza, la proposta di modifica della direttiva
2003/109/CE non prevede un meccanismo comunitario di trasferimento di
responsabilità in materia di protezione. Ne consegue che le domande di
trasferimento di responsabilità in materia di protezione rimangono
disciplinate dalla convenzione di Ginevra del 1951 e, ove applicabile,
dall'accordo europeo sul trasferimento di responsabilità relativa ai
rifugiati concluso in sede di Consiglio d'Europa. GARANTIRE IL RISPETTO
DEL PRINCIPIO DI NON RESPINGIMENTO DA PARTE DEL SECONDO STATO MEMBRO
Poiché la proposta non concerne il trasferimento di responsabilità in
materia di protezione internazionale, è importante garantire il rispetto
del principio di non respingimento nel secondo Stato membro. Questo
aspetto riveste un'importanza ancora più grande nel caso in cui un
beneficiario di protezione internazionale, che abbia già acquisito lo
status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro (il primo
Stato membro), ottenga lo status di soggiornante di lungo periodo in un
altro Stato membro (il secondo Stato membro) dopo avervi soggiornato per
cinque anni. È quindi necessario assicurare che le autorità del secondo
Stato membro siano perfettamente a conoscenza del fatto che un
soggiornante di lungo periodo che chiede di soggiornare nel loro
territorio ha già ottenuto la protezione internazionale in un altro
Stato membro. Ciò vale sia per i soggiornanti di lungo periodo
beneficiari di protezione internazionale che non abbiano ancora
acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo nel secondo Stato
membro, sia per quelli che l'abbiano già acquisito. A tal fine, si
propone che l'articolo 8 preveda che questa informazione venga inserita
nel permesso di soggiorno di lunga durata alla rubrica "osservazioni".
Tale menzione, sebbene di per sé non provi che una persona benefici al
momento della protezione internazionale, garantirebbe che le autorità
del secondo Stato membro siano a conoscenza del fatto che il
soggiornante di lungo periodo in questione potrebbe avere ancora bisogno
di protezione internazionale ("situazione anteriore in materia di
protezione internazionale"). Quando un soggiornante di lungo periodo
acquisisce tale status anche in un secondo Stato membro, è opportuno che
questa informazione figuri nel permesso di soggiorno rilasciato dal
secondo Stato membro, a meno che questo, a seguito di una consultazione
con lo Stato membro che ha conferito lo status di protezione, constati
che nel frattempo lo status è stato revocato. Per il caso in cui lo
status di soggiornante di lungo periodo non sia stato ancora accordato
nel secondo Stato membro, è opportuno modificare anche l'articolo 22
della direttiva 2003/109/CE, in modo che l'allontanamento dal secondo
Stato membro di soggiornanti di lungo periodo il cui permesso menziona
che sono beneficiari di protezione internazionale in un altro Stato
membro, e che pertanto potrebbero avere ancora bisogno di protezione,
sia possibile solo verso il primo Stato membro. Per il caso in cui nel
secondo Stato membro sia stato accordato uno status di soggiornante di
lungo periodo, è opportuno modificare l'articolo 12 in modo che le
autorità del secondo Stato membro, prima di adottare un provvedimento di
allontanamento, siano tenute a consultare le autorità dello Stato
membro che ha conferito la protezione alla persona in questione. Se tale
Stato membro conferma che la persona interessata beneficia ancora della
protezione internazionale, l'allontanamento dal secondo Stato membro
sarà possibile solo verso lo Stato membro che inizialmente ha accordato
la protezione. Questi due casi di riammissione, tuttavia, lasciano
impregiudicate le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, della
direttiva 2004/83/CE relative alle eccezioni alla protezione dal
respingimento. |
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LEGAL BASIS |
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BASE GIURIDICA |
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310 | This proposal amends Directive
2003/109/EC and uses the same legal base as that act, namely Articles
63(3)(a) and 63(4) of the EC Treaty. This legal base is appropriate
given that long-term resident status for beneficiaries of international
protection is a tool for their integration as third-country nationals in
the host Member State and is therefore a matter of immigration policy.
The United Kingdom and Ireland are not bound by Directive 2003/109/EC
following the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland
annexed to the Treaties. Likewise, Denmark is not bound by virtue of
the Protocol on the position of Denmark, annexed to the Treaties. |
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310 | La presente proposta modifica la
direttiva 2003/109/CE e si fonda sulla stessa base giuridica, l'articolo
63, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 63, paragrafo 4, del trattato
CE. Questa base giuridica è appropriata, in quanto lo status di
soggiornante di lungo periodo conferito ai beneficiari di protezione
internazionale è uno strumento d'integrazione di tali persone, quali
cittadini di paesi terzi, nello Stato membro ospitante e rientra
pertanto nella politica dell'immigrazione. Il Regno Unito e l'Irlanda
non sono vincolati dalla direttiva 2003/109/CE, a norma del protocollo
sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattati.
Analogamente, la Danimarca non è vincolata dalla direttiva in virtù del
protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati. |
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SUBSIDIARITY PRINCIPLE |
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PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ |
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321 | Beneficiaries of international
protection fall outside the scope of Directive 2003/109/EC, which means
that Member States decide at national level whether, and if so, on what
conditions beneficiaries of international protection can be granted a
more permanent status and what the scope of such a status would be.
Currently they can obtain this status in some Member States, but not in
all. Moreover, the scope of their status differs between the Member
States. The Council and the Commission have agreed, however, that
beneficiaries of international protection should be entitled to the
long-term resident status referred to in Directive 2003/109/EC in all
the Member States on comparable conditions. This requires the adoption
of common rules at Community level. |
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321 | I beneficiari di protezione
internazionale non rientrano nel campo di applicazione della direttiva
2003/109/CE, pertanto gli Stati membri decidono a livello nazionale se e
a quali condizioni tali persone possono ottenere uno status più
stabile, e la portata di tale status. Attualmente solo alcuni Stati
membri conferiscono uno status più stabile. La sua portata, inoltre,
varia da uno Stato membro all'altro. Il Consiglio e la Commissione,
tuttavia, hanno convenuto che i beneficiari di protezione internazionale
dovrebbero poter ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo ai
sensi della direttiva 2003/109/CE in tutti gli Stati membri a
condizioni comparabili. È pertanto necessario adottare norme comuni a
livello comunitario. |
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325 | Therefore amending Directive
2003/109/EC is the best method of ensuring equal treatment for all
third-country nationals who have legally resided in a Member State for a
certain period. |
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325 | Modificare la direttiva 2003/109/CE è
quindi il modo migliore per garantire la parità di trattamento di tutti i
cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente in uno Stato
membro per un certo periodo. |
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PROPORTIONALITY PRINCIPLE |
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PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ |
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331 | The form of Community action must be
the simplest that will enable the objective of the proposal to be
attained and effectively implemented. In this spirit, the legal
instrument chosen is a Directive amending an existing Directive. It will
lay down general principles but leave it to the Member States to which
it is addressed to choose the most appropriate form and methods for
giving effect to these principles in their national legal system and
general context. The proposed Directive merely determines the conditions
for the acquisition of long-term resident status by third-country
nationals who are also beneficiaries of international protection. Member
States, if they wish, may determine more favourable conditions for the
acquisition of a permanent status applying solely in the national
context. |
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331 | La forma dell'azione comunitaria deve
essere la più semplice possibile, in modo da consentire il conseguimento
degli obiettivi della proposta e una sua efficace attuazione. In
quest'ottica, lo strumento giuridico scelto è una direttiva che modifica
una direttiva vigente. La direttiva proposta stabilisce principi
generali, ma lascia agli Stati membri destinatari la scelta della forma e
dei mezzi più appropriati per attuarli nel rispettivo ordinamento
giuridico e contesto generale. Essa si limita a fissare le condizioni
che i cittadini di paesi terzi beneficiari di protezione internazionale
devono rispettare per ottenere lo status di soggiornante di lungo
periodo. Gli Stati membri, se vogliono, possono prevedere condizioni più
favorevoli per l'acquisizione di uno status permanente valido solo a
livello nazionale. |
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DETAILED EXPLANATION OF THE PROPOSAL |
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ESPOSIZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA |
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570 | Amendment of Article 2 Given the
necessary link between Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum
standards for the qualification and status of third country nationals
and stateless persons as refugees or as persons who otherwise need
international protection and Directive 2003/109/EC, where it comes to
the definition of the group of third-country nationals who should also
be able to obtain long-term resident status, it is appropriate to add to
Article 2 of Directive 2003/109/EC a reference to the key definition of
'international protection' in Directive 2004/83/EC. Amendment of
Article 3 It is proposed to delete the provisions that exclude
beneficiaries of international protection from the scope of Directive
2003/109/EC. Amendment of Article 4 It is proposed to amend Article 4 of
Directive 2003/109/EC in order to take the duration of the asylum
procedure into account for the calculation of 'five years of legal
residence' in a Member State. This ensures fair treatment in case a
third-country national is granted international protection status as a
consequence of review or appeal against a previous negative decision
taken on his/her application for asylum. Amendment of Article 8 Articles
8 to 11 of Directive 2003/109/EC shall apply in full to beneficiaries
of international protection who lodge an application for long-term
resident status in a Member State. However, it is necessary to address
Member States’ concerns regarding the respect of the principle of
non-refoulement where the residence of a long-term resident could be
ended on the basis of Directive 2003/109/EC. These concerns relate to
the fact that the ‘protection background’ of the residence of the
third-country national could possibly be overlooked where the national
authorities competent for granting and withdrawing an international
protection status are different from those competent for granting and
withdrawing a long-term resident status. The issue is also important in
the situation where a beneficiary of international protection who was
granted long-term resident status moves to another Member State and
after 5 years of residence acquires long-term resident status in that
Member State. To ensure therefore that the competent authorities are
aware of this “protection background”, the proposed amendment of Article
8 obliges Member States to include in the long-term EC residence permit
granted to beneficiaries of international protection a specific remark
regarding the fact that the third-country national has been granted a
protection status. The same information should be entered by the second
Member State granting long-term resident status to a third country
national whose long-term EC residence permit issued by the first Member
State contains the above mentioned remark. However, the second Member
State shall not reproduce this information on the permit if, after
having consulted the Member State which according to the remark granted
international protection, it finds out that international protection has
been withdrawn. Amendment of Article 11 The question whether the
beneficiaries of international protection who are granted long-term
resident status may still need international protection or whether they
maintain their international protection status under Directive
2004/83/EC is outside the scope of the present Directive. However, where
they maintain their international protection status under Directive
2004/83/EC and they reside in the Member State which granted them this
status, they remain entitled to the rights and benefits attached to this
status. Therefore an amendment of Article 11 is necessary in order to
clarify that the possibilities for restrictions of the principle of
equal treatment referred to in this Article may apply in their case only
to the extent that they are compatible with the provisions of Directive
2004/83/EC. Amendment of Articles 12 and 22 Although the transfer of
responsibility for protection is outside the scope of this Directive,
Member States are bound by the principle of non-refoulement in the 1951
Geneva convention – and reflected in Article 21 of Directive 2004/83/EC –
and the European Convention on Human Rights, in particular Article 3
thereof, where applying the provisions of this Directive on removal from
the territory of the Union. The proposed amendments to Articles 12 (new
paragraphs 3a and 6) and 22 (new paragraph 3a) aim to ensure as far as
possible that the principle of non-refoulement is safeguarded in all
situations which may arise in the exercise of rights under Directive
2003/109/EC by a beneficiary of international protection. In practice,
Member States will first have to assess whether Directive 2004/83/EC
(still) applies to the third-country national, and if so, whether the
removal of the third-country national from the territory of the Union
would be in compliance with the principle of non-refoulement. A)
Expulsion by the Member State which granted long-term resident status –
Article 12 For cases where according to the remark introduced under
Article 8(4) both long-term resident status and international protection
was granted by the same Member State, the new paragraph 6 guarantees
the respect of Article 21 of Directive 2004/83/EC. This will oblige the
Member State considering the adoption of an expulsion measure to verify
whether the third country national still benefits from international
protection. If this is the case, expulsion is possible only in the cases
foreseen by this provision. For the cases where, according to the
remark introduced pursuant to Article 8(4), international protection was
granted by a different Member State from the one which granted
long-term resident status, paragraph 3b was added to Article 12. This
provision obliges the second Member State, which considers adoption of
expulsion measures, to consult the Member State which according to the
remark granted international protection to the third country national
concerned. If, following the consultation, it is established that the
third country national still benefits from international protection in
the consulted Member State, expulsion is possible only to this Member
State. In that case this Member State is obliged to readmit the
third-country national concerned without formalities. The new paragraph 6
guarantees however that expulsion outside the European Union may still
be possible if the conditions of Article 21(2) of Directive 2004/83/EC
are fulfilled. Evidently, in both cases mentioned above, the readmission
mechanism cannot apply where a transfer of responsibility of the
protection of the person concerned has taken place between the first and
second Member State in accordance with their obligations under
international instruments. B) Expulsion by the Member State where a
long-term resident exercises the right to mobility according to Chapter
III of the Directive – Article 22 In order to safeguard the respect of
the principle of non-refoulement in cases where a long-term resident who
is a beneficiary of international protection resides in the second
Member State but has not yet acquired long-term resident status in this
Member State, the possibility of removal on the basis of Article 22
should be restricted to a removal to the first Member State. However,
according to the second subparagraph of Article 22(3a), the expulsion
outside the European Union would still be possible if the conditions of
Article 21(2) of Directive 2004/83/EC are fulfilled. |
|
570 | Modifica dell'articolo 2 Considerato
il necessario collegamento tra la direttiva 2004/83/CE, del 29 aprile
2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi
o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale e la direttiva 2003/109/CE, è
opportuno, nel definire il gruppo di cittadini di paesi terzi che
possono ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, aggiungere,
all'articolo 2 della direttiva 2003/109/CE, un riferimento alla
definizione chiave di "protezione internazionale" di cui alla direttiva
2004/83/CE. Modifica dell'articolo 3 Si propone di sopprimere le
disposizioni che escludono i beneficiari di protezione internazionale
dal campo di applicazione della direttiva 2003/109/CE. Modifica
dell'articolo 4 Si propone di modificare l'articolo 4 della direttiva
2003/109/CE per poter tener conto della durata della procedura di asilo
ai fini del computo dei cinque anni di soggiorno legale in uno Stato
membro. In tal modo si garantisce la parità di trattamento del cittadino
di un paese terzo che ottiene lo status di protezione internazionale a
seguito di un riesame o ricorso contro una precedente decisione negativa
sulla sua domanda di asilo. Modifica dell'articolo 8 Gli articoli da 8 a
11 della direttiva 2003/109/CE devono applicarsi integralmente ai
beneficiari di protezione internazionale che presentano una domanda di
status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro. È
necessario tuttavia rispondere alle preoccupazioni degli Stati membri
relative al rispetto del principio di non respingimento per il caso in
cui possa essere posta fine al soggiorno di un soggiornante di lungo
periodo in base alla direttiva 2003/109/CE. Gli Stati membri temono
infatti che, quando le autorità nazionali competenti per il
riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale
sono diverse da quelle competenti per il riconoscimento e la revoca
dello status di soggiornante di lungo periodo, la "situazione anteriore
in materia di protezione", alla base del soggiorno del cittadino di un
paese terzo, possa non essere tenuta in considerazione. I problema si
pone anche nel caso in cui un beneficiario di protezione internazionale
che ha lo status di soggiornante di lungo periodo si trasferisce in un
altro Stato membro e dopo cinque anni di soggiorno acquisisce lo status
di soggiornante di lungo periodo in quello Stato membro. Pertanto, per
garantire che le autorità competenti siano a conoscenza di questa
"situazione anteriore in materia di protezione", la modifica proposta
all'articolo 8 impone agli Stati membri di inserire nel permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai beneficiari
di protezione internazionale una menzione specifica, da cui risulti che
il cittadino di un paese terzo ha ottenuto lo status di protezione. La
stessa informazione deve essere apposta dal secondo Stato membro che
conferisce lo status di soggiornante di lungo periodo a un cittadino di
un paese terzo il cui permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo rilasciato dal primo Stato membro contiene la suddetta
menzione. L'informazione, tuttavia, non va inserita se il secondo Stato
membro, dopo aver consultato lo Stato membro che stando alla menzione ha
concesso la protezione internazionale, constata che la protezione
internazionale è stata revocata. Modifica dell'articolo 11 La questione
di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale cui è stato
conferito lo status di soggiornante di lungo periodo possano avere
ancora bisogno di protezione internazionale o se mantengano lo status di
protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE esula dal
campo di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, quando
mantengono lo status di protezione internazionale ai sensi della
direttiva 2004/83/CE e soggiornano nello Stato membro che l'ha
conferito, essi continuano ad essere titolari dei diritti e benefici
connessi a tale status. È pertanto necessario modificare l'articolo 11
per specificare che le possibili limitazioni del principio di parità di
trattamento previste in questo articolo possono applicarsi a tali
persone solo nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni
della direttiva 2004/83/CE. Modifica degli articoli 12 e 22 Sebbene il
trasferimento di responsabilità in materia di protezione esuli dal campo
di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri,
nell'applicare le disposizioni della presente direttiva relative
all'allontanamento dal territorio dell'Unione, sono vincolati dal
principio di non respingimento enunciato nella convenzione di Ginevra
del 1951 - e riflesso nell'articolo 21 della direttiva 2004/83/CE - e
nella convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare
all'articolo 3. Le modifiche proposte all'articolo 12 (nuovi paragrafi 3
bis e 6) e all'articolo 22 (nuovo paragrafo 3 bis) intendono garantire,
per quanto possibile, il rispetto del principio di non respingimento in
tutte le situazioni che si possono verificare quando un beneficiario di
protezione internazionale esercita i diritti che gli sono conferiti
dalla direttiva 2003/109/CE. In pratica, gli Stati membri dovranno
valutare innanzitutto se la direttiva 2004/83/CE si applica (ancora) al
cittadino di un paese terzo e, in caso affermativo, se l'allontanamento
di tale persona dal territorio dell'Unione sia conforme al principio di
non respingimento. A) Allontanamento da parte dello Stato membro che ha
concesso lo status di soggiornante di lungo periodo – articolo 12 Per i
casi in cui dalla menzione inserita ai sensi dell'articolo 8, paragrafo
4, risulta che lo status di soggiornante di lungo periodo e quello di
beneficiario di protezione internazionale sono stati riconosciuti dallo
stesso Stato membro, il nuovo paragrafo 6 assicura il rispetto
dell'articolo 21 della direttiva 2004/83/CE. Lo Stato membro che voglia
adottare un provvedimento di allontanamento sarà tenuto a verificare se
il cittadino di un paese terzo beneficia ancora della protezione
internazionale. In caso affermativo, l'allontanamento è possibile solo
nei casi previsti da questa disposizione. Per i casi in cui dalla
menzione inserita ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, risulta che la
protezione internazionale è stata riconosciuta da uno Stato membro
diverso da quello che ha conferito lo status di soggiornante di lunga
durata, all'articolo 12 è stato aggiunto il paragrafo 3 bis. Ai sensi di
tale disposizione, il secondo Stato membro, quando intende adottare un
provvedimento di allontanamento, deve consultare lo Stato membro che,
stando alla menzione, ha riconosciuto la protezione internazionale al
cittadino di un paese terzo in questione. Se dalla consultazione risulta
che il cittadino di un paese terzo beneficia ancora della protezione
internazionale nello Stato membro consultato, l'allontanamento è
possibile solo verso tale Stato, che è obbligato a riammettere
l'interessato senza procedure formali. In base al nuovo paragrafo 6,
tuttavia, l'allontanamento all'esterno dell'Unione europea è ancora
possibile se le condizioni previste all'articolo 21, paragrafo 2, della
direttiva 2004/83/CE sono soddisfatte. Ovviamente, in entrambi i casi il
meccanismo di riammissione non può applicarsi quando la responsabilità
in materia di protezione della persona interessata è stata trasferita
dal primo al secondo Stato membro conformemente agli obblighi derivanti
dai trattati internazionali. B) Allontanamento da parte dello Stato
membro in cui il soggiornante di lungo periodo esercita il diritto alla
mobilità ai sensi del capo III della direttiva – articolo 22 Nel caso in
cui un soggiornante di lungo periodo, beneficiario di protezione
internazionale, soggiorna nel secondo Stato membro ma non ha ancora
ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo in tale Stato, al
fine di garantire il rispetto del principio di non respingimento
l'allontanamento ai sensi dell'articolo 22 può essere disposto solo
verso il primo Stato membro. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3 bis,
secondo comma, tuttavia, l'allontanamento all'esterno dell'Unione
europea è ancora possibile se le condizioni previste all'articolo 21,
paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE sono soddisfatte. |
|
11 | Amendment of Article 25 In order to
facilitate the necessary information exchange between Member States as
required by Article 12(3a), Article 25 should be amended accordingly so
as to allow the use of the network of national contact points also for
that purpose. |
|
11 | Modifica dell'articolo 25 Per
facilitare lo scambio di informazioni necessarie tra Stati membri
previsto all'articolo 12, paragrafo 3 bis, occorre modificare
conformemente l'articolo 25 in modo da permettere l'uso della rete di
punti di contatto nazionali anche a tal fine. |
|
1. Proposal for a
|
1. 2007/0112 (CNS)
|
2007/0112 (CNS)
|
Proposta di
|
COUNCIL DIRECTIVE
|
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
|
amending Directive 2003/109/EC to extend its scope to beneficiaries of international protection
|
che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale
|
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
|
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
|
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 63(3) and (4) thereof,
|
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punti 3 e 4,
|
Having regard to the proposal from the Commission[2],
|
vista la proposta della Commissione[2],
|
Having regard to the opinion of the European Parliament[3],
|
visto il parere del Parlamento europeo[3],
|
Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee[4],
|
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],
|
Having regard to the opinion of the Committee of the Regions[5],
|
visto il parere del Comitato delle regioni[5],
|
Whereas:
|
considerando quanto segue:
|
(1) Council Directive 2003/109/EC of 25
November 2003 concerning the status of third-country nationals who are
long-term residents[6] does not apply to refugees and beneficiaries of
subsidiary protection covered by Council Directive 2004/83/ EC of 29
April 2004 on minimum standards for the qualification and status of
third country nationals or stateless persons as refugees or as persons
who otherwise need international protection and the content of the
protection granted[7].
|
(1) La direttiva 2003/109/CE del Consiglio,
del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi
che siano soggiornanti di lungo periodo[6] non si applica ai rifugiati e
ai beneficiari di protezione internazionale di cui alla direttiva
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica
di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta[7].
|
(2) The prospect of obtaining long-term
residence status in a Member State after a certain time is an important
element for the full integration of beneficiaries of international
protection in the Member State of residence.
|
(2) La prospettiva di ottenere lo status di
soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro dopo un certo lasso di
tempo è un elemento importante per la piena integrazione dei
beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro in cui
soggiornano.
|
(3) Long-term resident status for
beneficiaries of international protection is also important in promoting
economic and social cohesion, a fundamental objective of the Community
stated in the Treaty.
|
(3) La concessione dello status di
soggiornante di lungo periodo ai beneficiari di protezione
internazionale è importante anche per promuovere la coesione economica e
sociale, obiettivo fondamentale della Comunità enunciato nel trattato.
|
(4) Beneficiaries of international
protection should therefore be able to obtain long-term residence status
after five years of continuous and legal residence in the Member State
which granted them international protection subject to the same
conditions as other third-country nationals. The duration of the
procedure for the examination of their application for international
protection should be taken into account for the purposes of calculating
this five-year period of continuous and legal residence.
|
(4) È pertanto opportuno che i beneficiari
di protezione internazionale possano ottenere lo status di soggiornante
di lungo periodo dopo cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto
nello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale alle
stesse condizioni applicabili agli altri cittadini di paesi terzi. La
durata della procedura di esame della domanda di protezione
internazionale deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo
del periodo di cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto.
|
(5) In view of the right of beneficiaries of
international protection to reside in other Member States than the one
which granted them international protection, it is necessary to ensure
that these Member States are informed of the protection background of
the persons concerned, so that they can comply with their obligations
regarding the respect of the principle of non-refoulement. For this
purpose the long-term resident’s EC residence permit granted to
beneficiaries of international protection should contain a remark
providing information about the fact that international protection was
granted by a Member State to its holder. Provided that international
protection has not been withdrawn, this remark should be reproduced in
the long-term resident’s EC residence permit issued by the second Member
State.
|
(5) Tenuto conto del diritto dei beneficiari
di protezione internazionale di soggiornare in uno Stato membro diverso
da quello che ha concesso la protezione internazionale, è opportuno
garantire che questi Stati membri siano informati della situazione
anteriore in materia di protezione delle persone interessate e possano
così adempiere agli obblighi inerenti al rispetto del principio di non
respingimento. A tal fine occorre che nel permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai beneficiari di protezione
internazionale sia indicato che il suo titolare ha ottenuto la
protezione internazionale in uno Stato membro. Se la protezione
internazionale non è stata revocata, tale indicazione deve figurare nel
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato
dal secondo Stato membro.
|
(6) Beneficiaries of international
protection who are long-term residents should enjoy equality of
treatment with citizens of the Member State of residence in a wide range
of economic and social matters, under certain conditions, so that
long-term resident status constitutes a genuine instrument for the
integration of long-term residents in the society in which they live.
|
(6) È opportuno che in una vasta gamma di
settori economici e sociali i beneficiari di protezione internazionale
soggiornanti di lungo periodo godano, a determinate condizioni, dello
stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui
soggiornano, affinché lo status di soggiornante di lungo periodo sia un
autentico strumento di integrazione sociale di queste persone.
|
(7) The equality of treatment of
beneficiaries of international protection in the Member State which
granted them international protection should be without prejudice to the
rights and benefits guaranteed under Directive 2004/83/EC.
|
(7) La parità di trattamento dei beneficiari
di protezione internazionale nello Stato membro che ha concesso la
protezione non dovrebbe pregiudicare i diritti e i benefici garantiti
dalla direttiva 2004/83/CE.
|
(8) The conditions set out in Directive
2003/109/EC concerning the right of a long-term resident to reside in
another Member State and obtain long-term residence status there should
apply in the same way to all third-country nationals having obtained
long-term resident status.
|
(8) Occorre che le condizioni previste dalla
direttiva 2003/109/CE per quanto concerne il diritto di un soggiornante
di lungo periodo di soggiornare in un altro Stato membro e di ottenere
in tale Stato uno status di soggiornante di lungo periodo si applichino
nello stesso modo a tutti i cittadini di paesi terzi che abbiano
acquisito uno status di soggiornante di lungo periodo.
|
(9) Transfer of responsibility for
protection of beneficiaries of international protection is outside the
scope of this Directive.
|
(9) Il trasferimento di responsabilità in
materia di protezione dei beneficiari di protezione internazionale esula
dal campo di applicazione della presente direttiva.
|
(10) Where a Member State intends to expel,
on a ground provided for in Directive 2003/109/EC, a beneficiary of
international protection who has acquired long-term residence status in
this Member State, the person concerned should enjoy the protection
against refoulement guaranteed by Directive 2004/83/EC. For the purposes
of ensuring the full respect of the principle of non-refoulement where
the person concerned was granted the protection status in another Member
State and this status has not been withdrawn in the meantime, it is
necessary to provide that he/she may be expelled only to the Member
State which granted the protection status and that this Member State is
obliged to readmit him/her, unless such an expulsion is permitted under
the provisions of Directive 2004/83/EC regarding the respect of the
principle of non-refoulement.
|
(10) Nel caso in cui uno Stato membro, per
un motivo previsto dalla direttiva 2003/109/CE, intenda allontanare un
beneficiario di protezione internazionale a cui ha riconosciuto lo
status di soggiornante di lungo periodo, l'interessato dovrebbe
beneficiare della protezione dal respingimento garantita dalla direttiva
2004/83/CE. Qualora l'interessato abbia ottenuto lo status di
protezione in un altro Stato membro e questo nel frattempo non l'abbia
revocata, per garantire il pieno rispetto del principio di non
respingimento occorre prevedere che tale persona possa essere
allontanata solo verso lo Stato membro che le ha conferito lo status di
protezione e che tale Stato sia tenuto a riammetterla, salvo che
l'allontanamento sia consentito in virtù delle disposizioni della
direttiva 2004/83/CE relative al rispetto del principio di non
respingimento.
|
(11) For the same reason, the possibility
provided by Directive 2003/109/EC for the second Member State to remove
from the territory of the Union a third country national who has taken
up residence but has not yet obtained a long-term resident status in
this Member State should not apply where the person concerned was
granted a protection status in another Member State, unless such a
removal is permitted under the provisions of Directive 2004/83/EC
regarding the respect of the principle of non-refoulement.
|
(11) Per lo stesso motivo, è opportuno che
la possibilità offerta dalla direttiva 2003/109/CE al secondo Stato
membro di allontanare dal territorio dell'Unione un cittadino di un
paese terzo che si è stabilito in tale Stato membro ma che non vi ha
ancora ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo non si
applichi quando l'interessato ha acquisito lo status di protezione in un
altro Stato membro, salvo che l'allontanamento sia consentito in virtù
delle disposizioni della direttiva 2004/83/CE relative al rispetto del
principio di non respingimento.
|
(12) This Directive respects the fundamental
rights and freedoms and observes the principles recognized in
particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
In accordance with the prohibition of discrimination contained in the
Charter, Member States should implement this Directive without
discrimination between the beneficiaries of this Directive on grounds
such as sex, race, color, ethnic or social origin, genetic
characteristics, language, religion or beliefs, political or other
opinion, membership of an ethnic minority, property, birth, disability,
age or sexual orientation.
|
(12) La presente direttiva rispetta i
diritti e le libertà fondamentali e osserva i principi riconosciuti
segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
In conformità con il divieto di discriminazione contemplato nella Carta,
gli Stati membri dovrebbero dare attuazione alla presente direttiva
senza operare tra i beneficiari della stessa alcuna discriminazione
fondata su motivazioni quali sesso, razza, colore della pelle, origine
etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o
convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,
appartenenza ad una minoranza etnica, patrimonio, nascita, handicap, età
o tendenze sessuali.
|
(13) In accordance with Articles 1 and 2 of
the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland, annexed
to the Treaty on European Union and to the Treaty establishing the
European Community, and without prejudice to Article 4 of the said
Protocol, these Member States are not participating in the adoption of
this Directive and are not bound by or subject to its application.
|
(13) A norma degli articoli 1 e 2 del
protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al
trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità
europea, e senza pregiudizio dell'articolo 4 di detto protocollo, tali
Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva e non
sono vincolati da essa né soggetti alla sua applicazione.
|
(14) In accordance with Articles 1 and 2 of
the Protocol on the position of Denmark, annexed to the Treaty on
European Union and the Treaty establishing the European Community,
Denmark did not take part in the adoption of Directive 2003/109/EC and
is not bound by or subject to the application of this Directive,
|
(14) A norma degli articoli 1 e 2 del
protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato
sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la
Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva e non è
vincolata da essa né soggetta alla sua applicazione,
|
HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:
|
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
|
Article 1
|
Articolo 1
|
Directive 2003/109/EC is amended as follows:
|
La direttiva 2003/109/CE è così modificata:
|
1. In Article 2, point (f) is replaced by the following:
|
1. L'articolo 2, lettera f), è sostituito dal testo seguente:
|
“(f) ‘international protection’ means international protection as defined in Article 2(a) of Council Directive 2004/83/EC[8];”
|
"f) "protezione internazionale", la
protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera a),
della direttiva 2004/83/CE del Consiglio[8];".
|
2. Article 3(2) is amended as follows:
|
2. L'articolo 3, paragrafo 2, è così modificato:
|
a) Point (c) is replaced by the following:
|
a) La lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
“(c) have applied for authorisation to
reside in a Member State on the basis of a subsidiary form of protection
in accordance with international obligations, national legislation or
the practice of the Member States and are awaiting a decision on their
status;”
|
"c) hanno chiesto l'autorizzazione al
soggiorno in uno Stato membro a titolo di forma sussidiaria di
protezione, in base agli obblighi internazionali, alle legislazioni
nazionali o alle prassi degli Stati membri, e sono in attesa di una
decisione sul loro status; ".
|
b) Point (d) is replaced by the following:
|
b) La lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
“(d) have applied for recognition as refugees and whose application has not yet given rise to a final decision;”
|
"d) hanno chiesto il riconoscimento della
qualità di rifugiato ma sono ancora in attesa di una decisione
definitiva sulla loro domanda; "
|
3. In Article 4(2), the following subparagraph is added:
|
3. All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
|
“Regarding beneficiaries of international
protection, the period between the date on which the application for
international protection is lodged and the date on which the residence
permit referred to in Article 24 of Directive 2004/83/EC is granted
shall be taken into account in the calculation of the period referred to
in paragraph 1.”
|
"Per quanto concerne i beneficiari di
protezione internazionale, il periodo compreso tra la data di
presentazione della domanda di protezione internazionale e la data di
rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 24 della
direttiva 2004/83/CE è computato ai fini del calcolo del periodo
indicato al paragrafo 1."
|
4. In Article 8 the following paragraphs 4 and 5 are added:
|
4. All'articolo 8, sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:
|
“4. Where a Member State issues a long-term
resident’s EC residence permit to a third country national to whom it
granted international protection, it shall enter in his/her EC residence
permit under the heading “remarks” the following: “The holder of this
permit was granted international protection in [name of the Member
State] on [date]”.
|
"4. Quando uno Stato membro rilascia un
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a un
cittadino di un paese terzo cui è stata concessa la protezione
internazionale, inserisce nel permesso, alla rubrica "osservazioni", la
seguente menzione: "In data [data] il titolare del presente permesso ha
ottenuto la protezione internazionale in [nome dello Stato membro]".
|
5. Where the long-term resident’s EC
residence permit is issued by a second Member State to a third country
national whose long-term EC residence permit contains the remark
referred to in paragraph 4, the second Member State shall enter the same
remark in the long term resident’s EC permit.
|
5. Quando il permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo è rilasciato da un secondo Stato membro a
un cittadino di un paese terzo il cui permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo contiene la menzione di cui al paragrafo
4, il secondo Stato membro inserisce nel permesso le stessa menzione.
|
Before the second Member State enters the
remark referred to in paragraph 4, it may consult the Member State
mentioned in the remark as to whether the long term resident still
benefits from international protection. Where the international
protection has been withdrawn by a final decision, the second Member
State shall not enter the remark referred to in paragraph 4.”
|
Prima di apporre la menzione di cui al
paragrafo 4, il secondo Stato membro può consultare lo Stato membro
indicato nella menzione per assicurarsi che il soggiornante di lungo
periodo benefici ancora della protezione internazionale. Se la
protezione è stata revocata con decisione definitiva, il secondo Stato
membro non inserisce la menzione di cui al paragrafo 4."
|
5. In Article 11 the following paragraph 4a is inserted:
|
5. All'articolo 11, è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
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“4a. As far as the Member State which
granted international protection is concerned, paragraphs 3 and 4 are
without prejudice to the provisions of Directive 2004/83/EC.”
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"4 bis. Per quanto concerne lo Stato membro
che ha concesso la protezione internazionale, i paragrafi 3 e 4 lasciano
impregiudicate le disposizioni della direttiva 2004/83/CE."
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6. Article 12 is amended as follows:
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6. L'articolo 12 è così modificato:
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a) The following paragraph 3a is inserted:
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a) È inserito il seguente paragrafo 3 bis:
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“3a. Where a Member State decides to expel a
long-term resident whose long-term resident's EC residence permit
contains the remark referred to in Article 8(4), it shall consult the
Member State mentioned in the remark.
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"3 bis. Quando uno Stato membro decide di
allontanare un soggiornante di lungo periodo il cui permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo contiene la menzione di
cui all'articolo 8, paragrafo 4, consulta lo Stato membro indicato nella
menzione.
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Unless in the meantime international
protection has been withdrawn, the long-term resident shall be expelled
to this Member State, which shall immediately readmit without
formalities the long-term resident and his/her family members.”
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Salvo che nel frattempo la protezione
internazionale sia stata revocata, il soggiornante di lungo periodo è
allontanato verso tale Stato membro, che riammette immediatamente senza
procedure formali il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari."
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b) The following paragraph 6 is added:
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b) È aggiunto il seguente paragrafo 6:
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“6. This Article is without prejudice to Article 21 of Directive 2004/83/EC.”
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"6. Il presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 21 della direttiva 2004/83/CE."
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7. In Article 22, the following paragraph 3a is inserted:
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7. All'articolo 22, è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
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“3a. Paragraph 3 shall not apply to
third-country nationals whose long-term EC residence permit issued by
the first Member State contains the remark referred to in Article 8(4).
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"3 bis. Il paragrafo 3 non si applica ai
cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato dal primo Stato membro contiene
la menzione di cui all'articolo 8, paragrafo 4.
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This paragraph is without prejudice to Article 21 of Directive 2004/83/EC.”
|
Il presente paragrafo lascia impregiudicato l'articolo 21 della direttiva 2004/83/CE."
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8. In Article 25, the first subparagraph is replaced by the following:
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8. All'articolo 25, il primo comma è sostituito dal seguente:
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“Member States shall appoint contact points
who will be responsible for receiving and transmitting the information
referred to in Article 12(3a), Article 19(2), Article 22(2) and Article
23(1).”
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"Gli Stati membri designano punti di
contatto a cui spetterà ricevere e trasmettere le informazioni di cui
all'articolo 12, paragrafo 3 bis, all'articolo 19, paragrafo 2,
all'articolo 22, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1."
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Article 2
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Articolo 2
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1. Member States shall bring into force the
laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with
this Directive by at the latest. They shall forthwith communicate to
the Commission the text of those provisions and a correlation table
between those provisions and this Directive.
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9. Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il […]. Essi comunicano
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una
tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
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When Member States adopt those provisions,
they shall contain a reference to this Directive or be accompanied by
such a reference on the occasion of their official publication. Member
States shall determine how such reference is to be made.
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Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o
sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
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2. Member States shall communicate to the
Commission the text of the main provisions of national law which they
adopt in the field covered by this Directive.
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10. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno
adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
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Article 3
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Articolo 3
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This Directive shall enter into force on the
[…] day following that of its publication in the Official Journal of
the European Union .
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La presente direttiva entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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Article 4
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Articolo 4
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This Directive is addressed to the Member States.
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Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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Done at Brussels,
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Fatto a Bruxelles, il [...]
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For the Council
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Per il Consiglio
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The President
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Il Presidente
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[1] COM(2001) 127 .
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[1] COM (2001) 127 definitivo
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[2] OJ C
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[2] GU C […] del […], pag. […].
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[3] OJ C
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[3] GU C […] del […], pag. […].
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[4] OJ C
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[4] GU C […] del […], pag. […].
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[5] OJ C
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[5] GU C […] del […], pag. […].
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[6] OJ L 16, 23.1.2004, p. 44.
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[6] GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.
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[7] OJ L 304, 30.9.2004, p. 12.
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[7] GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.
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[8] OJ L 304, 30.9.2004, p. 12
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[8] GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.
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