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[pic] | COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES |
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |
Brussels, 6.6.2007
Bruxelles, 6.6.2007
COM(2007) 298 final
COM(2007) 298 definitivo
2007/0112 (CNS)
2007/0112 (CNS)
Proposal for a
Proposta di
COUNCIL DIRECTIVE
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
amending Directive 2003/109/EC to extend its scope to beneficiaries of international protection
che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale
(presented by the Commission)
(presentata dalla Commissione)
EXPLANATORY MEMORANDUM
RELAZIONE
CONTEXT OF THE PROPOSAL |
CONTESTO DELLA PROPOSTA |
110 | Grounds for and objectives of the proposal Refugees and beneficiaries of subsidiary protection (hereinafter also “beneficiaries of international protection”) are currently not entitled to long-term resident status under Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents. The Council and the Commission, acknowledging this gap, called in the Joint Statement of 8 May 2003 for the extension of Council Directive 2003/109/EC to cover beneficiaries of international protection. This proposal is to give effect to that statement by including beneficiaries of international protection within the scope of Council Directive 2003/109/EC. |
110 | Motivazione e obiettivi della proposta I rifugiati e i beneficiari di protezione sussidiaria (di seguito denominati anche "beneficiari di protezione internazionale") non possono attualmente beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Riconoscendo questa lacuna, il Consiglio e la Commissione, nella dichiarazione congiunta dell'8 maggio 2003, hanno auspicato l'estensione della direttiva 2003/109/CE ai beneficiari di protezione internazionale. La presente proposta è diretta a mettere in atto tale dichiarazione includendo i beneficiari di protezione internazionale nel campo di applicazione della suddetta direttiva. |
120 | General context In the Commission's proposal of 2001 for Council Directive 2003/109/EC[1], refugees could qualify for long-term resident status after five years of legal and continuous residence in a Member State. However, in the course of the negotiations, it was decided to exclude refugees from the scope of the Directive, and in the Joint Statement from the Council and the Commission, made at the JHA Council of 8 May 2003, it was agreed that the Commission would table a proposal for a Directive on the extension of long-term resident status to refugees and persons under subsidiary protection, taking into account the study on transfer of protection status. |
120 | Contesto generale La proposta presentata dalla Commissione nel 2001 per l'adozione della futura direttiva 2003/109/CE[1] prevedeva che i rifugiati potessero beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo dopo cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto in uno Stato membro, senza dover disporre di risorse stabili, regolari e sufficienti e di un'assicurazione contro le malattie. Nel corso dei negoziati, tuttavia, è stato deciso di escludere i rifugiati dal campo di applicazione della direttiva e il Consiglio e la Commissione, nella dichiarazione congiunta adottata dal Consiglio GAI l'8 maggio 2003, hanno stabilito che la Commissione avrebbe presentato una proposta di direttiva per estendere lo status di soggiornante di lungo periodo ai rifugiati e ai beneficiari di protezione sussidiaria, tenendo conto dello studio sul trasferimento dello status di protezione. |
130 | Existing provisions in the area of the proposal Long-term resident status, and the rights and benefits attached to that status, are defined in Council Directive 2003/109/EC which will apply also to beneficiaries of international protection following the adoption of this proposal. According to Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004, beneficiaries of international protection are third country nationals or stateless persons who have been granted refugee or subsidiary protection status within the meaning of this Directive. |
130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Lo status di soggiornante di lungo periodo e i diritti e benefici connessi sono definiti dalla direttiva 2003/109/CE, che a seguito dell'adozione della presente proposta si applicherà anche ai beneficiari di protezione internazionale. Ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, sono beneficiari di protezione internazionale i cittadini di paesi terzi o gli apolidi cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva stessa. |
140 | Consistency with other policies This proposal is fully in line with the Tampere European Council Conclusions of 1999 and the Hague programme of 2004 concerning the fair treatment of third-country nationals. |
140 | Coerenza con altre politiche La proposta è pienamente in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999 e il programma dell'Aia del 2004 per quanto concerne la parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi. |
CONSULTATION OF INTERESTED PARTIES AND IMPACT ASSESSMENT |
CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO |
Consultation of interested parties |
Consultazione delle parti interessate |
211 | In 2004 the Commission services informally discussed the broad outline of this proposal with the Member States in the Committee on Immigration and Asylum (CIA) as well as in two informal expert meetings. UNHCR, the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) as well as the Churches' Commission for Migrants in Europe (CCME) were also informally consulted in 2004. A “study on transfer of protection status in the EU, against the background of the Common European Asylum System and the goal of a uniform status valid throughout the Union for those granted asylum” was carried out by the Danish Refugee Council, the Migration Policy Institute and the Institute for Migration and Ethnic Studies' on behalf of the Commission. The report of the study consists of three parts, describing the existing legal framework, the practice of eleven Member States and one non-Member State and future scenarios for a community mechanism for transfer of protection. The researchers consulted eleven Member States, the UNHCR and the Council of Europe (on the European Agreement on transfer of responsibility). The final report, which was discussed with Member States' experts, met with broad consensus. |
211 | Nel 2004 i servizi della Commissione hanno discusso, in via informale, le grandi linee della presente proposta con gli Stati membri in sede di comitato per l'immigrazione e l'asilo e nel corso di due riunioni informali di esperti. Nel 2004 sono stati consultati informalmente anche l'ACNUR, il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli e la Commissione delle Chiese per i Migranti in Europa. Il Consiglio danese per i rifugiati, l'Istituto per la politica migratoria e l'Istituto per la migrazione e gli studi etnici hanno realizzato, per conto della Commissione, uno studio sul trasferimento dello status di protezione nell'UE nel contesto del regime europeo comune in materia di asilo, nella prospettiva di istituire uno status uniforme valido in tutta l'Unione per le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto di asilo. La relazione dello studio consta di tre parti, in cui vengono descritti il quadro giuridico esistente, la prassi in undici Stati membri e in uno Stato non membro e gli scenari futuri per un meccanismo comunitario di trasferimento della protezione. Gli studiosi hanno consultato undici Stati membri, l'ACNUR e il Consiglio d'Europa (in merito all'accordo europeo sul trasferimento della responsabilità). La relazione finale, discussa con gli esperti degli Stati membri, ha ottenuto un ampio consenso. |
212 | The parties consulted welcomed the extension of the Directive to refugees. However, some Member States expressed doubts as to the inclusion of beneficiaries of subsidiary protection. The Commission decided nevertheless to include that group in this proposal because it considers that the situations of all third-country nationals who have resided for five years in the host Member State should be covered (in addition the Joint Statement of May 2003 referred to both categories). Most parties consulted agreed with the analysis in the study that the transfer of protection may occur even before long-term resident status is acquired, which implies that transfer of protection would merit a separate proposal. Most parties consulted also agreed that a community mechanism on transfer of protection implies mutual recognition of asylum decisions which in turn requires a sufficient level of harmonisation of Member States' asylum procedures. The Commission consequently decided not to include a community mechanism for transfer of protection in this proposal. |
212 | Le parti consultate hanno accolto favorevolmente l'estensione della direttiva ai rifugiati. Alcuni Stati membri, tuttavia, hanno espresso alcune riserve quanto all'inclusione dei beneficiari di protezione sussidiaria. Nondimeno, la Commissione ha deciso di includere tale gruppo nella proposta, ritenendo che questa debba applicarsi alle situazioni di tutti i cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato per cinque anni nello Stato membro ospitante (peraltro la dichiarazione congiunta del maggio 2003 fa riferimento a entrambe le categorie). La maggioranza delle parti consultate ha concordato con l'analisi effettuata dallo studio, secondo cui il trasferimento della protezione può avvenire anche prima dell'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo, con la conseguenza che il trasferimento della protezione meriterebbe una proposta distinta. La maggioranza delle parti consultate ha inoltre concordato sul fatto che un meccanismo comunitario di trasferimento della protezione implica il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di asilo, il che, a sua volta, richiede un livello sufficiente di armonizzazione delle procedure di asilo negli Stati membri. La Commissione, di conseguenza, ha deciso di non includere nella presente proposta alcun meccanismo comunitario di trasferimento della protezione. |
LEGAL ELEMENTS OF THE PROPOSAL |
ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |
305 | AMENDING COUNCIL DIRECTIVE 2003/109/EC The main aim of the proposal is to offer beneficiaries of international protection legal certainty about their residence in a Member State and rights which are comparable to those of EU nationals after 5 years of legal residence, thus closing a gap left open by Directive 2004/83/EC. This is done by deleting the exceptions to the scope of Directive 2003/109/EC concerning beneficiaries of international protection, while taking into account, where necessary, their specific position as compared to other third-country nationals. LONG-TERM RESIDENT STATUS IN A FIRST MEMBER STATE Beneficiaries of international protection should be able to acquire long-term resident status in the Member State which has granted them protection subject to the same conditions as other third-county nationals. Furthermore, beneficiaries of international protection who obtain long-term resident status should enjoy fully the rights and benefits attached to this status and should also be subject to the restrictions and limitations of these rights and benefits prescribed by Directive 2003/109/EC. However, as long as a long-term resident remains a beneficiary of international protection under Directive 2004/83/EC, his/her rights flowing from Directive 2004/83/EC cannot be impeded by limitations set out in Directive 2003/109/EC. The question of whether the beneficiaries of international protection who are granted long-term resident status may still need international protection or whether they are still entitled to international protection status under Directive 2004/83/EC is outside the scope of the present Directive. Nonetheless, the initial grant of protection also requires ensuring respect for the principle of non-refoulement in the event of withdrawal or loss of the long-term resident status in the first Member State. RESIDENCE IN AND LONG-TERM RESIDENT STATUS IN A SECOND MEMBER STATE Chapter III of Council Directive 2003/109/EC sets out the conditions under which long-term residents may exercise their right of residence in another Member State. These conditions should apply in full to beneficiaries of international protection who have been granted long-term residence. Beneficiaries of international protection applying under Article 23 of Directive 2003/109/EC for long-term resident status in a different Member State from that which granted them international protection should also be obliged to comply with all relevant conditions required by Directive 2003/109/EC . NO COMMUNITY MECHANISM ON TRANSFER OF RESPONSIBILITY FOR PROTECTION UNDER THE AMENDED DIRECTIVE 2003/109/EC This Directive only grants, under certain conditions, the right to take up residence in a second Member State to long-term residents, not to beneficiaries of international protection as such (Directive 2004/83/EC does not grant such a right either). Although taking up residence in a second Member State may result in some cases in the transfer of responsibility for protection at a certain moment in time, the issue is outside the scope of this Directive. Although reliable statistics are not available, the study on transfer of protection mentioned above illustrates that requests for transfer of protection are rarely made. In practice, the differences in interpretation by Member States of the existing legal provisions on transfer of protection do not cause insurmountable problems. The study also clarifies that transfer of protection is not inherently linked to a long-term resident status for beneficiaries of international protection, since a refugee can be allowed to reside in a second Member State (for work or family reasons) even before having been granted long-term resident status in a first Member State. Moreover, transfer of protection implies the mutual recognition of asylum decisions between Member States which in turn requires a level of harmonisation of the Member States' asylum procedures which does not exist for the moment. Consequently the proposal to amend Directive 2003/109/EC does not include a mechanism for transfer of responsibility for protection under community law. This implies that requests for transfer of responsibility for protection remain governed by the 1951 Geneva convention and by the European Agreement on transfer of responsibility for refugees concluded in the framework of the Council of Europe, where applicable. ENSURING THE RESPECT OF THE PRINCIPLE OF NON-REFOULEMENT BY THE SECOND MEMBER STATE Since the proposal does not deal with the transfer of responsibility for international protection, it is important to safeguard the respect of the principle of non-refoulement in the second Member State. This issue gains even more importance once a beneficiary of international protection who has already obtained long-term resident status in a Member State (the first Member State) is also granted long-term residence status in another Member State (the second Member State) after having resided there for 5 years. Consequently, it must be ensured that the authorities of the second Member State are fully aware that a long-term resident applying for residence in the territory of that Member State was granted international protection in another Member State. This should be ensured both in the case where long-term residents who are beneficiaries of international protection have not yet acquired a long-term resident status in the second Member State, as well as in the case where they have already acquired a long-term resident status in the second Member State. To this end, it is proposed to provide in Article 8 that this information should be mentioned on the long-term residence permit under the heading “remarks”. Although this mention would not be in itself evidence that a person is at present a beneficiary of international protection, it would guarantee that the authorities of the second Member State are aware of the possibly continuing need for international protection (the “international protection background”) of the long-term resident concerned. Where a long-term resident is granted the long-term resident status also in a second Member State, this information should be reproduced in the residence permit issued by this Member State, unless, following consultation with the Member State which granted the protection status, the second Member State establishes that in the meantime the status has been withdrawn. For the cases where a long-term resident status has not yet been granted in the second Member State, Article 22 of Directive 2003/109/EC should also be amended so that the removal from the second Member State of long-term residents whose permits contain the remark stating that they are beneficiaries of international protection in another Member State - and who therefore may still have protection needs - is possible only to the first Member State. For the case where a long-term resident status was granted in the second Member State, Article 12 should be amended so as to provide that where the authorities of the second Member State consider the adoption of an expulsion measure, they are obliged to consult the authorities of the Member State which granted the protection to the person concerned. If this Member State confirms that the person is still a beneficiary of international protection, expulsion from the second Member State will only be possible to the Member State which originally granted the protection to the person concerned. However, both cases of readmission should be without prejudice to the provisions of Article 21(2) of Directive 2004/83/EC, regarding the exceptions to the protection from refoulement. |
305 | MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2003/109/CE DEL CONSIGLIO Obiettivo principale della proposta è garantire ai beneficiari di protezione internazionale la certezza del diritto quanto al loro soggiorno in uno Stato membro e offrire loro diritti comparabili a quelli dei cittadini UE dopo cinque anni di soggiorno legale, colmando così la lacuna generata dalla direttiva 2004/83/CE. Tale obiettivo è perseguito sopprimendo dal campo di applicazione della direttiva 2003/109/CE le eccezioni relative ai beneficiari di protezione internazionale, tenendo conto, ove necessario, della loro situazione specifica rispetto a quella di altri cittadini di paesi terzi. STATUS DI SOGGIORNANTE DI LUNGO PERIODO IN UN PRIMO STATO MEMBRO I beneficiari di protezione internazionale dovrebbero poter ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo nello Stato membro che ha riconosciuto loro la protezione, alle stesse condizioni applicabili agli altri cittadini di paesi terzi. Inoltre, i beneficiari di protezione internazionale cui è stato conferito lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbero beneficiare pienamente dei diritti e benefici connessi a tale status ed essere soggetti alle restrizioni e limitazioni di tali diritti e benefici previste dalla direttiva 2003/109/CE. Tuttavia, finché un soggiornante di lungo periodo beneficia della protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE, l'esercizio dei diritti che questa gli conferisce non può essere ostacolato dalle limitazioni della direttiva 2003/109/CE. La questione di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale cui è stato conferito lo status di soggiornante di lungo periodo possano avere ancora bisogno di protezione internazionale o abbiano ancora diritto allo status di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE esula dal campo di applicazione della presente direttiva. Ciononostante, la concessione iniziale della protezione implica il rispetto del principio di non respingimento in caso di revoca o perdita dello status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro. SOGGIORNO E STATUS DI SOGGIORNANTE DI LUNGO PERIODO IN UN SECONDO STATO MEMBRO Il capo III della direttiva 2003/109/CE fissa le condizioni in base alle quali i soggiornanti di lungo periodo possono esercitare il diritto di soggiorno in un altro Stato membro. Dette condizioni dovrebbero applicarsi pienamente ai beneficiari di protezione internazionale cui è stato conferito lo status di soggiornante di lungo periodo. I beneficiari di protezione internazionale che, ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2003/109/CE, chiedono il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno ottenuto la protezione internazionale dovrebbero essere tenuti anche a soddisfare tutte le pertinenti condizioni previste dalla direttiva 2003/109/CE. LA DIRETTIVA 2003/109/CE MODIFICATA NON PREVEDE ALCUN MECCANISMO COMUNITARIO DI TRASFERIMENTO DI RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI PROTEZIONE La direttiva accorda, a determinate condizioni, il diritto di stabilirsi in un secondo Stato membro solo ai soggiornanti di lungo periodo e non ai beneficiari di protezione internazionale in quanto tali (nemmeno la direttiva 2004/83/CE riconosce tale diritto). Sebbene in alcuni casi il fatto di stabilirsi in un secondo Stato membro possa portare, ad un certo momento, al trasferimento della responsabilità in materia di protezione, questa questione esula dal campo di applicazione della presente direttiva. Nonostante l'indisponibilità di statistiche affidabili, dallo studio sul trasferimento dello status di protezione summenzionato risulta che le domande di trasferimento della protezione sono rare. Nella pratica, le differenze di interpretazione, da parte degli Stati membri, della normativa vigente in materia di trasferimento della protezione non causano problemi insormontabili. Lo studio ha inoltre mostrato che il trasferimento non è di per sé connesso con lo status di soggiornante di lungo periodo concesso ai beneficiari di protezione internazionale, in quanto un rifugiato può essere autorizzato a soggiornare in un secondo Stato membro (per lavoro o per motivi familiari) anche prima di aver ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro. Il trasferimento della protezione, inoltre, implica il riconoscimento reciproco tra Stati membri delle decisioni in materia di asilo, il che, a sua volta, richiede un livello di armonizzazione delle procedure di asilo degli Stati membri non ancora raggiunto. Di conseguenza, la proposta di modifica della direttiva 2003/109/CE non prevede un meccanismo comunitario di trasferimento di responsabilità in materia di protezione. Ne consegue che le domande di trasferimento di responsabilità in materia di protezione rimangono disciplinate dalla convenzione di Ginevra del 1951 e, ove applicabile, dall'accordo europeo sul trasferimento di responsabilità relativa ai rifugiati concluso in sede di Consiglio d'Europa. GARANTIRE IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON RESPINGIMENTO DA PARTE DEL SECONDO STATO MEMBRO Poiché la proposta non concerne il trasferimento di responsabilità in materia di protezione internazionale, è importante garantire il rispetto del principio di non respingimento nel secondo Stato membro. Questo aspetto riveste un'importanza ancora più grande nel caso in cui un beneficiario di protezione internazionale, che abbia già acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro (il primo Stato membro), ottenga lo status di soggiornante di lungo periodo in un altro Stato membro (il secondo Stato membro) dopo avervi soggiornato per cinque anni. È quindi necessario assicurare che le autorità del secondo Stato membro siano perfettamente a conoscenza del fatto che un soggiornante di lungo periodo che chiede di soggiornare nel loro territorio ha già ottenuto la protezione internazionale in un altro Stato membro. Ciò vale sia per i soggiornanti di lungo periodo beneficiari di protezione internazionale che non abbiano ancora acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo nel secondo Stato membro, sia per quelli che l'abbiano già acquisito. A tal fine, si propone che l'articolo 8 preveda che questa informazione venga inserita nel permesso di soggiorno di lunga durata alla rubrica "osservazioni". Tale menzione, sebbene di per sé non provi che una persona benefici al momento della protezione internazionale, garantirebbe che le autorità del secondo Stato membro siano a conoscenza del fatto che il soggiornante di lungo periodo in questione potrebbe avere ancora bisogno di protezione internazionale ("situazione anteriore in materia di protezione internazionale"). Quando un soggiornante di lungo periodo acquisisce tale status anche in un secondo Stato membro, è opportuno che questa informazione figuri nel permesso di soggiorno rilasciato dal secondo Stato membro, a meno che questo, a seguito di una consultazione con lo Stato membro che ha conferito lo status di protezione, constati che nel frattempo lo status è stato revocato. Per il caso in cui lo status di soggiornante di lungo periodo non sia stato ancora accordato nel secondo Stato membro, è opportuno modificare anche l'articolo 22 della direttiva 2003/109/CE, in modo che l'allontanamento dal secondo Stato membro di soggiornanti di lungo periodo il cui permesso menziona che sono beneficiari di protezione internazionale in un altro Stato membro, e che pertanto potrebbero avere ancora bisogno di protezione, sia possibile solo verso il primo Stato membro. Per il caso in cui nel secondo Stato membro sia stato accordato uno status di soggiornante di lungo periodo, è opportuno modificare l'articolo 12 in modo che le autorità del secondo Stato membro, prima di adottare un provvedimento di allontanamento, siano tenute a consultare le autorità dello Stato membro che ha conferito la protezione alla persona in questione. Se tale Stato membro conferma che la persona interessata beneficia ancora della protezione internazionale, l'allontanamento dal secondo Stato membro sarà possibile solo verso lo Stato membro che inizialmente ha accordato la protezione. Questi due casi di riammissione, tuttavia, lasciano impregiudicate le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE relative alle eccezioni alla protezione dal respingimento. |
LEGAL BASIS |
BASE GIURIDICA |
310 | This proposal amends Directive 2003/109/EC and uses the same legal base as that act, namely Articles 63(3)(a) and 63(4) of the EC Treaty. This legal base is appropriate given that long-term resident status for beneficiaries of international protection is a tool for their integration as third-country nationals in the host Member State and is therefore a matter of immigration policy. The United Kingdom and Ireland are not bound by Directive 2003/109/EC following the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland annexed to the Treaties. Likewise, Denmark is not bound by virtue of the Protocol on the position of Denmark, annexed to the Treaties. |
310 | La presente proposta modifica la direttiva 2003/109/CE e si fonda sulla stessa base giuridica, l'articolo 63, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 63, paragrafo 4, del trattato CE. Questa base giuridica è appropriata, in quanto lo status di soggiornante di lungo periodo conferito ai beneficiari di protezione internazionale è uno strumento d'integrazione di tali persone, quali cittadini di paesi terzi, nello Stato membro ospitante e rientra pertanto nella politica dell'immigrazione. Il Regno Unito e l'Irlanda non sono vincolati dalla direttiva 2003/109/CE, a norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattati. Analogamente, la Danimarca non è vincolata dalla direttiva in virtù del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati. |
SUBSIDIARITY PRINCIPLE |
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ |
321 | Beneficiaries of international protection fall outside the scope of Directive 2003/109/EC, which means that Member States decide at national level whether, and if so, on what conditions beneficiaries of international protection can be granted a more permanent status and what the scope of such a status would be. Currently they can obtain this status in some Member States, but not in all. Moreover, the scope of their status differs between the Member States. The Council and the Commission have agreed, however, that beneficiaries of international protection should be entitled to the long-term resident status referred to in Directive 2003/109/EC in all the Member States on comparable conditions. This requires the adoption of common rules at Community level. |
321 | I beneficiari di protezione internazionale non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2003/109/CE, pertanto gli Stati membri decidono a livello nazionale se e a quali condizioni tali persone possono ottenere uno status più stabile, e la portata di tale status. Attualmente solo alcuni Stati membri conferiscono uno status più stabile. La sua portata, inoltre, varia da uno Stato membro all'altro. Il Consiglio e la Commissione, tuttavia, hanno convenuto che i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero poter ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE in tutti gli Stati membri a condizioni comparabili. È pertanto necessario adottare norme comuni a livello comunitario. |
325 | Therefore amending Directive 2003/109/EC is the best method of ensuring equal treatment for all third-country nationals who have legally resided in a Member State for a certain period. |
325 | Modificare la direttiva 2003/109/CE è quindi il modo migliore per garantire la parità di trattamento di tutti i cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente in uno Stato membro per un certo periodo. |
PROPORTIONALITY PRINCIPLE |
PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ |
331 | The form of Community action must be the simplest that will enable the objective of the proposal to be attained and effectively implemented. In this spirit, the legal instrument chosen is a Directive amending an existing Directive. It will lay down general principles but leave it to the Member States to which it is addressed to choose the most appropriate form and methods for giving effect to these principles in their national legal system and general context. The proposed Directive merely determines the conditions for the acquisition of long-term resident status by third-country nationals who are also beneficiaries of international protection. Member States, if they wish, may determine more favourable conditions for the acquisition of a permanent status applying solely in the national context. |
331 | La forma dell'azione comunitaria deve essere la più semplice possibile, in modo da consentire il conseguimento degli obiettivi della proposta e una sua efficace attuazione. In quest'ottica, lo strumento giuridico scelto è una direttiva che modifica una direttiva vigente. La direttiva proposta stabilisce principi generali, ma lascia agli Stati membri destinatari la scelta della forma e dei mezzi più appropriati per attuarli nel rispettivo ordinamento giuridico e contesto generale. Essa si limita a fissare le condizioni che i cittadini di paesi terzi beneficiari di protezione internazionale devono rispettare per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo. Gli Stati membri, se vogliono, possono prevedere condizioni più favorevoli per l'acquisizione di uno status permanente valido solo a livello nazionale. |
DETAILED EXPLANATION OF THE PROPOSAL |
ESPOSIZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA |
570 | Amendment of Article 2 Given the necessary link between Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of third country nationals and stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and Directive 2003/109/EC, where it comes to the definition of the group of third-country nationals who should also be able to obtain long-term resident status, it is appropriate to add to Article 2 of Directive 2003/109/EC a reference to the key definition of 'international protection' in Directive 2004/83/EC. Amendment of Article 3 It is proposed to delete the provisions that exclude beneficiaries of international protection from the scope of Directive 2003/109/EC. Amendment of Article 4 It is proposed to amend Article 4 of Directive 2003/109/EC in order to take the duration of the asylum procedure into account for the calculation of 'five years of legal residence' in a Member State. This ensures fair treatment in case a third-country national is granted international protection status as a consequence of review or appeal against a previous negative decision taken on his/her application for asylum. Amendment of Article 8 Articles 8 to 11 of Directive 2003/109/EC shall apply in full to beneficiaries of international protection who lodge an application for long-term resident status in a Member State. However, it is necessary to address Member States’ concerns regarding the respect of the principle of non-refoulement where the residence of a long-term resident could be ended on the basis of Directive 2003/109/EC. These concerns relate to the fact that the ‘protection background’ of the residence of the third-country national could possibly be overlooked where the national authorities competent for granting and withdrawing an international protection status are different from those competent for granting and withdrawing a long-term resident status. The issue is also important in the situation where a beneficiary of international protection who was granted long-term resident status moves to another Member State and after 5 years of residence acquires long-term resident status in that Member State. To ensure therefore that the competent authorities are aware of this “protection background”, the proposed amendment of Article 8 obliges Member States to include in the long-term EC residence permit granted to beneficiaries of international protection a specific remark regarding the fact that the third-country national has been granted a protection status. The same information should be entered by the second Member State granting long-term resident status to a third country national whose long-term EC residence permit issued by the first Member State contains the above mentioned remark. However, the second Member State shall not reproduce this information on the permit if, after having consulted the Member State which according to the remark granted international protection, it finds out that international protection has been withdrawn. Amendment of Article 11 The question whether the beneficiaries of international protection who are granted long-term resident status may still need international protection or whether they maintain their international protection status under Directive 2004/83/EC is outside the scope of the present Directive. However, where they maintain their international protection status under Directive 2004/83/EC and they reside in the Member State which granted them this status, they remain entitled to the rights and benefits attached to this status. Therefore an amendment of Article 11 is necessary in order to clarify that the possibilities for restrictions of the principle of equal treatment referred to in this Article may apply in their case only to the extent that they are compatible with the provisions of Directive 2004/83/EC. Amendment of Articles 12 and 22 Although the transfer of responsibility for protection is outside the scope of this Directive, Member States are bound by the principle of non-refoulement in the 1951 Geneva convention – and reflected in Article 21 of Directive 2004/83/EC – and the European Convention on Human Rights, in particular Article 3 thereof, where applying the provisions of this Directive on removal from the territory of the Union. The proposed amendments to Articles 12 (new paragraphs 3a and 6) and 22 (new paragraph 3a) aim to ensure as far as possible that the principle of non-refoulement is safeguarded in all situations which may arise in the exercise of rights under Directive 2003/109/EC by a beneficiary of international protection. In practice, Member States will first have to assess whether Directive 2004/83/EC (still) applies to the third-country national, and if so, whether the removal of the third-country national from the territory of the Union would be in compliance with the principle of non-refoulement. A) Expulsion by the Member State which granted long-term resident status – Article 12 For cases where according to the remark introduced under Article 8(4) both long-term resident status and international protection was granted by the same Member State, the new paragraph 6 guarantees the respect of Article 21 of Directive 2004/83/EC. This will oblige the Member State considering the adoption of an expulsion measure to verify whether the third country national still benefits from international protection. If this is the case, expulsion is possible only in the cases foreseen by this provision. For the cases where, according to the remark introduced pursuant to Article 8(4), international protection was granted by a different Member State from the one which granted long-term resident status, paragraph 3b was added to Article 12. This provision obliges the second Member State, which considers adoption of expulsion measures, to consult the Member State which according to the remark granted international protection to the third country national concerned. If, following the consultation, it is established that the third country national still benefits from international protection in the consulted Member State, expulsion is possible only to this Member State. In that case this Member State is obliged to readmit the third-country national concerned without formalities. The new paragraph 6 guarantees however that expulsion outside the European Union may still be possible if the conditions of Article 21(2) of Directive 2004/83/EC are fulfilled. Evidently, in both cases mentioned above, the readmission mechanism cannot apply where a transfer of responsibility of the protection of the person concerned has taken place between the first and second Member State in accordance with their obligations under international instruments. B) Expulsion by the Member State where a long-term resident exercises the right to mobility according to Chapter III of the Directive – Article 22 In order to safeguard the respect of the principle of non-refoulement in cases where a long-term resident who is a beneficiary of international protection resides in the second Member State but has not yet acquired long-term resident status in this Member State, the possibility of removal on the basis of Article 22 should be restricted to a removal to the first Member State. However, according to the second subparagraph of Article 22(3a), the expulsion outside the European Union would still be possible if the conditions of Article 21(2) of Directive 2004/83/EC are fulfilled. |
570 | Modifica dell'articolo 2 Considerato il necessario collegamento tra la direttiva 2004/83/CE, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale e la direttiva 2003/109/CE, è opportuno, nel definire il gruppo di cittadini di paesi terzi che possono ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, aggiungere, all'articolo 2 della direttiva 2003/109/CE, un riferimento alla definizione chiave di "protezione internazionale" di cui alla direttiva 2004/83/CE. Modifica dell'articolo 3 Si propone di sopprimere le disposizioni che escludono i beneficiari di protezione internazionale dal campo di applicazione della direttiva 2003/109/CE. Modifica dell'articolo 4 Si propone di modificare l'articolo 4 della direttiva 2003/109/CE per poter tener conto della durata della procedura di asilo ai fini del computo dei cinque anni di soggiorno legale in uno Stato membro. In tal modo si garantisce la parità di trattamento del cittadino di un paese terzo che ottiene lo status di protezione internazionale a seguito di un riesame o ricorso contro una precedente decisione negativa sulla sua domanda di asilo. Modifica dell'articolo 8 Gli articoli da 8 a 11 della direttiva 2003/109/CE devono applicarsi integralmente ai beneficiari di protezione internazionale che presentano una domanda di status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro. È necessario tuttavia rispondere alle preoccupazioni degli Stati membri relative al rispetto del principio di non respingimento per il caso in cui possa essere posta fine al soggiorno di un soggiornante di lungo periodo in base alla direttiva 2003/109/CE. Gli Stati membri temono infatti che, quando le autorità nazionali competenti per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale sono diverse da quelle competenti per il riconoscimento e la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo, la "situazione anteriore in materia di protezione", alla base del soggiorno del cittadino di un paese terzo, possa non essere tenuta in considerazione. I problema si pone anche nel caso in cui un beneficiario di protezione internazionale che ha lo status di soggiornante di lungo periodo si trasferisce in un altro Stato membro e dopo cinque anni di soggiorno acquisisce lo status di soggiornante di lungo periodo in quello Stato membro. Pertanto, per garantire che le autorità competenti siano a conoscenza di questa "situazione anteriore in materia di protezione", la modifica proposta all'articolo 8 impone agli Stati membri di inserire nel permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai beneficiari di protezione internazionale una menzione specifica, da cui risulti che il cittadino di un paese terzo ha ottenuto lo status di protezione. La stessa informazione deve essere apposta dal secondo Stato membro che conferisce lo status di soggiornante di lungo periodo a un cittadino di un paese terzo il cui permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dal primo Stato membro contiene la suddetta menzione. L'informazione, tuttavia, non va inserita se il secondo Stato membro, dopo aver consultato lo Stato membro che stando alla menzione ha concesso la protezione internazionale, constata che la protezione internazionale è stata revocata. Modifica dell'articolo 11 La questione di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale cui è stato conferito lo status di soggiornante di lungo periodo possano avere ancora bisogno di protezione internazionale o se mantengano lo status di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE esula dal campo di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, quando mantengono lo status di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE e soggiornano nello Stato membro che l'ha conferito, essi continuano ad essere titolari dei diritti e benefici connessi a tale status. È pertanto necessario modificare l'articolo 11 per specificare che le possibili limitazioni del principio di parità di trattamento previste in questo articolo possono applicarsi a tali persone solo nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni della direttiva 2004/83/CE. Modifica degli articoli 12 e 22 Sebbene il trasferimento di responsabilità in materia di protezione esuli dal campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri, nell'applicare le disposizioni della presente direttiva relative all'allontanamento dal territorio dell'Unione, sono vincolati dal principio di non respingimento enunciato nella convenzione di Ginevra del 1951 - e riflesso nell'articolo 21 della direttiva 2004/83/CE - e nella convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare all'articolo 3. Le modifiche proposte all'articolo 12 (nuovi paragrafi 3 bis e 6) e all'articolo 22 (nuovo paragrafo 3 bis) intendono garantire, per quanto possibile, il rispetto del principio di non respingimento in tutte le situazioni che si possono verificare quando un beneficiario di protezione internazionale esercita i diritti che gli sono conferiti dalla direttiva 2003/109/CE. In pratica, gli Stati membri dovranno valutare innanzitutto se la direttiva 2004/83/CE si applica (ancora) al cittadino di un paese terzo e, in caso affermativo, se l'allontanamento di tale persona dal territorio dell'Unione sia conforme al principio di non respingimento. A) Allontanamento da parte dello Stato membro che ha concesso lo status di soggiornante di lungo periodo – articolo 12 Per i casi in cui dalla menzione inserita ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, risulta che lo status di soggiornante di lungo periodo e quello di beneficiario di protezione internazionale sono stati riconosciuti dallo stesso Stato membro, il nuovo paragrafo 6 assicura il rispetto dell'articolo 21 della direttiva 2004/83/CE. Lo Stato membro che voglia adottare un provvedimento di allontanamento sarà tenuto a verificare se il cittadino di un paese terzo beneficia ancora della protezione internazionale. In caso affermativo, l'allontanamento è possibile solo nei casi previsti da questa disposizione. Per i casi in cui dalla menzione inserita ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, risulta che la protezione internazionale è stata riconosciuta da uno Stato membro diverso da quello che ha conferito lo status di soggiornante di lunga durata, all'articolo 12 è stato aggiunto il paragrafo 3 bis. Ai sensi di tale disposizione, il secondo Stato membro, quando intende adottare un provvedimento di allontanamento, deve consultare lo Stato membro che, stando alla menzione, ha riconosciuto la protezione internazionale al cittadino di un paese terzo in questione. Se dalla consultazione risulta che il cittadino di un paese terzo beneficia ancora della protezione internazionale nello Stato membro consultato, l'allontanamento è possibile solo verso tale Stato, che è obbligato a riammettere l'interessato senza procedure formali. In base al nuovo paragrafo 6, tuttavia, l'allontanamento all'esterno dell'Unione europea è ancora possibile se le condizioni previste all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE sono soddisfatte. Ovviamente, in entrambi i casi il meccanismo di riammissione non può applicarsi quando la responsabilità in materia di protezione della persona interessata è stata trasferita dal primo al secondo Stato membro conformemente agli obblighi derivanti dai trattati internazionali. B) Allontanamento da parte dello Stato membro in cui il soggiornante di lungo periodo esercita il diritto alla mobilità ai sensi del capo III della direttiva – articolo 22 Nel caso in cui un soggiornante di lungo periodo, beneficiario di protezione internazionale, soggiorna nel secondo Stato membro ma non ha ancora ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo in tale Stato, al fine di garantire il rispetto del principio di non respingimento l'allontanamento ai sensi dell'articolo 22 può essere disposto solo verso il primo Stato membro. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3 bis, secondo comma, tuttavia, l'allontanamento all'esterno dell'Unione europea è ancora possibile se le condizioni previste all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE sono soddisfatte. |
11 | Amendment of Article 25 In order to facilitate the necessary information exchange between Member States as required by Article 12(3a), Article 25 should be amended accordingly so as to allow the use of the network of national contact points also for that purpose. |
11 | Modifica dell'articolo 25 Per facilitare lo scambio di informazioni necessarie tra Stati membri previsto all'articolo 12, paragrafo 3 bis, occorre modificare conformemente l'articolo 25 in modo da permettere l'uso della rete di punti di contatto nazionali anche a tal fine. |
1. Proposal for a
1. 2007/0112 (CNS)
2007/0112 (CNS)
Proposta di
COUNCIL DIRECTIVE
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
amending Directive 2003/109/EC to extend its scope to beneficiaries of international protection
che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 63(3) and (4) thereof,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punti 3 e 4,
Having regard to the proposal from the Commission[2],
vista la proposta della Commissione[2],
Having regard to the opinion of the European Parliament[3],
visto il parere del Parlamento europeo[3],
Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee[4],
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],
Having regard to the opinion of the Committee of the Regions[5],
visto il parere del Comitato delle regioni[5],
Whereas:
considerando quanto segue:
(1) Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents[6] does not apply to refugees and beneficiaries of subsidiary protection covered by Council Directive 2004/83/ EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted[7].
(1) La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo[6] non si applica ai rifugiati e ai beneficiari di protezione internazionale di cui alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta[7].
(2) The prospect of obtaining long-term residence status in a Member State after a certain time is an important element for the full integration of beneficiaries of international protection in the Member State of residence.
(2) La prospettiva di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro dopo un certo lasso di tempo è un elemento importante per la piena integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro in cui soggiornano.
(3) Long-term resident status for beneficiaries of international protection is also important in promoting economic and social cohesion, a fundamental objective of the Community stated in the Treaty.
(3) La concessione dello status di soggiornante di lungo periodo ai beneficiari di protezione internazionale è importante anche per promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità enunciato nel trattato.
(4) Beneficiaries of international protection should therefore be able to obtain long-term residence status after five years of continuous and legal residence in the Member State which granted them international protection subject to the same conditions as other third-country nationals. The duration of the procedure for the examination of their application for international protection should be taken into account for the purposes of calculating this five-year period of continuous and legal residence.
(4) È pertanto opportuno che i beneficiari di protezione internazionale possano ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo dopo cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto nello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale alle stesse condizioni applicabili agli altri cittadini di paesi terzi. La durata della procedura di esame della domanda di protezione internazionale deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo del periodo di cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto.
(5) In view of the right of beneficiaries of international protection to reside in other Member States than the one which granted them international protection, it is necessary to ensure that these Member States are informed of the protection background of the persons concerned, so that they can comply with their obligations regarding the respect of the principle of non-refoulement. For this purpose the long-term resident’s EC residence permit granted to beneficiaries of international protection should contain a remark providing information about the fact that international protection was granted by a Member State to its holder. Provided that international protection has not been withdrawn, this remark should be reproduced in the long-term resident’s EC residence permit issued by the second Member State.
(5) Tenuto conto del diritto dei beneficiari di protezione internazionale di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale, è opportuno garantire che questi Stati membri siano informati della situazione anteriore in materia di protezione delle persone interessate e possano così adempiere agli obblighi inerenti al rispetto del principio di non respingimento. A tal fine occorre che nel permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai beneficiari di protezione internazionale sia indicato che il suo titolare ha ottenuto la protezione internazionale in uno Stato membro. Se la protezione internazionale non è stata revocata, tale indicazione deve figurare nel permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dal secondo Stato membro.
(6) Beneficiaries of international protection who are long-term residents should enjoy equality of treatment with citizens of the Member State of residence in a wide range of economic and social matters, under certain conditions, so that long-term resident status constitutes a genuine instrument for the integration of long-term residents in the society in which they live.
(6) È opportuno che in una vasta gamma di settori economici e sociali i beneficiari di protezione internazionale soggiornanti di lungo periodo godano, a determinate condizioni, dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, affinché lo status di soggiornante di lungo periodo sia un autentico strumento di integrazione sociale di queste persone.
(7) The equality of treatment of beneficiaries of international protection in the Member State which granted them international protection should be without prejudice to the rights and benefits guaranteed under Directive 2004/83/EC.
(7) La parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro che ha concesso la protezione non dovrebbe pregiudicare i diritti e i benefici garantiti dalla direttiva 2004/83/CE.
(8) The conditions set out in Directive 2003/109/EC concerning the right of a long-term resident to reside in another Member State and obtain long-term residence status there should apply in the same way to all third-country nationals having obtained long-term resident status.
(8) Occorre che le condizioni previste dalla direttiva 2003/109/CE per quanto concerne il diritto di un soggiornante di lungo periodo di soggiornare in un altro Stato membro e di ottenere in tale Stato uno status di soggiornante di lungo periodo si applichino nello stesso modo a tutti i cittadini di paesi terzi che abbiano acquisito uno status di soggiornante di lungo periodo.
(9) Transfer of responsibility for protection of beneficiaries of international protection is outside the scope of this Directive.
(9) Il trasferimento di responsabilità in materia di protezione dei beneficiari di protezione internazionale esula dal campo di applicazione della presente direttiva.
(10) Where a Member State intends to expel, on a ground provided for in Directive 2003/109/EC, a beneficiary of international protection who has acquired long-term residence status in this Member State, the person concerned should enjoy the protection against refoulement guaranteed by Directive 2004/83/EC. For the purposes of ensuring the full respect of the principle of non-refoulement where the person concerned was granted the protection status in another Member State and this status has not been withdrawn in the meantime, it is necessary to provide that he/she may be expelled only to the Member State which granted the protection status and that this Member State is obliged to readmit him/her, unless such an expulsion is permitted under the provisions of Directive 2004/83/EC regarding the respect of the principle of non-refoulement.
(10) Nel caso in cui uno Stato membro, per un motivo previsto dalla direttiva 2003/109/CE, intenda allontanare un beneficiario di protezione internazionale a cui ha riconosciuto lo status di soggiornante di lungo periodo, l'interessato dovrebbe beneficiare della protezione dal respingimento garantita dalla direttiva 2004/83/CE. Qualora l'interessato abbia ottenuto lo status di protezione in un altro Stato membro e questo nel frattempo non l'abbia revocata, per garantire il pieno rispetto del principio di non respingimento occorre prevedere che tale persona possa essere allontanata solo verso lo Stato membro che le ha conferito lo status di protezione e che tale Stato sia tenuto a riammetterla, salvo che l'allontanamento sia consentito in virtù delle disposizioni della direttiva 2004/83/CE relative al rispetto del principio di non respingimento.
(11) For the same reason, the possibility provided by Directive 2003/109/EC for the second Member State to remove from the territory of the Union a third country national who has taken up residence but has not yet obtained a long-term resident status in this Member State should not apply where the person concerned was granted a protection status in another Member State, unless such a removal is permitted under the provisions of Directive 2004/83/EC regarding the respect of the principle of non-refoulement.
(11) Per lo stesso motivo, è opportuno che la possibilità offerta dalla direttiva 2003/109/CE al secondo Stato membro di allontanare dal territorio dell'Unione un cittadino di un paese terzo che si è stabilito in tale Stato membro ma che non vi ha ancora ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo non si applichi quando l'interessato ha acquisito lo status di protezione in un altro Stato membro, salvo che l'allontanamento sia consentito in virtù delle disposizioni della direttiva 2004/83/CE relative al rispetto del principio di non respingimento.
(12) This Directive respects the fundamental rights and freedoms and observes the principles recognized in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union. In accordance with the prohibition of discrimination contained in the Charter, Member States should implement this Directive without discrimination between the beneficiaries of this Directive on grounds such as sex, race, color, ethnic or social origin, genetic characteristics, language, religion or beliefs, political or other opinion, membership of an ethnic minority, property, birth, disability, age or sexual orientation.
(12) La presente direttiva rispetta i diritti e le libertà fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In conformità con il divieto di discriminazione contemplato nella Carta, gli Stati membri dovrebbero dare attuazione alla presente direttiva senza operare tra i beneficiari della stessa alcuna discriminazione fondata su motivazioni quali sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza etnica, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali.
(13) In accordance with Articles 1 and 2 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland, annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty establishing the European Community, and without prejudice to Article 4 of the said Protocol, these Member States are not participating in the adoption of this Directive and are not bound by or subject to its application.
(13) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e senza pregiudizio dell'articolo 4 di detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva e non sono vincolati da essa né soggetti alla sua applicazione.
(14) In accordance with Articles 1 and 2 of the Protocol on the position of Denmark, annexed to the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, Denmark did not take part in the adoption of Directive 2003/109/EC and is not bound by or subject to the application of this Directive,
(14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva e non è vincolata da essa né soggetta alla sua applicazione,
HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Article 1
Articolo 1
Directive 2003/109/EC is amended as follows:
La direttiva 2003/109/CE è così modificata:
1. In Article 2, point (f) is replaced by the following:
1. L'articolo 2, lettera f), è sostituito dal testo seguente:
“(f) ‘international protection’ means international protection as defined in Article 2(a) of Council Directive 2004/83/EC[8];”
"f) "protezione internazionale", la protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio[8];".
2. Article 3(2) is amended as follows:
2. L'articolo 3, paragrafo 2, è così modificato:
a) Point (c) is replaced by the following:
a) La lettera c) è sostituita dalla seguente:
“(c) have applied for authorisation to reside in a Member State on the basis of a subsidiary form of protection in accordance with international obligations, national legislation or the practice of the Member States and are awaiting a decision on their status;”
"c) hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno in uno Stato membro a titolo di forma sussidiaria di protezione, in base agli obblighi internazionali, alle legislazioni nazionali o alle prassi degli Stati membri, e sono in attesa di una decisione sul loro status; ".
b) Point (d) is replaced by the following:
b) La lettera d) è sostituita dalla seguente:
“(d) have applied for recognition as refugees and whose application has not yet given rise to a final decision;”
"d) hanno chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda; "
3. In Article 4(2), the following subparagraph is added:
3. All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
“Regarding beneficiaries of international protection, the period between the date on which the application for international protection is lodged and the date on which the residence permit referred to in Article 24 of Directive 2004/83/EC is granted shall be taken into account in the calculation of the period referred to in paragraph 1.”
"Per quanto concerne i beneficiari di protezione internazionale, il periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 24 della direttiva 2004/83/CE è computato ai fini del calcolo del periodo indicato al paragrafo 1."
4. In Article 8 the following paragraphs 4 and 5 are added:
4. All'articolo 8, sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:
“4. Where a Member State issues a long-term resident’s EC residence permit to a third country national to whom it granted international protection, it shall enter in his/her EC residence permit under the heading “remarks” the following: “The holder of this permit was granted international protection in [name of the Member State] on [date]”.
"4. Quando uno Stato membro rilascia un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a un cittadino di un paese terzo cui è stata concessa la protezione internazionale, inserisce nel permesso, alla rubrica "osservazioni", la seguente menzione: "In data [data] il titolare del presente permesso ha ottenuto la protezione internazionale in [nome dello Stato membro]".
5. Where the long-term resident’s EC residence permit is issued by a second Member State to a third country national whose long-term EC residence permit contains the remark referred to in paragraph 4, the second Member State shall enter the same remark in the long term resident’s EC permit.
5. Quando il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato da un secondo Stato membro a un cittadino di un paese terzo il cui permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo contiene la menzione di cui al paragrafo 4, il secondo Stato membro inserisce nel permesso le stessa menzione.
Before the second Member State enters the remark referred to in paragraph 4, it may consult the Member State mentioned in the remark as to whether the long term resident still benefits from international protection. Where the international protection has been withdrawn by a final decision, the second Member State shall not enter the remark referred to in paragraph 4.”
Prima di apporre la menzione di cui al paragrafo 4, il secondo Stato membro può consultare lo Stato membro indicato nella menzione per assicurarsi che il soggiornante di lungo periodo benefici ancora della protezione internazionale. Se la protezione è stata revocata con decisione definitiva, il secondo Stato membro non inserisce la menzione di cui al paragrafo 4."
5. In Article 11 the following paragraph 4a is inserted:
5. All'articolo 11, è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
“4a. As far as the Member State which granted international protection is concerned, paragraphs 3 and 4 are without prejudice to the provisions of Directive 2004/83/EC.”
"4 bis. Per quanto concerne lo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale, i paragrafi 3 e 4 lasciano impregiudicate le disposizioni della direttiva 2004/83/CE."
6. Article 12 is amended as follows:
6. L'articolo 12 è così modificato:
a) The following paragraph 3a is inserted:
a) È inserito il seguente paragrafo 3 bis:
“3a. Where a Member State decides to expel a long-term resident whose long-term resident's EC residence permit contains the remark referred to in Article 8(4), it shall consult the Member State mentioned in the remark.
"3 bis. Quando uno Stato membro decide di allontanare un soggiornante di lungo periodo il cui permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo contiene la menzione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, consulta lo Stato membro indicato nella menzione.
Unless in the meantime international protection has been withdrawn, the long-term resident shall be expelled to this Member State, which shall immediately readmit without formalities the long-term resident and his/her family members.”
Salvo che nel frattempo la protezione internazionale sia stata revocata, il soggiornante di lungo periodo è allontanato verso tale Stato membro, che riammette immediatamente senza procedure formali il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari."
b) The following paragraph 6 is added:
b) È aggiunto il seguente paragrafo 6:
“6. This Article is without prejudice to Article 21 of Directive 2004/83/EC.”
"6. Il presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 21 della direttiva 2004/83/CE."
7. In Article 22, the following paragraph 3a is inserted:
7. All'articolo 22, è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
“3a. Paragraph 3 shall not apply to third-country nationals whose long-term EC residence permit issued by the first Member State contains the remark referred to in Article 8(4).
"3 bis. Il paragrafo 3 non si applica ai cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dal primo Stato membro contiene la menzione di cui all'articolo 8, paragrafo 4.
This paragraph is without prejudice to Article 21 of Directive 2004/83/EC.”
Il presente paragrafo lascia impregiudicato l'articolo 21 della direttiva 2004/83/CE."
8. In Article 25, the first subparagraph is replaced by the following:
8. All'articolo 25, il primo comma è sostituito dal seguente:
“Member States shall appoint contact points who will be responsible for receiving and transmitting the information referred to in Article 12(3a), Article 19(2), Article 22(2) and Article 23(1).”
"Gli Stati membri designano punti di contatto a cui spetterà ricevere e trasmettere le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3 bis, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1."
Article 2
Articolo 2
1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by at the latest. They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions and a correlation table between those provisions and this Directive.
9. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il […]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. Member States shall determine how such reference is to be made.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive.
10. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Article 3
Articolo 3
This Directive shall enter into force on the […] day following that of its publication in the Official Journal of the European Union .
La presente direttiva entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Article 4
Articolo 4
This Directive is addressed to the Member States.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Done at Brussels,
Fatto a Bruxelles, il [...]
For the Council
Per il Consiglio
The President
Il Presidente
[1] COM(2001) 127 .
[1] COM (2001) 127 definitivo
[2] OJ C
[2] GU C […] del […], pag. […].
[3] OJ C
[3] GU C […] del […], pag. […].
[4] OJ C
[4] GU C […] del […], pag. […].
[5] OJ C
[5] GU C […] del […], pag. […].
[6] OJ L 16, 23.1.2004, p. 44.
[6] GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.
[7] OJ L 304, 30.9.2004, p. 12.
[7] GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.
[8] OJ L 304, 30.9.2004, p. 12
[8] GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.
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