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Ricongiungimenti familiari- Assicurazione sanitaria per genitori ultrasessantacinquenni

Chiarimenti del Ministero della salute - Con l’emanazione della circolare del Ministero dell’Interno del 17 febbraio 2009, sono stati definiti alcuni aspetti sui ricongiungimenti famliari. Il ministero della salute con ulteriore circolare emessa il 24 febbraio u.s., ha fornito delle precisazioni in merito al ricongiungimento con genitore ultrasessantacinquenne.

Nella circolare viene specificato che il genitore ultrasessantacinquenne ricongiunto non ha titolo all’iscrizione obbligatoria e, in caso di prestazioni urgenti ed essenziali - prima della stipula della polizza - sarà tenuto a corrispondere a proprio carico l’onere delle prestazioni fruite.

In ogni caso, rimane l’obbligatorietà di stipulare, entro otto giorni dall’ingresso nel territorio dello Stato e prima di recarsi allo Sportello Unico, una polizza assicurativa contro i rischi di infortunio, malattia e maternità senza data di scadenza , quindi, le prestazioni sanitarie urgenti fornite prima della stipula della polizza stessa saranno a carico dell’interessato.

vedi la circolare del Ministero della Salute del 24 febbraio 2009

vedi la circolare del Ministero dell’Interno del 17 febbraio 2009



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Venerdì, 27 Febbraio 2009 - a.p.


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