Bonus Famiglia: una guida su come ottenerlo
Bonus famiglia anche se i parenti non sono in Italia - Con la circolare n. 2/E del 6 Febbraio 2009 l'Agenzie delle Entrate specifica chi sono i beneficiari del "Bonus Famiglia" messo a disposizione dal governo per categorie svantaggiate, pensionati, famiglie e persone non autosufficienti, i parametri e le condizioni per ottenerlo. L'importo del bonus, inoltre, varia in funzione sia della composizione del nucleo familiare che del reddito complessivo conseguito dai relativi componenti nel periodo d'imposta 2007 o, in alternativa, nel periodo d'imposta 2008.
Per beneficiare del bonus è necessario che il richiedente sia residente in Italia. E' possibile richiederlo per gli altri componenti del nucleo familiare quali coniuge non separato, figli a carico, altri familiari a carico, anche se questi ultimi non sono residenti nel territorio dello Stato, così come previsto peraltro ai fini della condizione di familiare "a carico" ai sensi dell’articolo 12 del Tuir.
A tal riguardo vengono specificati i documenti che bisogna presentare al fine di ottenere tale bonus e per il riconoscimento del familiare "a carico":
a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. L'apostille, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;
c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano del Paese d'origine.
Il bonus può essere chiesto da lavoratori dipendenti e pensionati (sono esclusi quindi i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori, chi ha la partita iva…) e consiste in una somma variabile a seconda del reddito e dei componenti il nucleo familiare:
Tipologia famiglia |
reddito complessivo massimo |
bonus |
|
|
|
Pensionato solo |
15mila euro |
200 euro |
famiglia 2 persone |
17mila euro |
300 euro |
famiglia 3 persone |
17mila euro |
400 euro |
famiglia 4 persone |
20mila euro |
500 euro |
famiglia 5 persone |
20mila euro |
600 euro |
famiglia > 5 persone |
22mila euro |
1000 euro |
famiglia con portatoredi handicap |
35mila euro |
1000 euro |
I lavoratori dipendenti dovranno presentare la domanda al loro datore di lavoro, i lavoratori domestici (colf, badanti, babysitter) agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate, pensionati e disoccupati dovranno invece rivolgersi all'Inps. I soldi arriveranno dopo un mese direttamente in busta paga (il datore di lavoro sarà risarcito dallo Stato) oppure con la pensione.
I moduli e le istruzioni possono essere scaricati dal sito www.agenziaentrate.it, ma conviene rivolgersi a un patronato per avere informazioni e assistenza gratuita. Sono stati prorogati, intanto, i termini per presentare la domanda, che variano in base a chi presenta la domanda e a quale anno si considera per calcolare reddito e componenti del nucleo familiare.
Lavoratori dipendenti (domanda al datore di lavoro) e pensionati (domanda all'Inps) :
- entro il 28 febbraio 2009, se si considera l'anno 2007;
- entro il 31 marzo 2009 se si considera l'anno 2008.
Lavoratori domestici (domanda all’Agenzia delle Entrate):
- entro il 30 aprile 2009, se si considera l'anno 2007;
- entro il 30 giugno 2009, se si considera l'anno 2008, per i soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- insieme alla dichiarazione dei redditi 2008, per chi è tenuto a presentarla, se si considera l'anno 2008.
Vedi la circolare
Venerdì, 27 Febbraio 2009 - a.p.