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In sintesi cosa prevede la legge sull’immigrazione

Legge n. 94 del 15 luglio 2009 (GU n. 170 del 24-7-2009 - Suppl. Ordinario n.128) - Legge n. 94 del 15 luglio 2009 (GU n. 170 del 24-7-2009 - Suppl. Ordinario n.128)
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica - Sintesi del provvedimento
Ingresso in Italia
Con la modifica all’art. 4, comma 3 del Testo Unico Immigrazione, (d.lgs. 286/98), oltre a quanto previsto nel testo iniziale, l’ingresso sara’ impedito anche nel caso di soggetti condannati con sentenze non definitive.
Fra i reati ostativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia vengono aggiunti quelli aventi ad oggetto la tutela del diritto d’autore, nonche’ la contraffazione, l’alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali; l’introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, per i quali lo straniero sia stato condannato con sentenza irrevocabile.

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Accordo di integrazione
Permesso di soggiorno a punti. L’articolo 4 bis del T.U.Immigrazione, nella nuova formulazione, introduce una sorta di “permesso di soggiorno a punti”.
Al momento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero dovra’ obbligatoriamente stipulare il cosiddetto “accordo di integrazione”, con il quale sottoscrive specifici obiettivi che si impegna a conseguire durante il periodo di validita' del permesso stesso. E’ articolato su crediti conseguibili per specifici obiettivi di integrazione in tutto l’arco temporale di validità del titolo di soggiorno richiesto. L’accordo sara’ articolato su un numero di crediti e la perdita dei quali comporta la revoca del titolo di soggiorno, con conseguente espulsione parte del questore con accompagnamento alle frontiere da parte della forza pubblica.
Un regolamento governativo che entrerà in vigore entro 180 giorni dalla disposizione, definirà i criteri e le procedure per la sottoscrizione dell’accordo.
Non sono soggetti alla revoca del permesso e all’espulsione gli stranieri in Italia per asilo politico, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, con permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, titolari di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino Ue e stranieri titolari di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento.

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Permesso di soggiorno
Più restrittive le condizioni di ingresso dello straniero. Il nuovo art. 5 c. 2 ter del T.U.Immigrazione, prevede sia la richiesta che il rinnovo del permesso di soggiorno saranno soggette al pagamento di una somma compresa tra 80 e 200 euro.
Il contributo non si dovra’ versare solo in caso di richiesta/rinnovo di permesso di soggiorno per:
- motivi di asilo,
- di protezione sussidiaria,
- per motivi umanitari.

Il nuovo art. 5, comma 4 T.U.Immigrazione, modifica il termine per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno in Questura. La norma stabilisce, infatti, il rispetto di un unico termine, che e' quello di 60 giorni prima della scadenza del documento ed è sottoposto alla verifica della condizioni previste per il rilascio.

È punito con la reclusione da uno a 6 anni la contraffazione o l’alterazione dei documenti su visto d’ingresso, permesso di soggiorno, contratto di soggiorno.

Non è obbligatorio presentare il permesso di soggiorno, per l’accesso alle cure sanitarie per gli stranieri non iscritti al SSN e anche per le prestazioni scolastiche obbligatorie.

Il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalita’ di svolgimento dovranno essere determinate dai ministri dell’Interno e dell'Istruzione, dell’universita’ e della ricerca.

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L’obbligo di esibizione di un valido titolo di soggiorno
L’art 6 c. 2 del T.U.Immigrazione stabilisce che per il rilascio di autorizzazioni, iscrizioni e licenze, sara' necessario esibire il permesso di soggiorno, o la carta di soggiorno.
L’obbligo di esibizione del permesso di soggiorno, o la carta di soggiorno resta esclusa per le attivita':
- sportive e ricreative che abbiano carattere temporaneo;
- accesso a prestazioni sanitarie di cui all’art. 35 T.U.Immigrazione (anche se e' stata confermata l'abrogazione del comma 5 dello stesso articolo, che comportava il divieto di segnalazione dello straniero clandestino all'autorita' da parte degli operatori di strutture sanitarie);
- accesso a prestazioni scolastiche obbligatorie.

La mancata esibizione a richiesta del titolo di soggiorno o del passaporto senza un giustificato motivo, sara' sanzionata con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino a € 2.000 .

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Reato di clandestinità
La legge introduce un nuovo reato di “ingresso e soggiorno illegale nello Stato”. L'inserimento del nuovo art. 10-bis nel T.U.Immigrazione punisce con l'ammenda da € 5.000 a € 10.000 lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato.
Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato per il reato di clandestinità non è richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento del medesimo reato. Pur trattandosi di un reato contravvenzionale, la norma non consente la possibilita' di estinguere il reato tramite oblazione. Per i procedimenti relativi all’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, ovvero il nuovo reato contravvenzionale di clandestinità la competenza è affidata al Giudice di Pace. Il questore comunica all’autorità giudiziaria competente all’accertamento del reato l’avvenuta esecuzione dell’espulsione o del respingimento con accompagnamento alla frontiera. Il giudice pronuncia la sentenza di non luogo a procedere. In caso di presentazione di domanda di protezione internazionale il procedimento è sospeso. In caso di condanna per il reato di ingresso e soggiorno illegale in Italia c’è la facoltà di sostituire la pena con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a 5 anni.

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L’acquisizione della cittadinanza italiana
Con la modifica dell’art. 5 della legge 91/1992, le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, in ogni caso, non saranno piu' gratuite, ma saranno soggette al pagamento di un contributo di € 200,00.

Cittadinanza italiana per matrimonio
Con la modifica dell’art. 5 della legge 91/1992, l’acquisizione della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano si potra’ ottenere solo in caso di residenza legale di due anni sul territorio italiano a far data dal matrimonio, oppure di tre anni in caso di residenza all’estero (a meno di separazione, annullamento o divorzio). I termini sono dimezzati qualora vi sia la presenza di figli nati o adottati dai coniugi italiani.

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Matrimonio dello straniero in Italia
Lo straniero che si vuole contrarre matrimonio in Italia, dovra' esibire oltre al nulla osta dell’autorità competente nel proprio paese, un documento che attesti la regolarità del soggiorno nel territorio italiano, cosi' come risulta dalla modifica apportata all’art. 116 del codice civile.

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Previsto il carcere per chi dà alloggio o affitta immobili a stranieri privi di permesso di soggiorno
L'art. 12 comma 5-bis T.U.Immigrazione prescrive che chiunque, a titolo oneroso e al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio o ceda anche in locazione un immobile a uno straniero senza permesso di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, sia punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.

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Anagrafe, iscrizione e variazione
. L’iscrizione anagrafica e le relative richieste di variazione possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente vuole fissare la propria residenza. Modificate le caratteristiche dell’alloggio di cui deve dimostrare la disponibilità lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare.

Cancellazione anagrafica dello straniero. Per i cittadini stranieri la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente avviene per irreperibilità accertata, o per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel comune, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso o della carta di soggiorno.

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Ricongiungimento familiare
Il nuovo art. 29 comma 3 lett. a), aggiunge alla necessita’ del certificato di idoneita’ alloggiativa, quello di idoneita’ igienico-sanitaria, rilasciati entrambi dai competenti uffici comunali.
Solo nel caso in cui, a seguito dell'ingresso di uno dei genitori, vi sia un minore di 14 anni, sara’ sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio in cui il minore andra' a dimorare.
Il nulla osta al ricongiungimento familiare viene rilasciato dalla Prefettura entro 180 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine e il nulla osta non venga rilasciato, non sara' piu' possibile richiedere il visto d’ingresso.
La nuova formulazione dell’art. 29, prevede il divieto di ricongiungimento quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale che abbia altro coniuge già presente nel territorio nazionale. (matrimoni poligami).
Sara', invece concesso il ricongiungimento al genitore naturale di figlio minorenne, gia’ regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore, purche’ abbia i requisiti di alloggio e di reddito. A tal fine, si tiene conto del possesso dei requisiti dell’altro genitore.
Il rilascio del permesso di soggiorno ai minori non accompagnati al compimento della maggiore età: per avere diritto al permesso di soggiorno devono risultare affidati a una famiglia o sottoposti a tutela.

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Rimpatrio assistito di minore cittadino Ue
Le disposizioni relative al rimpatrio assistito sono estese anche ai minori cittadini dell’Unione europea non accompagnati che esercitano la prostituzione. La procedura deve essere applicata nell’interesse del minore e secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

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Assunzione di stranieri fuori quota
L’assunzione di lavoratori fuori quota, quelli non compresi nel decreto flussi annuale, la richiesta di nullaosta al lavoro viene sostituita da una semplice comunicazione da parte del datore di lavoro per alcune categorie di lavoratori: (dirigenti o personale altamente specializzato, professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico, lavoratori alle dipendenze di soggetti che operano nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici.

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Studenti stranieri
Gli studenti stranieri che hanno conseguito in Italia il dottorato o il master universitario hanno la possibilità di iscriversi, per un periodo non superiore a 12 mesi, nell’elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro. Possono anche chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

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Rifugiati
Sono state modificate alcune procedure relative al di ricorso giurisdizionale contro le decisioni sulle domande di riconoscimento dello status di rifugiato. In particolare la modifica dispone che le notifica del ricorso e della data dell’udienza siano comunicati dal tribunale al ministero dell’Interno e presso le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale o presso quella nazionale.

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Centri di identificazione ed espulsione (C.I.E.)
La nuova norma prevede che lo straniero irregolare può essere trattenuto nei Centri di identificazione ed espulsione fino a 180 giorni per l’accertamento dell’identità e della nazionalità. Trascorsi i primi 60 giorni, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per altri 60 giorni. Qualora non sia possibile ancora procedere all’espulsione il questore può chiedere una ulteriore proroga di 60 giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può, però, essere superiore a 180 giorni. Il questore può comunque eseguire l’espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace. Le disposizioni si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea anche se già trattenuti nei Cie al momento dell’entrata in vigore del provvedimento in esame.

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Espulsione e respingimento
Il divieto di espulsione dello straniero convivente con parenti italiani, viene limitato al solo secondo grado di parentela (prima era rivolto ai parenti fino al 4° grado).
Viene istituito un “Fondo per i rimpatri” finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza .

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Espulsione dello straniero a titolo di misura di sicurezza
Abrogazioni al codice penale e inserimento nel codice di procedura penale di due nuove disposizioni sulle modalità di espulsione di extracomunitari, apolidi e cittadini di uno Stato membro. Il nuovo articolo 183-bis è relativo all’esecuzione dell’espulsione degli extracomunitari e degli apolidi da parte del questore, mentre l’art. 183-ter riguarda l’analoga esecuzione dell’allontanamento di cittadini di Paesi membri della Ue. È confermata la modalità dell’esecuzione a opera del questore mediante accompagnamento alla frontiera.

Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
E’stato ridefinito il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina attraverso una più analitica specificazione della condotta. Oltre al compimento di «atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato od in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente», contempla anche la condotta di chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni recate dal medesimo T.U.Immigrazione. E’ prevista la reclusione da 1 a 5 anni e la pena pecuniaria viene fissata in 15mila euro per ogni clandestino di cui si sia favorita l’immigrazione. In alcuni casi è obbligatorio l’arresto in flagranza, ed è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato. Le indagini preliminari per questo specifico reato possono durare fino a due anni. E’ previsto anche un prolungamento della durata massima della custodia cautelare.

Il contrasto al fenomeno dell’immigrazione clandestina viene affidato anche agli agenti che si occupano di trasferimento fondi (money transfer). Questi soggetti, infatti, a pena di cancellazione dall’elenco di agenti in attivita' finanziaria, dovranno acquisire e conservare per dieci anni copia del permesso di soggiorno del cittadino straniero che richiede loro l’operazione di trasferimento. In mancanza di un valido titolo di soggiorno gli agenti, entro 12 ore, dovranno segnalare la mancanza del titolo all’autorita' locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto.

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L'immigrazione clandestina diventa reato. In vigore dall'8 agosto 2009

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica



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Lunedì, 27 Luglio 2009 - a.p.


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